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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 14.1999.43
Data decisione, Autorità: 27.09.1999, CEF
Incarto n. 14.99.00043
Lugano 27 settembre 1999 /FP/fc/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cometta, presidente Pellegrini e Zali
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo nella causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 15 marzo 1999 da
rappr. da __________
contro
tendente ad ottenere il rigetto definitivo dell’opposizione interposta al PE n. __________ del 27 febbraio 1999 dell’UE di Lugano;
sulla quale istanza il Segretario Assessore della Pretura di Lugano con sentenza 16 aprile 1999 ha così deciso:
“1. L’istanza è accolta e di conseguenza l’opposizione interposta al precetto esecutivo in esame è respinta in via definitiva.
Sentenza dedotta tempestivamente in appello da __________ che con atto 26 aprile 1999 ha postulato la reiezione dell’istanza;
ritenuto
in fatto:
A. Con PE n. __________ del 27 febbraio 1999 dell'UE di Lugano il __________ ha escusso __________ per l'incasso di fr. 30’958.80 oltre interessi al 6,5 % dal 1° maggio 1997 e fr.6’392.50, indicando quale titolo di credito " Imposta comunale 1991 e interessi aggiornati sino al 30.4.1997 + tassa diffida (31.8.1996) ". L'escussa ha interposto tempestiva opposizione, il procedente ne ha chiesto il rigetto definitivo al Pretore.
B. Il procedente fonda la sua pretesa sul conteggio relativo all’imposta comunale per il 1991 (doc. A), allestita sulla base della tassazione cantonale (doc. D) ed al calcolo degli interessi di ritardo (doc. G e H ).
C. All'udienza di contraddittorio la parte convenuta si è opposta all’istanza sostenendo di aver richiesto il riparto degli importi fiscali dovuti da ogni singolo coniuge, riparto contro il quale è stato interposto reclamo. Di conseguenza l’imposta di cui si chiede la corresponsione non sarebbe ancora esigibile.
D. Con sentenza 16 aprile 1999 il Segretario Assessore della Pretura di Lugano ha accolto l’istanza ritenendo la documentazione prodotta valido titolo esecutivo ai sensi dell’art. 80 LEF. Il Segretario Assessore ha respinto l’eccezione sollevata dalla convenuta ritenendo che i coniugi rispondono solidalmente per l’imposta complessiva della famiglia.
E. Contro la sentenza pretorile si è tempestivamente aggravata in data 26 aprile 1999 __________ postulandone l’annullamento. L’appellante rimprovera al primo giudice di non aver ritenuto l’eccezione dalla stessa sollevata in merito all’inesigibilità del credito fiscale, non potendosi invocare la responsabilità solidale tra i coniugi sia perché ha chiesto ed ottenuto il riparto d’imposta, sia in considerazione dello stato d’insolvenza del marito.
F. La parte appellata non ha formulato osservazioni.
Considerato
in diritto
Ex art. 80 LEF quando il credito sia fondato sopra una sentenza esecutiva, il creditore può chiedere in giudizio il rigetto definitivo dell'opposizione. Sono parificate alle sentenze esecutive le transazioni e i riconoscimenti di debito giudiziali, le decisioni di autorità amministrative federali, come pure, entro il territorio cantonale, le decisioni di autorità amministrative cantonali riguardanti obbligazioni fondate sul diritto pubblico, quali le imposte, in quanto il diritto cantonale le parifichi a sentenze esecutive.
Il giudice del rigetto definitivo dell'opposizione deve limitarsi a esaminare se il credito dedotto in esecuzione sia fondato su un titolo esecutivo ex art. 80 LEF, non rientrando nel suo limitato potere cognitivo l'esame della sussistenza materiale del credito (cfr. Cocchi/Trezzini, CPC annotato, Lugano 1993, n. 8 ad art. 385 CPC).
Nel caso di specie il __________ fonda la sua pretesa nei confronti di __________ sul conteggio relativo all’imposta comunale per l’anno 1991 effettuato sulla base della notifica di tassazione 24 luglio 1995 (doc. D), nonché sul relativo conteggio degli interessi di ritardo (doc. G e H) Per l’art. 10 cpv. 3 v LT, applicabile alla fattispecie in esame essendo il biennio fiscale 1991/92 precedente all’entrata in vigore della nuova Legge tributaria, avvenuta il 1° gennaio 1995, i coniugi non legalmente ed effettivamente separati rispondono solidalmente per l’imposta complessiva dovuta dalla famiglia. Tuttavia la responsabilità solidale tra i coniugi decade su richiesta scritta di uno di essi all’autorità di tassazione entro 30 giorni dall’intimazione della tassazione (art.10 cpv. 3 let. a v LT). Orbene, dalla documentazione agli atti risulta che il 14 gennaio 1998 i coniugi __________ hanno ottenuto il riparto delle singole quote d’imposta tra moglie e marito per gli anni 1991/92, riparto contro il quale l’escussa ha interposto reclamo il 5 febbraio 1998. Il __________ ha omesso di produrre la decisione cresciuta in giudicato sul riparto fra marito e moglie degli elementi imponibili e dell’imposta dovuta. Quindi al momento della notifica del PE non era ancora possibile determinare l’ammontare dell’imposta comunale dovuta da __________ e pertanto la documentazione prodotta, segnatamente conteggio relativo all’imposta comunale per l’anno 1991 effettuato sulla base della notifica di tassazione 24 luglio 1995 nonché il conteggio degli interessi di ritardo, non costituisce valido titolo esecutivo ex art. 80 LEF nei confronti dell’escussa.
Resta riservata per il Comune di __________ la reiterazione dell’istanza ove disponesse della decisione cresciuta in giudicato, nel frattempo emessa.
L’appello 26 aprile 1999 di __________, va di conseguenza accolto.
Tassa di giustizia e indennità di prima sede, siccome protestate, seguono la soccombenza (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF), mentre non si assegnano indennità di appello perché non richieste.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 80 e 81 cpv. 1 LEF, 10 vLT
pronuncia
Di conseguenza i punti 1. e 2. della sentenza 16 aprile 1999 del Segretario Assessore della Pretura di Lugano, sezione 5, sono così riformati:
“1. L’istanza è respinta
La tassa di giustizia in fr. 210.-- già anticipata dalla parte istante, è posta a carico del __________ con l’obbligo di rifondere a controparte fr. 200.-- a titolo di indennità .”
La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 315.--, già anticipata dall’appellante, è posta a carico del __________.
Intimazione: -
Comunicazione alla Pretura di Lugano, sezione 5
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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