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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 14.1998.144
Data decisione, Autorità: 28.09.1999, CEF
Incarto n. 14.98.00144
Lugano 28 settembre 1999 /B/fc/rgc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cometta, presidente, Pellegrini, Zali
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 1. ottobre 1998 da
rappr. da: __________
contro
patr. da: avv. __________
tendente ad ottenere il rigetto definitivo dell’opposizione interposta al PE n. __________ del 10/14 luglio 1998 dell’UEF di Locarno;
sulla quale istanza il Segretario assessore della Pretura di Locarno-Città con sentenza 19 novembre 1998 ha così deciso:
“1. L’istanza è accolta: l’opposizione interposta dalla convenuta __________ al precetto esecutivo no. __________dell’Ufficio esecuzione e fallimenti, Locarno, è respinta in via definitiva per fr. 28’120.-- oltre interessi al 5% dal 16 luglio 1995 su fr. 28’000.-- e fr. 100.-- di spese esecutive.
Le spese e la tassa di giustizia per complessivi fr. 220.--, da anticipare dalla parte istante, sono poste a carico della parte convenuta.”
Sentenza dedotta tempestivamente in appello dall’escussa che con atto 30 novembre 1998 ha chiesto la reiezione dell’istanza, con protesta di spese e ripetibili;
rilevato che la parte appellata non ha presentato osservazioni;
ritenuto
in fatto: A. Con PE n. __________ del 10/14 luglio 1998 dell‘UEF di Locarno la __________ ha escusso la __________ per l’incasso di fr. 28’000.-- oltre interessi al 5% dal 16 luglio 1995 e fr. 120.--, indicando quale titolo di credito: “1) IVA conformemente al conto complementare N. __________ del 30.11.1995 2) Spese procedura esecuzione n.__________.”
Interposta tempestiva opposizione dall’escussa, la procedente ne ha chiesto il rigetto definitivo al Pretore.
B. La procedente fonda la sua pretesa su una sentenza 22 febbraio 1996 dell’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC), Divisione principale dell’imposta sul valore aggiunto (IVA), con la quale la __________ è stata condannata a pagare un importo di fr. 28’000.-- quale imposta sul valore aggiunto oltre ad interessi di mora dal 15 luglio 1995 (doc. B). La sentenza reca l’attestazione di crescita in giudicato 1. ottobre 1998 della Divisione giuridica.
C. All’udienza di contraddittorio l’escussa ha sollevato l’eccezione di carenza di legittimazione, atteso che agli atti non è stato prodotto alcun documento attestante la legittimazione di __________ a rappresentare la __________ in una procedura giudiziaria. La debitrice ha poi eccepito di non essere mai venuta a conoscenza del conto complementare n. __________del 30 novembre 1995, indicato quale titolo di credito sul PE in oggetto. Agli atti è stata prodotta una decisione 22 febbraio 1996 di rigetto dell’opposizione (doc. B) della Divisione principale IVA, notificata al negozio di Lugano, riferita ad un precedente PE, contro il quale era stata interposta opposizione. L’escussa ha affermato di ignorare se sia stata presa una decisione in merito ai primi due trimestri del 1995 per l’importo di fr. 28’000.-- ed ha contestato la notifica della predetta decisione di rigetto dell’opposizione doc. B, sostenendo che vi è stata violazione del suo diritto di essere sentita. In seguito all’errata notifica della decisione doc. B essa ha presentato i rendiconti per il 1995 il 10 giugno 1996, essi vanno però considerati inoltrati nel termine di 30 giorni dalla decisione.
D. Con sentenza 19 novembre 1998 il Segretario assessore della Pretura di Locarno-Città ha accolto l’istanza, argomentando che la decisione doc. B, secondo l’attestazione ivi apposta, è cresciuta in giudicato. La domanda di revisione 6 settembre 1996 inoltrata dall’escussa (doc. D) è stata respinta l’8 gennaio 1997 con ampia motivazione. In seguito ad un ricorso amministrativo 10 febbraio 1997, presentato dalla debitrice e poi considerato quale istanza di rettifica della decisione 22 febbraio 1996 (doc. H), all’escussa è stato assegnato, senza successo, un ultimo termine scadente il 30 giugno 1998 per presentare la necessaria documentazione in vista dell’eventuale rettifica della tassazione. In prima sede è poi stato rilevato che l’escussa non può in buona fede sostenere di non avere compreso su quale decisione si fondi l’esecuzione in corso, ritenuti i vari tentativi della società di fare modificare la decisione originaria 22 febbraio 1996. La predetta decisione non é d’altronde unicamente una decisione di rigetto dell’opposizione, bensì in primo luogo una decisione di tassazione d’ufficio per l’importo di fr. 28’000.--. Il primo giudice ha poi rilevato che in sede di rigetto dell’opposizione non si possono verificare le eccezioni formali e anche materiali sollevate dall’escussa, ma solo le eccezioni previste dall’art. 81 cpv. 1 LEF. Per quel che concerne l’eccepita carenza di legittimazione della presunta rappresentante della __________ a, in sede pretorile è stato ritenuto che non vi sono motivi di dubbio in merito alla facoltà di rappresentanza dell’Amministrazione federale delle contribuzioni, Divisione principale IVA, e per essa di __________
E. Contro la sentenza pretorile si è tempestivamente aggravata l’escussa ribadendo che sul PE in oggetto figura quale titolo di credito un presunto conto complementare n. __________del 30 novembre 1995, il quale, se del caso, costituirebbe la decisione di tassazione d’ufficio, ma che non figura agli atti. La decisione doc. B di rigetto dell’opposizione, ottenuta in una precedente procedura esecutiva, non può invece rappresentare nell’esecuzione in esame un valido titolo di rigetto. L’appellante si è poi riconfermata nelle sue allegazioni di prima sede concernenti l’errata notifica della decisione doc. B e l’invio all’Amministrazione federale delle contribuzioni dei rendiconti riguardanti l’anno 1995.
