AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 10.2005.2-1
Data decisione, Autorità: 03.04.2006, TE
Titolo: espropriazione formale per acquisizione di una strada coattiva (relativamente all'opposizione all'espropriazione)
Incarto n. 10.2005.2
Lugano 16 giugno 2005
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale di espropriazione
Composto dalla Presidente
Margherita De Morpurgo
e dai membri
arch. Claudio Morandi ing. Alberto Lucchini
segretario giudiziario
Enzo Barenco
statuendo nella procedura di espropriazione formale promossa da
ISEP 1 rappr. dal RA 1
Contro
COCO 1 composta da:
MCON 2 (1/20) mapp. no. 451 MCON 3 (1/20) mapp. no. 452 MCON 4 (2/20) mapp. no. 503 MCON 5 (2/20) mapp. no. 504 MCON 6 (1/20) mapp. no. 505 MCON 8 (1/20) mapp. no. 512 MCON 9 (1/20) mapp. no. 515 MCON 10 (1/20) mapp. no. 516 MCON 11 (1/20) mapp. no. 517 MCON 14 (3/20) mapp. no. 520 MCON 16 (1/20) mapp. no. 697 tutti rappr. dall RA 2
MCON 1 (1/20) mapp. no. 448
MCON 7 (1/40) mapp. no. 506
MCON 12 (1/40) mapp. no. 518, (1/40) map. No. 739
MCON 13 (1/20) mapp. no. 519
MCON 15 (1/20) mapp. no. 526
MCON 17 (1/40) mapp. no. 525 rappr. dall RA 3
tendente all'acquisizione di Via del S___, strada coattiva al mapp. no. 521 RFD di V.
ed ora sull’opposizione all’espropriazione interposta da MCON 2, MCON 3, MCON 4, MCON 5, MCON 6, MCON 8, MCON 9, MCON 10, MCON 11, MCON 14, MCON 16,
letti ed esaminati gli atti, udite le parti ed assunte le necessarie prove,
considerato, in fatto ed in diritto
che Via al S__________ è una strada a fondo cieco che serve l’omonimo quartiere di V__________ e si snoda sulle part. no. 508 e 521. Essa è stata costruita progressivamente, a partire dagli anni ‘60/’70, da privati che pure hanno provveduto a realizzare le infrastrutture per urbanizzare la zona ed edificarla;
che il Comune ha avviato una politica di riscatto delle strade private aperte al pubblico transito;
che in quest’ottica ha acquisito per donazione immobiliare il primo tratto di Via S__________ al mapp. no. 508 (cfr. rogito no. 701 del 27.4.2005 del notaio avv. S. B__________);
che il secondo tratto della strada al mapp. no. 521 è attualmente costituito in comproprietà coattiva;
che non avendo raggiunto un’intesa con tutti i comproprietari il Comune ha avviato la procedura espropriativa in oggetto;
che gli atti sono stati pubblicati dal 7.2 all’8.3.2005;
che l’espropriazione si estende a tutta la part. no. 521 di mq 1668 ed è proposta a titolo gratuito (cfr. tabelle di espropriazione);
che con riferimento alla proprietà MCON 17 il Pretore del Distretto di Lugano sez. 2 ha disposto l’iscrizione provvisoria a RF di una rettifica tendente alla cancellazione del diritto a favore del mapp. no. 525 alla quota di comproprietà di 1/40 sulla coattiva al mapp. no. 521 (cfr. decreto 2.12.2004 inc. no. IU.2004.412; estratto RF aggiornato);
che i comproprietari MCON 7, MCON 13 e MCON 12 hanno aderito incondizionatamente all’intervento espropriativo come proposto nella tabella d’esproprio (cfr. dichiarazioni agli atti);
che il comproprietario MCON 15 si è rimesso al giudizio del Tribunale;
che i comproprietari MCON 1 non hanno notificato alcuna pretesa né sollevato obiezioni nei termini di legge;
che con memoria 7.3.2005 i rimanenti comproprietari hanno interposto opposizione all’espropriazione per carenza di interesse pubblico avanzando peraltro, in via subordinata, una pretesa risarcitoria di fr. 104.40 il mq corrispondente al valore ufficiale di stima;
che all’udienza di conciliazione del 19.4.2005 l’opposizione è stata confermata integralmente;
che in data 15.6.2005 è stato esperito un sopralluogo;
che, indipendentemente dal silenzio o dall’adesione manifestata da alcuni comproprietari, le contestazioni che altri hanno sollevato implicano l’emissione di un giudizio che esplicherà i suoi effetti su tutti i litisconsorti;
che un intervento espropriativo, come ogni atto limitativo dei diritti di proprietà, dev’essere sorretto da una base legale, rispondere ad un interesse pubblico e rispettare il principio di proporzionalità (art. 36 Cost.). Occorre, cioè, da un canto che sia preordinato al perseguimento di fini pubblici preponderanti rispetto a quelli meramente privatistici e, d’altro canto, che si configuri come mezzo idoneo al raggiungimento dello scopo perseguito rimanendo entro i limiti di quanto è strettamente necessario all’esecuzione dell’intervento (Hess/Weibel, Das Enteignungsrecht des Bundes, 1986, ad art. 10 no. 11 ss, 25 ss; Grisel, Traité de droit administratif, 1984, vol. II p. 727);
che giusta l’art. 24 cpv. 2 let a Lespr. l’espropriato ha la facoltà di opporsi all’espropriazione;
che tale facoltà è corollario dell’art. 2 Lespr. – che a sua volta sancisce il principio della presunzione di pubblica utilità per le opere realizzate dal Cantone o dai Comuni – ed ha indubbia valenza giuridica qualora l’opera non figurasse nel PR poiché in tale evenienza consente al soggetto colpito di contestarne la legittimità nell’ambito del procedimento espropriativi assoggettando l’opera stessa a quell’esame di pubblica utilità che ancora non ha subito e garantendo al privato l’esercizio del diritto di essere sentito (RDAT 1986 no. 74);
