AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.2006.38
Data decisione, Autorità: 24.05.2006, ICCA
Titolo: Revoca della curatela di gestione
Incarto n. 11.2006.38
Lugano 24 maggio 2006
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Lardelli
segretario:
Annovazzi, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa n. 659.1995/R.1.2006 (curatela di gestione: revoca) della Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele, che oppone
RI 1
alla
CO 1 ;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello (¿ricorso¿) del 6 aprile 2006 presentato da RI 1 e RI 2 contro la decisione emessa il 17 marzo 2006 dalla Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele;
Ritenuto
in fatto: che con risoluzione del 6 agosto 2003 la Commissione tutoria regionale 6 ha istituito in favore dei coniugi RI 1 (1950) e RI 2 (1954), in sostituzione di una curatela volontaria, una curatela amministrativa (art. 393 n. 2 CC), confermando l'avv. __________ in qualità di curatore con il compito di amministrare i beni e i redditi dei curatelati, in particolare riunendo tutte le loro entrate su un unico conto e versando loro un importo mensile fisso per il vitto e le spese personali;
che, in seguito alle dimissioni del curatore, con risoluzione dell'11 maggio 2005 l'autorità tutoria ha assunto essa medesima il compito di verificare la gestione finanziaria dei curatelati;
che il 2 settembre 2005 RI 1 e RI 2 hanno postulato la revoca della curatela, ribadendo la richiesta all'udienza del 26 ottobre successivo;
che con risoluzione del 14 dicembre 2005 la Commissione tutoria regionale ha respinto la domanda;
che contro la decisione appena citata RI 1 e RI 2 sono insorti l'11 gennaio 2006 alla Sezione degli enti locali, autorità di vigilanza sulle tutele, per ottenere l'annullamento della curatela;
che nelle sue osservazioni del 3 febbraio 2006 la Commissione tutoria regionale ha proposto di respingere il ricorso;
che, statuendo il 17 marzo 2006, l'autorità di vigilanza ha respinto il ricorso senza prelevare tasse né spese;
che con appello (¿ricorso¿) del 6 aprile 2006 volto contro la predetta decisione RI 1 e RI 2 contestano la mancata revoca della curatela;
che l'appello non ha formato oggetto di intimazione;
e considerando
in diritto: che l'atto in esame può essere trattato solo come appello, unico rimedio esperibile contro le decisioni emesse dall'autorità di vigilanza sulle tutele (art. 48 della legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele [RL 4.1.2.2], cui rinvia l'art. 39 LAC);
che un appello deve contenere, oltre alle richieste di giudizio (art. 309 cpv. 2 lett. e CPC), i motivi di fatto e di diritto su cui si fonda (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC);
che in materia di tutele simili esigenze formali vanno nondimeno attenuate, nel senso che trattandosi di un tutelato ¿ o di un tutelando ¿ il quale insorga personalmente contro una decisione a lui sfavorevole, è sufficiente che le richieste di giudizio e i motivi di impugnazione possano desumersi dall'insieme dell'esposto (Geiser in: Basler Kommentar, ZGB II, 2ª edizione, n. 41 ad art. 420);
che, come figura nella decisione impugnata, una curatela amministrativa può essere revocata al momento in cui cessa la causa per cui è stata ordinata (art. 439 cpv. 2 CC);
che in concreto l'autorità di vigilanza ha scartato una simile ipotesi, gli interessati non riuscendo a contenere le spese pur essendo oberati da debiti, senza far fronte per altro a compiti importanti come il pagamento dei premi della cassa malati;
che, oltre a ciò, i curatelati non spiegavano come intendevano gestirsi autonomamente, non prospettando calcoli né conteggi di alcun genere con riferimento alle loro entrate mensili;
che nell'appello i coniugi sottolineano il miglioramento della loro situazione finanziaria e ribadiscono di essere in grado di amministrarsi da sé soli, impegnandosi a seguire l'attuale modalità di gestione concordata con l'autorità tutoria;
che così argomentando, essi non si confrontano minimamente con le motivazioni dell'autorità di vigilanza e nemmeno accennano ai motivi per cui la decisione impugnata andrebbe riformata;
che, ad ogni buon conto, tra il 1982 e il 2005 gli interessati hanno accumulato attestati di carenza beni per fr. 146 655.30 (il marito), rispettivamente fr. 38 561.¿ (la moglie);
che dall'aprile del 2005 l'autorità tutoria riscuote le rendite spettanti ai curatelati (complessivi fr. 4993.¿ mensili), paga il canone di locazione (complessivi fr. 1900.¿) e accantona fr. 693.¿ per spese straordinarie, lasciando a libera disposizione di loro fr. 2300.¿ mensili (fr. 2400.¿ dal novembre del 2005) per il sostentamento e le spese personali, compreso il premio della cassa malati;
che nel giugno del 2005 l'autorità tutoria ha poi concesso agli interessati tre mesi di gestione autonoma;
che nel corso di quel trimestre gli appellanti hanno dimostrato un certo miglioramento nella loro capacità di amministrarsi, ma hanno dovuto ancora chiedere all'autorità tutoria ripetuti supplementi della somma a libera disposizione, non avendo saputo controllare ¿ ad esempio ¿ le spese telefoniche, come risulta dalla decisione impugnata;
che quest'ultimo rilievo, non contestato dagli appellanti, dimostra come una revoca della curatela d'amministrazione, chiesta dagli interessati subito dopo la scadenza del trimestre in prova, sia prematura;
che, dovesse la situazione modificarsi affidabilmente in un futuro più o meno prossimo, gli interessati potranno ancora instare per la soppressione del provvedimento;
che, per quanto riguarda gli oneri del giudizio odierno, essi seguirebbero la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC);
che in concreto appare equo tuttavia rinunciare a ogni prelievo, gli appellanti essendo sprovvisti di cognizioni giuridiche e
avendo agito senza l'ausilio di un patrocinatore;
che non è il caso di attribuire ripetibili invece alla Commissione tutoria, cui l'appello non è stato intimato per osservazioni;
in applicazione dell'art. 313bis CPC,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e la decisione impugnata è confermata.
Non si riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.
Intimazione a:
¿ e ; ¿ .
Comunicazione alla Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele.
terzi implicati
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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