AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 14.1999.10
Data decisione, Autorità: 06.12.1999, CEF
Incarto n. 14.1999.00010
Lugano 6 dicembre 1999 /B/fc/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cometta, presidente Pellegrini e Zali
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 8 ottobre 1998 da
patr. dallo studio legale __________
contro
__________ patr. dall'avv. __________
tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta al PE n. __________ del 3 agosto/9 settembre 1998 dell’UE di Lugano;
sulla quale istanza la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, con sentenza 26 gennaio 1999 ha così deciso:
“1. L’istanza è accolta e di conseguenza l’opposizione interposta al summenzionato precetto esecutivo è respinta in via provvisoria per fr. 92’482.-- oltre interessi al 8% dal 12.5.1998.
Sentenza dedotta tempestivamente in appello dall’escussa che con atto 8 febbraio 1999 ha postulato la reiezione dell’istanza, protestate spese e ripetibili;
con osservazioni 11 marzo 1999 la parte appellata si è opposta al gravame, con protesta di spese e ripetibili;
ritenuto
in fatto
A. Con PE n. __________del 3 agosto/9 settembre 1998 dell’UE di Lugano la __________ ha escusso la __________ per l’incasso di fr. 401’250.-- oltre interessi all’8% dal 12 maggio 1998, indicando quale titolo di credito: “Fatture no. __________e __________ del 7.04.98 (US$ 262’254.20 al tasso di cambio 1.53).
Interposta tempestiva opposizione dall’escussa, la procedente ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretore.
B. La procedente fonda la sua pretesa su un telefax 25 febbraio 1998 (doc. B) con cui la __________, riferendosi ad un ordine del 20 gennaio 1998 per la fornitura di acciaio della __________, ha confermato il pagamento di 1'000 tonnellate di acciaio al prezzo di US$ 262.-- la tonnellata entro 30 giorni dal ricevimento della merce. Il 26 maggio 1998 la __________, in nome della __________ A, aveva informato la __________ via telefax che come concordato il pagamento della merce fornita sarebbe stato effettuato entro 30 giorni dalla consegna della stessa, cioè il 12 giugno 1998 (doc. G). Secondo il contratto le spese di controstallia ammontanti a US$ 3'600.-- dovevano essere assunte interamente dalla __________. Nel predetto telefax la __________ informava la __________ che sarebbe però stato corrisposto soltanto la metà di queste spese per un importo complessivo di US$ 1'800.--, da pagare insieme alle fatture n. __________ e __________. La __________ m comunicava inoltre alla __________ che il quantitativo di acciaio ricevuto ammontava a 994.10 tonnellate invece di 1'000 tonnellate. Con telefax 12 giugno 1998 (doc. H), inviato alla __________, la __________ si dichiarava disposta a ridurre la fattura emessa proporzionalmente al quantitativo di merce non ricevuta dalla __________ e ad accollarsi la metà delle spese di controstallia, per cui la somma dovuta ammontava a US$ 260'454.20, ossia US$ 262.-- x 994.10 tonnellate più US$ 1'800.-- per le spese di controstallia. Con telefax 12 giugno 1998 (doc. I) la __________ ha confermato alla __________ la consegna della merce avvenuta il 12 maggio 1998
Con il predetto scritto doc. I la __________ e con telefax 1. luglio 1998 (doc. L) la __________ hanno ribadito che il debito nei confronti della __________ sarebbe stato pagato integralmente e che non era contestato. Un primo versamento parziale ammontante a US$ 130'875.03 è stato effettuato dalla __________ il 31 agosto 1998 (doc. O e P). In seguito, il 21 settembre 1998, la stessa ha effettuato un ulteriore pagamento di US$ 50'933.45 (doc. R). L'importo preteso dalla procedente ammonta quindi a US$ 80'445.77, pari a fr. 123'082.-- al cambio di fr. 1.53, il quale, ha rilevato la procedente, è stato concordato espressamente dalle parti (doc. M) oltre interessi al 5% dal 12 maggio 1998.
