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Numero d'incarto:
14.1999.36
Data decisione, Autorità:
26.04.1999, CEF
Incarto n.
14.99.00036
Lugano
26 aprile 1999
/MR/fc/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello
composta
dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini e Zali
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo nella
causa a procedura sommaria promossa con istanza 5 marzo 1999 da
tendente
ad ottenere la “chiusura” (recte: la sospensione) per mancanza di attivi ex art.
230 LEF della procedura di liquidazione fallimentare riferita al fallito
sulla
quale istanza il Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, con sentenza 31
marzo 1999 ha così deciso:
“1. E’
autorizzata la sospensione della procedura di liquidazione del fallimento di
cui sopra, riservata la facoltà dei creditori di chiederne la continuazione
anticipandone le spese.
-
Le
spese sono a carico della massa fallimentare.
-
omissis”
Sentenza
dedotta in appello dalla medesima Amministrazione fallimentare speciale che con
atto 9 aprile 1999 ha postulato:
“1. La
domanda di effetto sospensivo è accettata.
-
E’
autorizzata la sospensione della procedura di liquidazione del fallimento di
cui sopra, riservata la facoltà dei creditori di chiederne la continuazione anticipandone
le spese (come decreto del Pretore, sezione V del 31.1.99).
-
In via
subordinaria:
In caso che
nessun creditore sia disposto ad anticiparne le spese, all’amministrazione
viene data facoltà di liquidare i beni intestati al fallito __________ sul
territorio svizzero tramite trattative private e/o (secondo il vostro giudizio)
tramite pubblici incanti, come previsto dall’art. 231 cpv.2 LEF.”
Preso
atto della dichiarazione di ritiro del presente gravame formulata __________ in
occasione dell’udienza per incombenti tenutasi il 16 aprile 1999 nell’ambito
della procedura di cui all’inc.n. 15.99.048 (cfr. verbale di udienza 16 aprile
1999, p.1);
Atteso che
pertanto l’appello 9 aprile 1999 va stralciato dai ruoli senza ulteriori
formalità;
pronuncia: 1. L’appello
9 aprile 1999 di __________, quale Amministrazione fallimentare speciale nel
fallimento di __________, è stralciato dai ruoli per intervenuto ritiro.
-
Per
la presente decisione non si prelevano tasse, né si assegnano indennità.
-
Intimazione
al dott. __________.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5, e all’Ufficio fallimenti del
Distretto di Lugano, Viganello.
Per la Camera
di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente
La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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