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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 14.1998.134
Data decisione, Autorità: 13.08.1999, CEF
Incarto n. 14.98.00134
Lugano 13 agosto 1999/B/fc/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cometta, presidente Pellegrini e Zali
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 20 agosto 1998 da
patr. dall'avv. __________
contro
tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta al PE n. __________ del 10/16 luglio 1998 dell’UE di Lugano;
sulla quale istanza la Segretaria assessore della Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5, con sentenza 2 novembre 1998 ha così deciso:
“1. L’istanza è accolta e di conseguenza l’opposizione interposta al summenzionato precetto esecutivo è respinta in via provvisoria limitatamente all’importo di fr. 11’486.65 oltre interessi al 5% dal 23 maggio 1998.
Sentenza dedotta tempestivamente in appello dall’escussa che con atto 13 novembre 1998 ha postulato la reiezione dell’istanza;
con osservazioni 18 dicembre 1998 la parte appellata si è opposta al gravame, con protesta di spese e ripetibili;
ritenuto
in fatto:
A. Con PE n. __________ del 10/16 luglio 1998 dell’UE di Lugano la __________ ha escusso la __________ per l’incasso di fr. 11’486.65 oltre interessi al 5% dal 23 dicembre 1997, indicando quale titolo di credito: “Anticipo pagamento forniture di carburante per la stazione di benzina __________ come a riconoscimento di debito del 15.5.1998 - 1”.
Interposta tempestiva opposizione dall’escusso, la procedente ne ha chiesto il rigetto provvisorio al Pretore.
B. La procedente fonda la sua pretesa su uno scritto 23 aprile 1998 (doc. C, punto 5), in cui l’escussa ha riconosciuto di dovere alla procedente l’importo di fr. 11’486.65 e che intendeva versarlo entro 30 giorni. La creditrice ha poi prodotto una lettera 24 giugno 1998 (doc. F), con cui la __________ le ha comunicato che il predetto debito sarebbe stato saldato solo dopo il 15 luglio 1998.
C. All’udienza di contraddittorio l’escussa ha sostenuto che nel suo bilancio 1997 non è stata trovata alcuna traccia di un debito nei confronti della creditrice. Inoltre il conto relativo alla __________, allestito dalla procedente per il 12 dicembre 1997, contempla un considerevole numero di incassi che non figurano nel conto economico per il 31 dicembre 1997. L’escussa ha dichiarato che si tratta di un caso di amministrazione infedele, affermando di avere inoltrato denuncia penale contro l’amministrazione precedente. Quest’ultima avrebbe infatti sottoscritto dichiarazioni di impegno nei confronti di diverse persone fisiche o giuridiche, tra le quali anche nei confronti della precettante.
D. Con sentenza 2 novembre 1998 la Segretaria assessore della Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5, ha accolto l’istanza, ritenendo i documenti prodotti (doc. C e F) validi riconoscimenti di debito ex art. 82 LEF. In prima sede sono state respinte le eccezioni sollevate dall’escussa, essendo state ritenute inidonee ad infirmare il titolo di rigetto invocato. La decorrenza degli interessi è stata riconosciuta a partire dal 23 maggio 1998, data entro la quale la debitrice si era impegnata ad effettuare il versamento
E. Contro la sentenza pretorile si è tempestivamente aggravata l’escussa riconfermandosi in sostanza nelle sue allegazioni di prima sede e producendo nuovi documenti, ossia il bilancio 1996/97, il conto economico 1996/97, il conto d’esercizio 1996/97, le schede contabili al 31 dicembre 1997 così come la denuncia penale 15 luglio 1998.
F. Con le sue osservazioni anche l’appellata si è riconfermata nelle sue argomentazioni presentate in sede pretorile.
Considerato
in diritto:
a) La nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata ex art. 82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge, implica necessariamente il riconoscimento da parte dell’escusso o del suo rappresentante di un’obbligazione in relazione ad una somma di denaro determinata o facilmente determinabile. Il riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli elementi necessari. Conditio sine qua non è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza o sottratti a possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (cfr. Flavio Cometta, Il rigetto provvisorio dell’opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in Rep 1989 p. 338 con riferimenti).
b) Lo scritto 23 aprile 1998 (doc. C) con cui l’escussa riconosce nei confronti della procedente di essere debitrice di un importo di fr. 11’486.65 e di volerlo saldare entro 30 giorni, così come la lettera 24 giugno 1998 (doc. F) con cui la __________ ha di nuovo comunicato di potere pagare il suo debito solamente entro il 15 luglio 1998 costituiscono in linea di principio validi riconoscimenti di debito ex art. 82 cpv. 1 LEF.
a) Per l’art. 82 cpv. 2 LEF il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione a meno che il debitore sollevi e giustifichi immediatamente delle eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito; all’escusso incombe l’onere di dimostrare la verosimiglianza delle eccezioni che deduce in giudizio. Secondo la giurisprudenza le eccezioni non solo devono essere esposte in modo convincente ma devono anche essere sostanziate in modo perlomeno verosimile nel senso che a conforto delle allegazioni devono esserci riscontri oggettivi (cfr. in senso convergente l’obiter dictum della II Corte civile del Tribunale federale nella sentenza 13 ottobre 1986 in re H. B. c. H. SA in Rep 1987 p. 150-151 cons. 3; CEF 12 gennaio 1988 in re Na. c. V. O.; Panchaud/Caprez, Die Rechtsöffnung, Zurigo 1980, § 26 p. 61); BlSchK 1982 p. 95-97; SJZ 1974 p. 228 n. 44, 1971 p. 26-28; BJM 1970 p. 83-85; ZR 1967 n. 110; Marcel Caprez, La mainlevée provisoire, FJS 186 p. 6; ZBJV 1944 p. 416).
b) Ex art. 321 cpv. 1 lett. b CPC in sede di appello è esclusa la facoltà di addurre nuovi fatti, prove ed eccezioni,
I documenti prodotti dall’escussa la prima volta in sede di appello (cfr. narrativa fattuale sub E) vanno quindi estromessi dall’incarto, poiché proceduralmente irriti, per cui la decisione può essere fondata unicamente sulla documentazione prodotta in sede pretorile.
c) L’escussa ha sostenuto che né dal suo bilancio né dal suo conto economico risulta l’importo che é stato riconosciuto dalla precedente amministrazione quale debito nei confronti della creditrice. Essa ha poi ribadito che si tratta di un caso di amministrazione infedele e che di conseguenza ha presentato denuncia penale. Le eccezioni dell’appellante in merito alla validità dei riconoscimenti doc. C e F non sono tuttavia corredate dai necessari riscontri oggettivi, atti a rendere verosimile ex art. 82 cpv. 2 LEF le sue allegazioni, la debitrice essendosi limitata ad esporre le sue argomentazioni.
I doc. C e F costituiscono pertanto validi titoli di rigetto provvisorio dell’opposizione.
La sentenza pretorile va quindi confermata.
Tassa di giustizia e indennità seguono la soccombenza (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF).
Per i quali motivi,
richiamato l’art. 82 LEF
pronuncia:
L’appello 13 novembre 1998 della __________ è respinto.
La tassa di giustizia di fr. 270.--, già anticipata dall’appellante, resta a carico della __________ la quale rifonderà alla __________ fr. 300.-- a titolo di indennità.
Intimazione: - __________
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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