C. All’udienza di contraddittorio la procedente ha ridotto la propria pretesa a US$ 60'445.77 pari a fr. 92'482.-- al cambio di fr. 1.53, essendo stati versati il 21 ottobre 1998 ulteriori US$ 20'000.--.
L'escussa ha contestato la traduzione dei documenti agli atti redatti in serbo croato ed in inglese. Essendo il serbo croato una lingua poco conosciuta, la debitrice ha preteso che le traduzioni siano autenticate.
La __________ ha poi negato la sua legittimazione passiva ritenuto che dal mese di aprile 1998 fino al mese di ottobre 1998 ha semplicemente rappresentato la __________, la quale ha ricevuto ed utilizzato la fornitura di acciaio. L'escussa ha rilevato di avere versato per conto della __________ importi ben superiori a quelli fatti valere dalla procedente. Inoltre non ha mai, quale rappresentante della __________, accettato un tasso di conversione US$/Fr pari a 1.53. I doc. U e V nulla provano circa il tasso applicabile il giorno della domanda di esecuzione. La procedente doveva produrre un'attestazione bancaria e non un incomprensibile estratto redatto in lingua straniera relativo al cambio del 7 risp. 8 marzo 1998.
D. Con sentenza 26 gennaio 1999 la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, ha accolto l’istanza rilevando che, conoscendo la lingua inglese, ha potuto verificare l'autenticità dei documenti salienti ai fini del riconoscimento di debito, in particolare i documenti doc. B e I, attestanti la qualità, la quantità e il prezzo unitario della merce richiesta, nonché la sua regolare consegna. La prima giudice ha poi argomentato che l'art. 21 LALEF non fa alcun riferimento all'obbligo di produzione di copie autenticate delle traduzioni in lingua italiana e non spetta quindi ad una parte imporre alla controparte obblighi formali non previsti dalla procedura.
In prima sede l'insieme dei documenti prodotti è stato ritenuto valido riconoscimento di debito ex art. 82 LEF. L'eccezione di carente legittimazione passiva sollevata dall'escussa è stata respinta avendo quest'ultima sempre agito quale intermediaria della __________, la quale era solo la destinataria della fornitura. Ciò emerge da tutta la documentazione prodotta, in particolare dalla conferma d'ordine doc. B nonché dall'attestazione della ricezione della merce doc. I. In sede pretorile sono poi stati riconosciuti gli interessi di mora al tasso dell'8%, l'art. 104 cpv. 3 CO prevedendo la possibilità fra commercianti di richiedere gli interessi moratori in misura più elevata quando il tasso di sconto bancario ordinario, come nel caso di specie, superi il 5%. La decorrenza degli interessi è stata ammessa a far tempo dal 12 maggio 1998, atteso che le fatture doc. D e E, rimaste incontestate, prevedono il pagamento a 30 giorni dall'emissione della fattura. Il tasso di conversione US$/Fr. di 1.53 è stato pure ammesso, lo stesso risultando dagli estratti Bloomberg (doc. U e V) aventi validità internazionale riconosciuta e dal telefax di conferma 3 luglio 1998 (doc. M).
E. Contro la sentenza pretorile si è tempestivamente aggravata l’escussa riconfermandosi in sostanza nelle sue allegazioni di prima sede.
F. Delle osservazioni della parte appellata si dirà, se del caso, in seguito.
Considerato
In diritto
a) Secondo l'art. 21 LALEF il processo sommario in tema di esecuzione e fallimento si svolge esclusivamente in lingua italiana.
I documenti allegati non redatti in una delle lingue nazionali devono essere accompagnati dalla traduzione in lingua italiana, viceversa si ritengono non prodotti.
b) In casu la procedente ha prodotto la traduzione in italiano (doc. Z) sia dei documenti in inglese doc. B, C, D, E, F, H, I, M, N, O, P e R che di quelli in serbo croato doc. G, L e Q. L'escusso ha negato in particolare la validità della traduzione dei documenti in serbo croato, non essendo autenticata e pertanto non fedefacente.
