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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 14.1999.13
Data decisione, Autorità: 22.11.1999, CEF
Incarto n. 14.1999.00013
Lugano 22 novembre 1999 /B/fc/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cometta, presidente Pellegrini e Zali
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 7 dicembre 1998 da
Contro
patr. dall'avv. __________
tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell'opposizione interposta al PE n. __________ del 10/12 novembre 1998 dell'UE di Lugano;
sulla quale istanza la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, con sentenza 4 febbraio 1999 ha così deciso:
"1. L'istanza è accolta e di conseguenza l'opposizione interposta al summenzionato precetto esecutivo è respinta in via provvsioria.
Sentenza dedotta tempestivamente in appello dall'escussa che con atto 11 febbraio 1999 ha postulato la reiezione dell'istanza, con protesta di spese e ripetibili;
rilevato che la parte appellata non ha presentato osservazioni;
ritenuto
in fatto:
A. Con PE n. __________ del 10/12 novembre 1998 dell'UE di Lugano la __________ A ha escusso __________ per l'incasso di fr. 16'894.30 oltre interessi al 7% dal 23 settembre 1994, indicando quale titolo di credito: " mancato pagamento ns. fattura __________ del 23.8.94 lavori d'impermeabilizzazione fr. 25'394.30 ./. 1. acconto del 7.9.94 fr. 3'500.-- ./. 2. acconto del 24.11.94 fr. 5'000.--."
Interposta tempestiva opposizione dall'escusso, la procedente ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretore.
B. La procedente fonda la sua pretesa su una fattura n. __________ del 23 agosto 1994 (doc. C) per lavori di impermeabilizzazione ammontanti a fr. 25'394.30 inviata alla "Spett. Condominio __________ c/o Arch. __________ a", così come su uno scritto 19 settembre 1995 inviatole dall'escusso (doc. B) del seguente tenore:
"fattura n. __________ - Condominio __________
Contabilità per sig. __________
Egregi Signori,
chiedo cortesemente una ulteriore proroga per il previsto saldo di detta fattura. Questione di giorni.
(colloquio condominiale).
Vi confermo per tranquillizzarvi che la liquidazione è stata verificata e che l'importo scoperto è pienamente di vostro diritto.
Con stima:
firmato: __________ "
C. All'udienza di contraddittorio l'escusso ha negato la sua legittimazione passiva, ritenuto che debitore è il condominio __________. __________ha rilevato che dalla fattura per la riscossione della tassa di aggiornamento catastale per il 1994 del Comune di __________emerge il nome dei tre comproprietari (doc. 1). Inoltre il riconoscimento di debito doc. B, sottoscritto il 19 settembre 1995, precede la scoperta di difetti occulti, per cui non è più valido.
D. Con sentenza 4 febbraio 1999 la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, ha accolto l'istanza ritenendo l'insieme di documenti prodotti valido riconoscimento di debito. In prima sede l'eccezione di carenza di legittimazione passiva di __________ è stata respinta, in quanto del tutto infondata, tardiva e contraria alla buona fede. Secondo la prima giudice l'escusso ha infatti accettato incondizionatamente la fattura 23 agosto 1994, chiedendo personalmente un'ulteriore dilazione di pagamento e precisando che la liquidazione era verificata e che l'importo scoperto risultava pienamente di spettanza della creditrice. La Pretore non ha accolto nemmeno l'eccezione relativa all'esistenza di difetti, ritenuto che questa è rimasta allo stato di puro parlato e che non è stato prodotto alcun supporto probatorio.
