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Numero d'incarto:
10.2006.70
Data decisione, Autorità:
23.05.2006, PRPEN
Titolo:
Decisione nullità decreto di accusa
- LESA 1
- LESA 2
- LESA 3
Incarto
n.
10.2006.70/CEG
DA
411/2006
Bellinzona
23
maggio 2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Giovanni Celio
sedente con il segretario Flavio Biaggi
per statuire in materia di procedura penale e meglio per giudicare
ACCU 1
difeso da: DI 1
prevenuto
colpevole di guida in stato di inattitudine e infrazione alle norme
della circolazione;
fatti
avvenuti il __________ a __________;
reati
previsti dall' art. 91 cpv. 2 e 90 cifra 1 LCS;
e meglio come
al decreto d’accusa no. DA 411/2006 di data 6 febbraio 2006 del AINQ 1 che propone la condanna
-
Alla
pena di 10 (dieci) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo
di prova di 3 (tre) anni.
-
Alla
multa di fr. 1'000.—(mille).
-
Al
pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.— (cento) e delle spese
giudiziarie di fr. 100.— (cento).
vista l'opposizione
interposta tempestivamente in data 13 febbraio 2006 dall'accusato;
considerato
che per l’art. 207 cpv. 4 CPP non possono essere
pronunciate, sotto pena di nullità, pene privative della libertà né revoca
della sospensione condizionale di una precedente condanna, senza che l’accusato
sia stato informato del diritto di essere interrogato dal procuratore pubblico;
che
ciò vale anche in caso di proposta di pena detentiva sospesa condizionalmente (Salvioni,
Codice di Procedura Penale della Repubblica e Cantone del Ticino, ellinzona
1999, pag. 346; CCRP 31.10.2002, inc. 17.2001.28; CCRP 18.12.2002,
inc. 17.2001.21);
che
dagli atti si evince che il decreto d’accusa, che propone una pena detentiva, è
stato emesso senza che l’accusato sia stato avvertito del diritto di essere
interrogato dal Procuratore Pubblico;
che
il testo dell’art. 207 cpv. 4 CPP è univoco sulla conseguente nullità del
decreto, rilevabile d’ufficio, essendo violata una norma essenziale di
procedura;
che
ne deriva la pronuncia della nullità del decreto d’accusa e il rinvio degli
atti al Procuratore Pubblico, affinché proceda nei suoi incombenti ed emani, se
del caso, una volta sanato il vizio, un nuovo decreto d’accusa;
visti gli
art. 198 segg., in specie 202, 207 cpv. 4 e 212 CPP,
pronuncia: 1. Il
decreto d’accusa DA 411/2006 del 6 febbraio 2006 nei confronti di ACCU 1 è nullo.
§ Gli atti
sono ritornati al Procuratore Pubblico affinché proceda nei propri incombenti.
-
Non
si prelevano né tasse né spese.
-
Intimazione
a:
.
Il giudice: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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