AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 14.1999.1
Data decisione, Autorità: 16.12.1999, CEF
Incarto n. 14.1999.00001
Lugano 16 dicembre 1999/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
statuendo nella causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 29 ottobre 1998 da
patr. dallo Studio legale avv. __________
contro
tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta al PE n. __________ del 3/4 agosto 1998 dell’UEF di Bellinzona;
sulla quale istanza il Segretario assessore della Pretura di Bellinzona con sentenza 7 dicembre 1998 ha così deciso:
“1. L’istanza è accolta.
Di conseguenza l’opposizione interposta al precetto esecutivo n. __________ dell'UEF di Bellinzona è rigettata
in via definitiva limitatamente all'importo di fr. 5.-- oltre interessi del 5% dal 3 agosto 1998,
in via provvisoria relativamente all'importo di fr. 10'850.-- oltre interessi del 5% dal 3 agosto 1998.
Sentenza dedotta tempestivamente in appello dall’escusso che con atto 31 dicembre 1998 ha postulato la reiezione dell’istanza, protestate spese e ripetibili;
con osservazioni 8 febbraio 1999 la parte appellata si è opposta al gravame, con protesta di spese e ripetibili;
ritenuto
in fatto:
A. Con PE n. __________del 3/4 agosto 1998 dell’UEF di Bellinzona __________ ha escusso __________ per l’incasso di fr. 11'850.-- oltre interessi al 5% dal 3 agosto 1998 su fr. 10'850.-- e dal 27 aprile 1998 su fr. 1'000.--, indicando quale titolo di credito: “1)Convenzione fra le parti e sentenza di divorzio del 4 aprile 1985 2)sentenza del 27 aprile 1998 della Pretura di Bellinzona”.
L'escusso ha interposto tempestiva opposizione, la procedente ne ha chiesto il rigetto provvisorio al Pretore.
B. All'udienza di contraddittorio 25 novembre 1998 la procedente ha fondato la sua pretesa su una convenzione sottoscritta dalle parti il 5 settembre 1984 (doc. A) con la quale hanno concordato quanto segue:
“Vorausgesetzt, dass die Leistungen aus AHV und ihren Zusatzleistungen an __________ den Betrag von Fr. 1’500.-- monatlich (berechnet auf dem Stand von Ende 1984) nicht erreichen, übernimmt __________ die Differenz, höchstens aber bis zum Betrag von Fr. 350.-- monatlich.
Diese Vereinbarung erlangt Rechtskraft sobald die Scheidung auf Grund der Konvention rechtsgültig geworden ist“
ha rilevato che, come risulta dai doc. C1 e C2, riceve mensilmente dal gennaio 1996 al luglio 1998 una rendita AVS inferiore a Fr. 1’500.-- indicizzati, ossia:
nell'anno 1996 (doc. C1) ha ricevuto Fr. 1'630.-- al mese, mentre il valore di Fr. 1’500.-- valuta fine 1984 corrispondeva a Fr. 2'069.25;
nell'anno 1997 (doc. C1) ha ricevuto Fr. 1’672.-- al mese (valore Fr. 1’500.-- = Fr. 2'079.35);
nell'anno 1998 (doc. C2) ha ricevuto Fr. 1'672.-- al mese (valore Fr. 1’500.-- = Fr. 2'080.80);
Considerato che l'escutente dispone di un capitale di fr. 79'457.--(doc. E1), visto che paga fr. 8'119.-- mensili di locazione (doc. G1) e fr. 2'760.-- per la cassa malati (doc. D3), le sue entrate mensili sono superiori alle uscite e di conseguenza non ha diritto ad alcuna prestazione complementare. Ciò risulta dal conteggio eseguito sulla base delle direttive 5.01 emanate dal Centro d’informazione AVS/AI (doc. D1), ritenuto che i calcoli sono stati eseguiti unicamente per il 1996. La procedente ha sostenuto che lo stesso risultato si ottiene tuttavia per tutti gli altri anni per i quali pretende il contributo supplettivo pattuito.
pretende quindi Fr. 350.-- mensili per 31 mesi, ossia Fr. 10'850.--per il periodo da gennaio 1996 a luglio 1998.
C. L'escusso ha in sostanza contestato la validità del doc. A quale riconoscimento di debito. I documenti prodotti non comproverebbero il suo obbligo legale al versamento, la convenzione non sarebbe poi valida, poiché non omologata né ratificata dalle parti dopo la sentenza di divorzio. Dal PE non sarebbe possibile desumere con chiarezza il titolo di credito.
A mente dell'escutente, la convenzione 5 settembre 1984 sarebbe stata ratificata dalle parti e sarebbe quindi valida.