Considerato
in diritto: 1.
a) Ex art. 80 cpv. 1 LEF quando un credito posto in esecuzione è fondato su una sentenza esecutiva il creditore può chiedere in giudizio il rigetto definitivo dell’opposizione; per l’art. 80 cpv. 1 del citato articolo “sono parificare alle sentenze esecutive, le decisioni di autorità amministrative federali concernenti il pagamento di una somma di denaro o la prestazione di garanzie”.
b) Ex art. 81 LEF se il credito è fondato su una sentenza esecutiva di un’autorità della __________ o del __________ in cui fu promossa l’esecuzione, l’opposizione è rigettata in via definitiva a meno che l’escusso provi con documenti che dopo la sentenza il debito è stato estinto o il termine per il pagamento è stato prorogato ovvero dimostri che è prescritto.
c) Secondo l’art. 57 cpv. 4 OIVA le decisioni passate in giudicato dell’Amministrazione federale delle contribuzioni concernenti imposte, interessi, spese e multe sono parificate a sentenze esecutive giudiziarie ai sensi dell’articolo 80 della Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento.
d) Il giudice del rigetto accerta d’ufficio ed in ogni stadio di causa (quindi anche in sede di appello) se la documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto e se vi è identità fra il creditore, il debitore e il credito (indicati nel precetto esecutivo e nell’istanza) con il creditore, il debitore e il credito (di cui ai documenti prodotti.
e) Per quel che concerne l’identità del titolo di credito indicato sul PE e la documentazione prodotta va rilevato che il titolo di credito indicato sul PE in esame “IVA conformemente al conto complementare N. __________del 30 novembre 1995” è riportato nella decisione 22 febbraio 1996 (doc. B), per cui l’appellante non può in buona fede affermare di non avere compreso l’oggetto della procedura esecutiva che ci occupa.
f) Con decisione 22 febbraio 1996 (doc. B) l’AFC, in applicazione dell’art. 51 dell’Ordinanza del 2 giugno 1994 concernente l’imposta sul valore aggiunto (OIVA), ha emesso una decisione, secondo la quale la __________ deve pagare all’AFC per il 1° e il 2° trimestre 1995 fr. 28’000.-- di IVA più gli interessi moratori dal 15 luglio 1995.
Contrariamente a quanto asseverato dall’escussa, la decisione doc. B non è quindi unicamente una decisione di rigetto dell’opposizione nella predetta esecuzione n. 388’979, ma anche una decisione amministrativa concernente l’IVA per i primi due trimestri 1995. Le eccezioni sollevate dall’escussa consistono nel contestare questa decisione, sostenendo di non averla ricevuta e di avere trasmesso in tempo il rendiconto per l’anno 1995. Simili eccezioni sono però inammissibili nella procedura di rigetto definitivo dell’opposizione, ritenuto che esse mettono in discussione materialmente la decisione 22 febbraio 1996 posta alla base dell’esecuzione, per cui dovevano essere sollevate in sede di reclamo contro la decisione amministrativa. A questo proposito va rilevato in via abbondanziale che la domanda di revisione 6 settembre 1996 (doc. D), presentata dalla debitrice, è stata respinta l’8 gennaio 1997 dalla AFC (doc. E). Per quel che concerne il ricorso amministrativo 10 febbraio 1997 (doc. F) - poi considerato quale istanza di rettifica della decisione 22 febbraio 1996 (doc. H) - e l’assegnazione di un ultimo termine di 30 giorni per presentare la necessaria documentazione in vista di un’eventuale rettifica della tassazione, va ricordato che la __________ non ha osservato il predetto termine, per cui con scritto 17 settembre 1998 la __________ ha “definitivamente archiviato” il caso (doc. I).
La decisione doc. B per il prelevamento dell’IVA per i primi due trimestri 1995, cresciuta in giudicato secondo l’attestazione 1. ottobre 1998 della Divisione giuridica, costituisce pertanto ex art. 80/81 LEF e 57 cpv. 4 OIVA valido titolo di rigetto definitivo dell’opposizione.
La tassa di giustizia segue la soccombenza, mentre non si assegnano indennità in mancanza di petitum in tal senso, la parte appellata non avendo presentato osservazioni (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 80/81 LEF e 57 cpv. 4 OIVA
pronuncia: 1. L’appello 30 novembre 1998 della __________ è respinto.
La tassa di giustizia di fr. 330.--, già anticipata dall’appellante, resta a carico della __________.
Intimazione:
Comunicazione alla Pretura di Locarno-Città.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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