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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 14.1999.9
Data decisione, Autorità: 23.03.1999, CEF
Incarto n. 14.99.00009
Lugano 23 marzo 1999 B/fc/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, vicepresidente Zali e Chiesa (quest'ultimo in sostituzione del giudice Cometta, assente)
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sulla causa fallimentare dipendente dall’istanza 18 dicembre 1998 presentata da
contro
sulla quale istanza la Pretore di Lugano, Sezione 5, con sentenza 29 gennaio 1999 ha così deciso:
“1. È pronunciato il fallimento di __________, a far tempo da Venerdì __________ alle ore 14’00.”
2./3./4. omissis”
Sentenza tempestivamente dedotta in appello il 2 febbraio 1999 dalla __________ che ne postula l’annullamento;
richiamato il decreto presidenziale 4/5 febbraio 1999 che ha accordato all’appello effetto sospensivo parziale;
ritenuto
in fatto: A. Con istanza 18 dicembre 1998 la __________ ha chiesto il fallimento della __________ per fr. 2’706.50 oltre accessori e dedotti eventuali acconti.
B. All’udienza di contraddittorio del 20 gennaio 1999 l’escussa non è comparsa.
C. L’appellante adduce di avere saldato il suo debito prima della declaratoria di fallimento, producendo una ricevuta 28 gennaio 1999 della creditrice, in cui quest’ultima conferma il pagamento a saldo degli importi posti in esecuzione (doc. A).
D. La parte appellata non ha presentato osservazioni..
Considerato
in diritto: 1. Giusta l'art. 172 n. 3 LEF il giudice rigetta la domanda di fallimento quando il debitore provi con documenti che il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto. Per l’art. 174 cpv. 1 LEF la decisione del giudice del fallimento può essere deferita all’autorità giudiziaria superiore entro dieci giorni dalla notificazione. Le parti possono avvalersi di fatti nuovi, se questi si sono verificati anteriormente alla decisione di prima istanza.
L’appellante adduce per la prima volta in sede d’appello, di avere saldato il suo debito prima della declaratoria di fallimento. A sostegno del suo assunto liberatorio ha prodotto quanto indicato nella narrativa fattuale sub C. Questo documento costituisce prova sufficiente dell’avvenuto pagamento ante declaratoria di decozione: il fallimento va quindi annullato ex art. 174 cpv. 1 LEF.
La tassa di giustizia è posta a carico dell’appellante, non essendo comparsa avanti al primo giudice, in ambo le sedi (art. 49 OTLEF).
Non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 1 OTLEF).
Le spese dell’Ufficio fallimenti sono caricate all’appellante.
Per questi motivi,
richiamati gli art. 171, 172 e 174 LEF
pronuncia: I. L’appello 2 febbraio 1999 della __________, è accolto e di conseguenza il giudizio di prima sede è così riformato:
“1. La dichiarazione di fallimento 29 gennaio 1999 pronunciata dalla Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, inc. FA.98.01018 nei confronti della __________, è annullata.
La tassa di giustizia di prima sede di fr. 80.--, da anticipare come di rito, è posta a carico della __________ l.
Le spese dell’Ufficio dei fallimenti di Lugano, da anticipare come di rito, sono poste a carico della __________.”
II. La tassa di giustizia di Fr. 120.-- del presente giudizio, già anticipata dall’appellante, resta a suo carico.
III. Intimazione a: - __________
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il vicepresidente: La segretaria:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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