__________, in duplica, ha da ultimo fatto rilevare la mancata indicazione nel PE della composizione dell'importo.
D. Con sentenza 7 dicembre 1998 il Segretario assessore della Pretura di Bellinzona ha accolto l’istanza argomentando che le parti hanno sottoscritto una convenzione, secondo la quale, qualora le prestazioni AVS, comprese quelle complementari, versate alla procedente non avessero raggiunto l’ammontare di Fr. 1’500.-- mensili (importo indicizzato sulla base del valore di detto importo alla fine del 1984), l’escusso avrebbe versato alla precettante la differenza fino ad un importo massimo di Fr. 350.--.
Il giudice di prima sede ha rilevato che per ogni mese la differenza fra la prestazione AVS effettivamente versata e l’importo di Fr. 1’500.-- indicizzato come sopra è superiore a Fr. 350.--. Agli atti vi è poi la prova del fatto che __________ non ha diritto ad alcuna prestazione complementare. Risulta quindi l’esistenza di un riconoscimento di debito per 31 mensilità a Fr. 350.-- l’una, ossia Fr. 10'850.--. Avendo il convenuto riconosciuto gli obblighi contenuti nella convenzione anche successivamente al divorzio (cfr. doc. I1 e I2), la stessa rimane valida.
E. Contro la sentenza pretorile si è tempestivamente aggravato l’escusso affermando che dal PE non traspare in modo chiaro né il titolo di credito né la composizione della somma richiesta. La convenzione qui in discussione non sarebbe poi stata sottoposta al giudice per l'omologazione poiché non la si considerava più valida dopo l'emanazione della sentenza di divorzio. Farla valere dopo anni costituirebbe un abuso di diritto ex art. 2 CC. La clausola secondo cui l'accordo 5 settembre 1984 sarebbe entrato in vigore solo con la crescita in giudicato della sentenza di divorzio, sarebbe stata inserita solo per evitare che la moglie potesse avanzare pretese prima della definitiva definizione della vertenza.
F. Con osservazioni 8 febbraio 1999 la parte appellata si è opposta al gravame confermandosi in sostanza nelle precedenti argomentazioni. A suo dire l'appellante, alla ricezione del PE, era perfettamente in grado di riconoscere il titolo di credito. Identica procedura era già stata promossa nel gennaio 1996.
Considerato
in diritto
Per costante dottrina e giurisprudenza l'incompletezza del titolo di credito indicato sul PE e la mancanza del metodo di calcolo della somma posta in esecuzione non giustificano da sole il mantenimento dell'opposizione. Se, nel caso concreto, le indicazioni contenute nel PE sono idonee a chiarire all'escusso per quale credito la precettante ha promosso l'esecuzione, l'imprecisione va considerata sanata (cfr. Rep 1985, p. 139; Daniel Staehelin, Basler Kommentar zum SchKG, Vol. I, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 40 ad art. 82 LEF). Nella fattispecie in esame, __________, già escusso per l'identico titolo di credito ma per un periodo diverso, ha potuto agevolmente riconoscere, nonostante la mancata individualizzazione della convenzione, il titolo posto in esecuzione e le modalità di calcolo. Il suo legale si è infatti presentato all'udienza di discussione davanti al Pretore con un memoriale scritto che centrava perfettamente il problema.
La nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata ex art. 82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge, implica necessariamente il riconoscimento da parte dell’escusso o del suo rappresentante di un’obbligazione in relazione ad una somma di denaro determinata o facilmente determinabile. Il riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli elementi necessari. Conditio sine qua non è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza o sottratti a possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (cfr. Flavio Cometta, Il rigetto provvisorio dell’opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in Rep 1989 p. 338 con riferimenti).
Per giurisprudenza e dottrina costanti, il riconoscimento di debito, subordinato al verificarsi di una o più condizioni, legittima il giudice a pronunciare il rigetto dell'opposizione solo se il creditore ne dimostra l'avvenuto debito adempimento (Cometta, op. cit., p. 338; cfr. anche A. Panchaud / M. Caprez, Die Rechtsöffnung, Zurigo 1980, § 16).
In concreto l'accordo 5 settembre 1984 (doc. A) costituisce un riconoscimento di debito condizionato. __________ si impegna a versare una certa somma mensile a condizione che la rendita AVS della ex-moglie, comprensiva delle prestazioni complementari, sia inferiore a Fr. 1'500.--.
ha provato di aver ricevuto tra il gennaio 1996 e il luglio 1998 una rendita ordinaria AVS inferiore ai Fr. 1'500.-- mensili indicizzati. La differenza è comunque sempre stata maggiore di Fr. 350.--. L'escutente non ha dimostrato di aver postulato senza successo l'assegnazione di una prestazione complementare. Ella ha però indicato chiaramente, tramite l'opuscolo del Centro di informazione AVS/AI (doc. D1, cfr. anche D2), quali sono i parametri che influiscono sull'ottenimento della prestazione. La documentazione prodotta attesta poi in modo puntuale le sue entrate e le sue uscite. Il successivo calcolo, relativamente semplice, dimostra che __________ r non rientra tra le persone che hanno diritto alle prestazioni complementari. Inutile quindi una formale richiesta da parte sua in tal senso, incombenza che non è peraltro prevista nell'accordo 5 settembre 1984. La realizzazione della condizione è stata pertanto dimostrata.
