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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 14.1998.149
Data decisione, Autorità: 11.10.1999, CEF
Incarto n. 14.98.00149
Lugano 11 ottobre 1999 /B/fc/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cometta, presidente Pellegrini e Zali
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 16 ottobre 1998 da
patr. dall'avv. __________
contro
patr. dall'avv. __________
tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta al PE n. __________del 23 settembre/5 ottobre 1998 dell’UEF di Bellinzona;
sulla quale istanza il Segretario assessore della Pretura di Bellinzona con sentenza 11 dicembre 1998 ha così deciso:
“1. È rigettata in via provvisoria per la somma di fr. 10’800.-- oltre interessi al 5% dal 31 agosto 1997 l’opposizione interposta al precetto esecutivo n. __________dell’UEF di Bellinzona, notificato il 5 ottobre 1998.
Sentenza dedotta tempestivamente in appello dall’escusso che con atto 28 dicembre 1998 ha postulato la reiezione dell’istanza, con protesta di spese e ripetibili;
rilevato che la parte appellata non ha presentato osservazioni;
rilevato
in fatto:
A. Con PE n. __________del 23 settembre/5 ottobre 1998 dell’UEF di Bellinzona __________ ha escusso __________ per l’incasso di fr. 10’800.-- oltre interessi al 5% dal 31 agosto 1997, indicando quale titolo di credito: “Convenzione del 20 giugno 1997.”
Interposta tempestiva opposizione dall’escusso, il procedente ne ha chiesto il rigetto provvisorio al Pretore.
B. Il procedente fonda la sua pretesa su una convenzione 20 giugno 1997 (doc. A), con cui ha ceduto all’escusso la sua quota della ditta __________ e __________ al prezzo di fr. 10’800.--. Il pagamento doveva avvenire in rate di fr. 1’000.-- pagabili mensilmente, la prima rata il 31 luglio 1997 e l’ultima il 31 maggio 1998.
C. All’udienza di contraddittorio l’escusso ha dichiarato di non ritenersi vincolato dalla convenzione doc. A, avendola sottoscritta senza essere al corrente dell’effettiva situazione contabile della ditta. Egli ha potuto rendersi conto della situazione solo quando è venuto in possesso della contabilità, che era tenuta dal procedente.
D. Con sentenza 11 dicembre 1998 il Segretario assessore della Pretura di Bellinzona ha accolto l’istanza ritenendo il doc. A valido riconoscimento di debito ex art. 82 LEF, mentre non ha considerato resa sufficientemente verosimile l’eccezione di errore sollevata dall’escusso in merito al valore effettivo della quota rilevata.
E. Contro la sentenza pretorile si è tempestivamente aggravato l’escusso postulando la reiezione dell’istanza. __________ ha poi rilevato che il doc. A prevede il pagamento di rate mensili di fr. 1’000.--, la prima volta per il 31 luglio 1997 e l’ultima il 31 maggio 1998, per cui in sede pretorile non potevano essere riconosciuti gli interessi del 5% a far tempo dal 31 agosto 1997.
Considerato
in diritto:
a) La nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata ex art. 82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge, implica necessariamente il riconoscimento da parte dell’escusso o del suo rappresentante di un’obbligazione in relazione ad una somma di denaro determinata o facilmente determinabile. Il riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli elementi necessari. Conditio sine qua non è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza o sottratti a possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (cfr. Flavio Cometta, Il rigetto provvisorio dell’opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in Rep 1989 p. 338 con riferimenti).
b) La convenzione doc. A costituisce in via di principio un valido riconoscimento di debito ex art. 82 LEF
a) Per l’art. 82 cpv. 2 LEF il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione a meno che il debitore sollevi e giustifichi immediatamente delle eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito; all’escusso incombe l’onere di dimostrare la verosimiglianza delle eccezioni che deduce in giudizio. Secondo la giurisprudenza le eccezioni non solo devono essere esposte in modo convincente ma devono anche essere sostanziate in modo perlomeno verosimile nel senso che a conforto delle allegazioni devono esserci riscontri oggettivi (cfr. in senso convergente l’obiter dictum della II Corte civile del Tribunale federale nella sentenza 13 ottobre 1986 in re H.B. c. H. SA in Rep 1987 p. 150-151 cons. 3; CEF 12 gennaio 1988 in re Na. c. V.O.; Panchaud/Caprez, Die Rechtsöffnung, Zurigo 1980, § 26 p. 61); BlSchK 1982 p. 95-97; SJZ 1974 p. 228 n. 44, 1971 p. 26-28; BJM 1970 p. 83-85; ZR 1967 n. 110; Marcel Caprez, La mainlevée provisoire, FJS 186 p. 6; ZBJV 1944 p. 416).
b) L’escusso non ha fornito alcun riscontro oggettivo atto a rendere verosimile un eventuale errore da parte sua nella sottoscrizione del doc. A.
Per quel che concerne gli interessi va rilevato che le 11 rate mensili dovevano essere pagate a partire dal 31 luglio 1997 fino 31 maggio 1998, per cui l’esigibilità delle singole rate e di conseguenza l’interesse di mora veniva a scadere alla fine di ogni mese. Pertanto gli interessi di mora al 5% non potevano essere riconosciuti dal 31 agosto 1997, essendo scadute fino a quel momento unicamente due rate, bensì dalla scadenza intermedia, ossia dal 15 dicembre 1997.
La tassa di giustizia va a carico dell’appellante, vista la sua pressoché totale soccombenza, mentre non si assegnano indennità, in mancanza di un petitum in tal senso, non avendo la parte appellata presentato osservazioni (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF).
Per i quali motivi,
richiamato l’art. 82 LEF
pronuncia
I. L’appello 28 dicembre 1998 __________ è parzialmente accolto.
Di conseguenza la sentenza 11 dicembre 1998 del Segretario assessore della Pretura di Bellinzona è così riformata:
“1. L’istanza 16 ottobre 1998 di __________, è parzialmente accolta. Di conseguenza l’opposizione interposta __________ al PE n. __________del 23 settembre/5 ottobre 1998 dell’UEF di Bellinzona è rigettata in via provvisoria per fr. 10’800.-- oltre interessi al 5% dal 15 dicembre 1997.
II. La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 225.--, già anticipata dall’appellante, resta a carico di __________.
III. Intimazione: -
Comunicazione alla Pretura di Bellinzona
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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