che di contro qualora la pubblica utilità fosse già stata riconosciuta dal Consiglio di Stato contestualmente all’approvazione del PR (art. 40 cpv. 2 LALPT) il Giudice delle espropriazioni non è più confrontato con una sola presunzione bensì con una certezza (praesumptio juris et de jure) per cui la prova del contrario non è più ammissibile per ovvi motivi di sicurezza giuridica e di separazione dei poteri (Hess/Weibel, op. cit., ad art. 1 no. 13 in fine; RDAT 1984 no. 74 e 74, 1986 no. 66, I-1993 no. 49 c. 2; TRAM 23.6.2004 N. 50.2003.16);
che il vigente PR di V__________ approvato il 5.12.1989 dal Consiglio di Stato annovera Via del S__________ quale strada di quartiere Q2. In quanto tale essa appartiene alla rete viaria comunale (art. 28 cpv. 1, cpv. 2 let. p LALPT) ed è di riconosciuta ed accertata pubblica utilità (art. 40 cpv. 2 LALPT);
che per quanto è intesa a riavviare il dibattito sulla pubblica utilità, l’opposizione è dunque irricevibile, il tema essendo già stato definitivamente risolto con l’approvazione del PR;
che invero la legittimità di un PR potrebbe ancora essere contestata in sede di applicazione concreta ma soltanto qualora, all’atto di adozione del piano, l’interessato non avesse potuto recepire le restrizioni imposte o non avesse avuto la possibilità di impugnarle, oppure se le circostanze le avevano giustificate fossero sostanzialmente mutate (DTF 123 II 337 c. 3a; RDAT I-1995 no. 30; TRAM 23.6.2004 N. 50.2003.16);
che in concreto nessuno dei suddetti requisiti cui è subordinato l’eventuale riesame risulta adempiuto. D’altronde nemmeno gli opponenti sostengono il contrario;
che in effetti non vi è motivo di ritenere che nell’ambito dell’iter di adozione del PR gli interessati non abbiano potuto cogliere o contestare le ragioni e le finalità dell’inserimento di Via del S__________ nel piano viario quale strada aperta al pubblico;
che se vi sono stati cambiamenti dal 1989 in poi, questi sono riconducibili all’espansione edilizia nella zona e quindi ad un addensamento progressivo degli insediamenti. Ciò giustifica, a maggior ragione, il carattere pubblico della strada il cui primo tratto (mapp. no. 508), come detto, è già di proprietà comunale;
che del resto con l’intervento espropriativo il Comune altro non fa che dar seguito a suoi specifici obblighi: quello di attuare il PR e di equipaggiare le zone edificabili con opere di urbanizzazione pubbliche (art. 19 LPT; art. 78 e 79 LALPT);
che secondo gli opponenti il Comune intenderebbe avvantaggiare la proprietaria della part. no. 525 (cfr. verbale 19.4.2005) offrendole, per mezzo della procedura espropriativa, quella via d’accesso veicolare che altrimenti dovrebbe reclamare in sede civile, e permettendole così di edificare il fondo nonostante l’imbocco al terreno sia, asseritamene, pericoloso (cfr. decreto cit. del Pretore di Lugano del 2.12.2004; ris. del Consiglio di Stato del 23.3.2005 sulla licenza edilizia);
che tali argomenti non sono pertinenti in questa sede. Eventuali contestazioni riferibili all’edificazione della part. no. 525 vanno sollevate infatti nell’ambito della procedura di rilascio del permesso di costruzione;
che gli opponenti hanno pure manifestato il timore che il Comune intenda creare in futuro un collegamento tra Via al S__________ ed altre strade a scapito dei confinanti e della tranquillità dei luoghi;
che tuttavia nel vigente PR nulla risulta in merito ad un simile collegamento ed il Comune, dal canto suo, ha esplicitamente negato una tale eventualità confermando che le revisioni del PR in atto non riguardano il piano viario (cfr. verbale 19.4.2005). In ogni caso, quand’anche in futuro l’ente pubblico dovesse decidere di realizzare un allacciamento con altre strade, gli interessati avrebbero facoltà di contestarlo nell’ambito dell’usuale procedura pianificatoria (art. 41 LALPT);
che tutto ciò considerato l’espropriazione è sorretta da un interesse pubblico e non disattende il principio di proporzionalità;
che pertanto l’opposizione è da respingere;
che il giudizio sull’indennità – tema contestato da alcuni comproprietari – e sulle ripetibili agli aventi diritto seguirà separatamente quando la presente sentenza sarà cresciuta in giudicato (art. 45 cpv. 5 Lespr.).
per i quali motivi,
richiamata la Legge di espropriazione dell'8 marzo 1971,
dichiara e pronuncia:
L’opposizione all’espropriazione è respinta.
La tassa di giustizia e le spese per il presente giudizio di fr. 500.- sono a carico del Comune di V__________.
Contro la presente pronuncia è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo, Lugano, nel termine di 30 (trenta) giorni dall'intimazione.
Intimazione a:
MCON 1
RA 3
per il Tribunale di espropriazione
la Presidente Il segretario giudiziario
Margherita De Morpurgo Enzo Barenco
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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