In casu la convenzione 5 settembre 1984 è stata stipulata con l'esplicita volontà di farla entrare in vigore solo con la crescita in giudicato della sentenza di divorzio. Essa rappresenta quindi un complemento della convenzione omologata dal Pretore, che prevede la corresponsione di alimenti unicamente fino al pensionamento AVS. I motivi che hanno indotto i coniugi a non sottoporre al giudice l'accordo 5 settembre 1984 non sono noti. Esso sarebbe stato comunque omologato, visto che concerne unicamente questioni pecuniarie tra i coniugi, regolate tra l'altro in maniera del tutto ragionevole. Negli scritti 30 giugno 1995 e 20 luglio 1995 (doc. I1 e I2) __________ ha preso compiutamente posizione sulle richieste pecuniarie di __________ in relazione al citato accordo, che ha dimostrato chiaramente di considerare ancora in vigore. L'escusso si esprime sui motivi per cui secondo lui non sarebbero realizzate le premesse indicate nella convenzione, arrivando a scrivere che "la colpa è unicamente della interessata (la ex-moglie, ndr), che sembra aver difficoltà a capire la convenzione, pur essendo redatta in tedesco, lingua madre della vostra cliente". Dagli atti traspare quindi una ratifica della convenzione dopo la sentenza di divorzio, che la rende valida. Rimane comunque aperta la possibilità per l'escusso di provare il contrario in una procedura ordinaria.
L'accordo sottoscritto dalle parti prevede un contributo mensile fisso di Fr. 350.--, richiesto con l'esecuzione in oggetto per 31 mesi (da gennaio 1996 a luglio 1998), per un totale di Fr. 10'850.--. Nel doc. A non è indicato il giorno dell'adempimento né è possibile determinarlo sulla base del suo tenore letterale (cfr. Wolfgang Wiegand, Basler Kommentar zum OR, Vol. I, Basilea e Francoforte sul Meno 1996, n. 10 ad art. 102 CO). Non è quindi applicabile il cpv. 2 dell'art. 102 CO, anche perché l'avverarsi della condizione poteva essere comunicata unicamente dall'appellata, __________ non poteva infatti conoscere la situazione previdenziale dell'ex-moglie. Gli interessi al 5% sono quindi ammessi dal 3 agosto 1998 (cfr. doc. M), data in cui __________ è stato costituito in mora.
Per l’art. 82 cpv. 2 LEF il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione a meno che il debitore sollevi e giustifichi immediatamente delle eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito; all’escusso incombe l’onere di dimostrare la verosimiglianza delle eccezioni che deduce in giudizio. Secondo la giurisprudenza le eccezioni non solo devono essere esposte in modo convincente ma devono anche essere sostanziate in modo perlomeno verosimile nel senso che a conforto delle allegazioni devono esserci riscontri oggettivi (cfr. in senso convergente l’obiter dictum della II Corte civile del Tribunale federale nella sentenza 13 ottobre 1986 in re H.B. c. H. SA in Rep 1987 p. 150-151 cons. 3; CEF 12 gennaio 1988 in re Na. c. V.O.; Panchaud/Caprez, op. cit., § 26 p. 61; BlSchK 1982 p. 95-97; SJZ 1974 p. 228 n. 44, 1971 p. 26-28; BJM 1970 p. 83-85; ZR 1967 n. 110; Marcel Caprez, La mainlevée provisoire, FJS 186 p. 6; ZBJV 1944 p. 416).
L'appellante non ha reso assolutamente verosimile il presunto comportamento abusivo di controparte. Non costituisce abuso di diritto prevalersi della convenzione 5 settembre 1984, ritenuto che in questa procedura sommaria essa appare, per i motivi appena esposti, valida.
L’appello di __________ va di conseguenza respinto. Tassa di giustizia e indennità seguono la soccombenza (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 2 OTLEF).
Per i quali motivi,
richiamato l'art. 82 LEF e l'art. 158 CC;
pronuncia
L’appello 31 dicembre 1998 __________ è respinto.
La tassa di giustizia del presente giudizio di Fr. 225.--, già anticipata dall’appellante, è posta a carico di __________ che rifonderà a controparte Fr. 350.-- a titolo di indennità.
Intimazione: - __________
Comunicazione alla Pretura di Bellinzona.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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