Se da un canto la traduzione autenticata non è prevista dalla legge, dall'altro si rileva che, come si vedrà in seguito, i doc. G, L e Q non sono determinanti per stabilire se la documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto.
a) La nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata ex art. 82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge, implica necessariamente il riconoscimento da parte dell’escusso o del suo rappresentante di un’obbligazione in relazione ad una somma di denaro determinata o facilmente determinabile. Il riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli elementi necessari. Conditio sine qua non è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza o sottratti a possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (Flavio Cometta, Il rigetto provvisorio dell’opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in Rep 1989 p. 337/338 con riferimenti).
b) Il giudice del rigetto accerta d'ufficio ed in ogni stadio di causa (quindi anche in sede di appello) se la documentazione prodotta costituisce valido riconoscimento di debito e se vi è identità fra il creditore, il debitore e il credito indicati nel precetto esecutivo e nell'istanza con il creditore, il debitore ed il credito di cui ai documenti prodotti (Cometta, op. cit. in Rep 1989 pag. 331).
c) Per l’art. 82 cpv. 2 LEF il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione a meno che il debitore sollevi e giustifichi immediatamente delle eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito; all’escusso incombe l’onere di dimostrare la verosimiglianza delle eccezioni che deduce in giudizio. Secondo la giurisprudenza le eccezioni non solo devono essere esposte in modo convincente ma devono anche essere sostanziate in modo perlomeno verosimile nel senso che a conforto delle allegazioni devono esserci riscontri oggettivi (cfr. in senso convergente l’obiter dictum della II Corte civile del Tribunale federale nella sentenza 13 ottobre 1986 in re H.B. c. H. SA in Rep 1987 p. 150-151 cons. 3; CEF 12 gennaio 1988 in re Na. c. V.O.; Panchaud/Caprez, Die Rechtsöffnung, Zurigo 1980, § 26 p. 61; BlSchK 1982 p. 95-97; SJZ 1974 p. 228 n. 44, 1971 p. 26-28; BJM 1970 p. 83-85; ZR 1967 n. 110; Marcel Caprez, La mainlevée provisoire, FJS 186 p. 6; ZBJV 1944 p. 416).
d) Dall'esame della documentazione prodotta si evince che con telefax 25 febbraio 1998 (doc. B) la __________, riferendosi ad un ordine della __________ del 20 gennaio 1998 (doc. F), ha confermato alla __________il pagamento della fornitura di 1'000 tonnellate di acciaio al prezzo di US$ 262 alla tonnellata entro 30 giorni dal ricevimento della merce. Che il pagamento sarebbe stato effettuato dalla __________ risulta anche dal predetto ordine doc. F della __________ m. Il 7 aprile 1998 la __________ha inviato alla __________ le fatture n__________e __________ (doc. D e E). Il 12 giugno 1996 la __________ ha confermato alla __________che la merce è stata ricevuta il 12 maggio 1998 (doc. I), comunicandole che la sua obbligazione sarebbe stata saldata nel modo più corretto.
Con telefax 26 agosto 1998 (doc. O) risp. 18 settembre 1998 (doc. R) la __________ ha trasmesso alla creditrice due suoi ordini di pagamento per gli importi di US$ 130'875.03 e US$ 50'933.45.
Orbene i predetti i documenti costituiscono nel loro insieme, in linea di principio, valido riconoscimento di debito ex art. 82 LEF. Per quel che riguarda la contestata legittimazione passiva dell'escussa, va rilevato che sia dall'ordine della __________ doc. F che dalla conferma della __________ A doc. B risulta chiaramente che la __________ si è obbligata a pagare la fornitura di acciaio destinata alla __________. La procedente ha d'altro canto inviato le fatture doc. D e E all'escussa e non alla __________. Anche dalla conferma 12 giugno 1998 del ricevimento della fornitura (doc. I) traspare la volontà della __________ di far fronte al suo impegno in modo corretto. Gli ordini di pagamento doc. O e R provengono poi effettivamente dall'escussa e non dalla __________.
