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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 14.1999.4
Data decisione, Autorità: 26.01.1999, CEF
Incarto n. 14.99.00004
Lugano 26 gennaio 1999 FA/fb/fc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cometta, presidente Pellegrini e Zali
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo nella causa a procedura sommaria appellabile dipendente dall'istanza 29 gennaio 1996 presentata da
contro
sulla quale istanza il Pretore del Distretto di Lugano, con sentenza 5 marzo 1996, ha così deciso:
“1. L'istanza è parzialmente accolta e di conseguenza l'opposizione interposta al summenzionato precetto esecutivo è respinta in via provvisoria per fr. 21'705.55 oltre interessi al 5% dal 18.12.1993.
Sentenza dedotta in appello da __________ che con atto 23 dicembre 1998 ne ha postulato la riforma nel senso di respingere l'istanza;
ritenuto
in fatto:
A. Con istanza 29 gennaio 1996 __________ ha postulato il rigetto provvisorio dell'opposizione interposta da __________ al PE n. __________ dell'UE di Lugano. Con sentenza 5 marzo 1996 il Pretore ha parzialmente accolto l'istanza.
B. Con appello 23 dicembre 1998 l'escusso chiede la riforma della sentenza pretorile nel senso di rigettare l'istanza di rigetto. In merito alla tempestività del gravame __________ assevera che solo il 23 dicembre 1998 sarebbe stata stralciata la causa di disconoscimento di debito da lui promossa. In questo senso il termine per appellare non sarebbe ancora decorso. Delle argomentazioni di merito non occorre riferire in questa sede.
Considerato
in diritto
A norma dell'art. 313 bis CPC, applicabile alla presente fattispecie ex art. 25 LALEF, un atto d'appello può essere respinto con breve motivazione ,prima della notificazione, quando si riveli inammissibile o manifestamente infondato.
L'appello contro una sentenza di rigetto provvisorio sospende il termine per il disconoscimento di debito fino alla definizione del gravame (cfr. DTF 104 II 142 ss.). Non vale però il contrario: l'introduzione di un'azione ordinaria non sospende il termine per aggravarsi contro una sentenza di rigetto.
In concreto il termine di 10 giorni ex art. 388 cpv. 3 CPC (ora art. 22 cpv. 1 LALEF) è ormai irrimediabilmente spirato da quasi tre anni. L'appello va quindi dichiarato irricevibile, in quanto tardivo.
Per i quali motivi,
richiamato gli art. 313 bis e 388 cpv. 3 CPC,
pronuncia 1. L’appello 23 dicembre 1998 __________ è dichiarato irricevibile.
Le spese del presente giudizio e la tassa di giustizia per complessivi fr. 100.-- sono poste a carico dell'appellante.
Intimazione: - __________
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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