E. Contro la sentenza pretorile si è tempestivamente aggravato l'escusso ribadendo la carenza di legittimazione passiva.
Ritenuto
In fatto
a) La nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata ex art. 82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge, implica necessariamente il riconoscimento da parte dell'escusso o del suo rappresentante di un'obbligazione in relazione ad una somma di denaro determinata o facilmente determinabile. Il riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli elementi necessari. Conditio sine qua non è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza o sottratti a possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (Flavio Cometta, Il rigetto provvisorio dell'opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in Rep 1989 p. 338 con riferimenti).
b) Il giudice del rigetto accerta d'ufficio ed in ogni stadio di causa (quindi anche in sede di appello) se la documentazione prodotta costituisce valido riconoscimento di debito e se vi è identità fra il creditore, il debitore e il credito (indicati nel precetto esecutivo e nell'istanza) con il creditore, il debitore ed il credito (di cui ai documenti prodotti) (Cometta, op. cit. in Rep 1989 p. 331).
c) Per l’art. 82 cpv. 2 LEF il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione a meno che il debitore sollevi e giustifichi immediatamente delle eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito; all’escusso incombe l’onere di dimostrare la verosimiglianza delle eccezioni che deduce in giudizio. Secondo la giurisprudenza le eccezioni non solo devono essere esposte in modo convincente ma devono anche essere sostanziate in modo perlomeno verosimile nel senso che a conforto delle allegazioni devono esserci riscontri oggettivi (cfr. in senso convergente l’obiter dictum della II Corte civile del Tribunale federale nella sentenza 13 ottobre 1986 in re H.B. c. H. SA in Rep 1987 p. 150-151 cons. 3; CEF 12 gennaio 1988 in re Na. c. V.O.; Panchaud/Caprez, Die Rechtsöffnung, Zurigo 1980, § 26 p. 61); BlSchK 1982 p. 95-97; SJZ 1974 p. 228 n. 44, 1971 p. 26-28; BJM 1970 p. 83-85; ZR 1967 n. 110; Marcel Caprez, La mainlevée provisoire, FJS 186 p. 6; ZBJV 1944 p. 416).
d) Dall'esame della fattura n . __________ del 23 agosto 1994 (doc. C) si evince che si tratta di una fattura singola, la quale è stata indirizzata al Condominio __________e che __________ è stato indicato quale recapito. Nel suo scritto 19 settembre 1995 l'escusso ha dal canto suo indicato insieme al numero della predetta fattura anche il Condominio __________. Egli ha poi chiesto un'ulteriore proroga per il pagamento, menzionando un "colloquio condominiale" e aggiungendo che la "liquidazione è stata verificata".
L'escusso ha inoltre prodotto una fotocopia della fattura emessa dal Comune di __________concernente la tassa di aggiornamento catastale (doc. 1), indirizzata a
"__________
Questi documenti costituiscono sufficienti riscontri oggettivi atti a rendere verosimile l'eccepita mancanza di legittimazione passiva dell'appellante. Infatti non solo la fattura doc. C concerne il Condominio __________, mentre __________ è stato indicato solo quale recapito, ma l'escusso stesso nel suo scritto doc. B ha indicato quale motivazione della proroga richiesta un prossimo "colloquio condominiale". Che il Condominio __________oltre all'escusso è composto da altri condomini è poi stato reso verosimile dalla fattura del Comune di __________(doc. 1). Pertanto lo scritto doc. C in relazione con la fattura doc. B non può essere inteso quale riconoscimento da parte di __________ di un suo debito personale. Non vi è quindi identità tra il debitore indicato nel precetto esecutivo e nell'istanza con il debitore risultante dai documenti prodotti. Nei confronti dell'appellante questi documenti non possono di conseguenza costituire valido titolo di rigetto provvisorio dell'opposizione, per cui l'istanza di rigetto presentata dalla __________ va respinta e la sentenza pretorile riformata.
Tassa di giustizia e indennità seguono la soccombenza (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF).
Per i quali motivi,
richiamato l'art. 82 LEF
pronuncia:
I. L'appello 11 febbraio 1999 di __________, è accolto.
Di conseguenza la sentenza 4 febbraio 1999 della Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, è così riformata:
"1. L'istanza 7 dicembre 1998 della __________ è respinta.
II. La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 450.--, già anticipata dall'appellante, è a carico della __________, la quale rifonderà a __________ fr. 400.-- a titolo di indennità.
III. Intimazione: -
Comunicazione alla Pretura di Lugano, Sezione 5
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente: La segretaria:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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