A fronte di questi documenti l'ordine doc. F, sebbene inviato dalla __________, non poteva indurre la procedente a credere che parte contrattuale era la predetta società, atteso che in tale documento era stato chiaramente indicato che avrebbe pagato la __________. Per quel che concerne i certificati d'assicurazione, d'ispezione, d'origine e per il certificato doganale (doc. D) va rilevato che questi documenti dovevano forzatamente essere emessi a favore della __________, alla quale la merce era destinata.
Per questo motivo è stata la __________ che, dopo avere ricevuto la fornitura d'acciaio, con fax 26 maggio 1998 (doc. G) - menzionato tra l'altro dall'escussa nell'atto di appello, nonostante il documento sia stato redatto in serbo-croato e tradotto in italiano senza autenticazione - ha comunicato alla ____________________ in nome della __________, che sarebbe stata pagata solo la metà delle spese di controstallia ammontanti a US$ 1'800.-- e le ha chiesto la riduzione del prezzo concordato, in quanto la merce fornita era inferiore al quantitativo ordinato. Va poi rilevato che la __________nel suo telefax 3 luglio 1998 (doc. M), inviato alla __________, ha espressamente dichiarato che la condizione a cui soggiaceva la compravendita era che il pagamento venisse effettuato dalla __________.
I documenti prodotti non forniscono quindi i necessari riscontri oggettivi atti a rendere verosimile che l'escussa ha agito quale rappresentante della __________, per cui è data la legittimazione passiva della __________, ora __________.
Vi è quindi identità tra la debitrice indicata nel precetto esecutivo e nell'istanza con la debitrice risultante dai documenti prodotti. Nei confronti dell'appellante questi documenti costituiscono di conseguenza valido titolo di rigetto provvisorio dell'opposizione ex art. 82 LEF.
Il cambio in valuta svizzera deve essere eseguito dal creditore. Il corso del cambio non è un fatto notorio. Determinante per il cambio è il giorno della domanda di esecuzione (BlSchK 1997 p. 65; Sabine Kofmel Ehrenzeller, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, Basilea/Ginevra/Monaco, n. 40 ad art. 67 LEF).
La creditrice ha prodotto un estratto della società Bloomberg, da cui risulta che il cambio dollari/franchi svizzeri il 7 marzo 1998, giorno dell'emissione del PE, ammontava a 1.53. Contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante il cambio fornito da questa società, la quale si occupa di analisi e notizie finanziarie e la cui autorevolezza è riconosciuta a livello internazionale, è equiparabile a quello di una grande banca.
Va poi rilevato che la procedente con l'istanza di rigetto dell'opposizione ha preteso interessi moratori al tasso del 5% dal 12 maggio 1998 e non dell'8% come concesso in sede pretorile, per cui gli interessi di mora vanno riconosciuti al predetto tasso con decorrenza dal 12 maggio 1998, ritenuto che secondo le fatture doc. D e E del 7 aprile 1998 il pagamento doveva avvenire entro 30 giorni.
La tassa di giustizia e l'indennità seguono la pressoché totale soccombenza dell'appellante (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF).
Per i quali motivi,
richiamato l'art. 82 LEF
pronuncia
I. L'appello 8 febbraio 1999 della __________ è quindi parzialmente accolto.
Di conseguenza la sentenza 26 gennaio 1999 della Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, è così riformata:
"1. L'istanza 8 ottobre 1998 della __________, è parzialmente accolta. Di conseguenza l'opposizione interposta al PE n. __________ del 3 agosto/9 settembre 1998 dell'UE di Lugano è rigettata in via provvisoria per fr. 92'482.-- oltre interessi al 5% dal 12 maggio 1998.
II. La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 450.--, già anticipata dall'appellante, resta a carico della __________, la quale rifonderà alla __________ fr. 1'200.-- a titolo di indennità.
III. Intimazione:
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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