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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 14.1998.129
Data decisione, Autorità: 19.10.1999, CEF
Incarto n. 14.98.00129
Lugano 19 ottobre 1999 B/fc/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cometta, presidente Pellegrini e Zali
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 14 agosto 1998 da
patr. dall'avv. __________
contro
patr. dall'avv. __________
tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta al PE n. __________ del 16 marzo/6 aprile 1998 dell’UE di Lugano;
sulla quale istanza la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, con sentenza 23 ottobre 1998 ha così deciso:
“1. L’istanza è accolta e di conseguenza l’opposizione interposta al summenzionato precetto esecutivo è respinta in via provvisoria.
Sentenza dedotta tempestivamente in appello dall’escussa che con atto 4 novembre 1998 ha postulato la reiezione dell’istanza e in via subordinata il rigetto provvisorio dell’opposizione limitatamente a fr. 76’650.-- (= 52’200 US$) oltre interessi al 5% dal 15 gennaio 1996, con protesta di spese e ripetibili;
con osservazioni 11 dicembre 1998 la parte appellata si é opposta al gravame, protestate spese e ripetibili;
ritenuto
in fatto:
A. Con PE n. __________del 16 marzo/6 aprile 1998 dell’UE di Lugano la __________ ha escusso la __________ per l’incasso di fr. 282’002.60 oltre interessi all’8% dal 6 ottobre 1995, indicando quale titolo di credito: “Fatture come da contratto di appalto”.
Interposta tempestiva opposizione dall’escussa, la procedente ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretore.
B. La procedente fonda la sua pretesa, relativa al saldo della fattura n. 21 (doc. C11) ed al pagamento integrale della fattura n. 24 (doc. C12), sullo scritto telefax 6 ottobre 1995 (doc. E), inviatole dalla __________ e sottoscritto dal suo vicepresidente __________ in cui viene confermato quanto segue:
“.......................
con la presente confermiamo che la ditta __________ garante il pagamento delle fatture no __________e __________ per la vostra merce. Il pagamento effettueremo entro la settimana prossima. Per tale motivo vi preghiamo di lasciare partire la vostra merce per __________.
.................................... “
C. In sede di contraddittorio la __________ ha ridotto la sua istanza a fr. 167’343.55, pari a US$ 109’374.85. L’escussa si è opposta all’istanza sostenendo che l’impegno assunto nei confronti della __________ era condizionato. Infatti con il doc. E essa intendeva garantire il pagamento delle citate fatture a condizione che le opere proseguissero, ossia che la merce giungesse sul cantiere di __________. Come risulta dal doc. E, il 6 ottobre 1995 la merce corrispondente alle fatture emesse “proforma” - ciò avviene nelle forniture internazionali, dove le fatture vengono emesse prima ancora che la merce sia spedita - non era ancora stata spedita. Prova ne é che la procedente non è stata in grado di dimostrare il contrario, non potendo produrre le bolle di trasporto internazionale. L’escussa ha poi rilevato che vista l’urgenza di portare a termine le opere, le parti il 10 gennaio 1996 hanno cercato una soluzione, secondo la quale il materiale doveva essere consegnato e i lavori ultimati contro il pagamento di US$ 94’000. Purtroppo l’accordo non è stato concluso per divergenze sulle modalità di pagamento. La procedente chiedeva un versamento immediato di US$ 64’000 e i restanti US$ 30’000 alla fine dei lavori dopo accettazione dei protocolli di collaudo, mentre l’escussa offriva una garanzia condizionata all’accettazione dei protocolli di collaudo (cfr. doc. 18 e 19). La __________ ha poi asserito di essersi rivolta ad altri fornitori e ad altre imprese per l’ultimazione dei lavori. L’escussa ha infine contestato l’applicazione del cambio US$/CHF stabilito per i biglietti di banca in un’operazione commerciale internazionale, ritenuto che nel caso di specie deve essere applicato il cambio per le divise. Inoltre il tasso d’interesse non può, secondo la debitrice, essere superiore al 5%.
D. Con sentenza 23 ottobre 1998 la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, ha accolto l’istanza, ritenendo che la pretesa mancata consegna della merce non è stata provata dall’escussa. Infatti i numerosi documenti prodotti dimostrano che la consegna dei materiali ordinati è avvenuta regolarmente. In particolare dai messaggi telefax da doc. H a M risulta come già a partire dal 12 gennaio 1996 sia sorto un contenzioso tra le due società riguardante il montaggio, l’esecuzione del lavoro ed il relativo pagamento, disputa che non avrebbe avuto ragione di essere se il materiale non fosse stato fornito. In prima sede è stato poi rilevato che non risultando dagli atti che vi era un altro cantiere oltre a quello di __________ - il che non è stato nemmeno sostenuto dall’escussa - va ritenuto che le forniture a cui si fa riferimento nei messaggi telefax siano quelle oggetto delle promesse di pagamento di cui al doc. E. Inoltre è stato rilevato che l’eccezione di mancato adempimento non risulta da alcun atto precedente l’udienza di contraddittorio e che sulla base dello sviluppo cronologico dei fatti si può ritenere, che la fornitura è stata regolarmente effettuata. In prima sede è stata considerata corretta l’applicazione del tasso di conversione in vigore al momento in cui é stata promossa l’esecuzione, il tasso di conversione per divise non essendo applicabile, non trattandosi di operazione bancaria, bensì di normale consegna di merce. Essendo inoltre le parti attive nel commercio è stato ritenuto ammissibile il tasso d’interesse dell’8%, essendo esso inferiore al tasso di sconto bancario in vigore (art. 104 cpv. 3 CO).
E. Contro la sentenza pretorile si è tempestivamente aggravata l’escussa riconfermandosi in sostanza nelle sue allegazioni di prima sede.
D. Delle osservazioni della parte appellata si dirà, se del caso, in seguito.
Considerato
in diritto:
a) La nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata ex art. 82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge, implica necessariamente il riconoscimento da parte dell’escusso o del suo rappresentante di un’obbligazione in relazione ad una somma di denaro determinata o facilmente determinabile. Il riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli elementi necessari. Conditio sine qua non è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza o sottratti a possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (Flavio Cometta, Il rigetto provvisorio dell’opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in Rep 1989 p. 338 con riferimenti).
b) Il limitato potere di cognizione del giudice del rigetto provvisorio non consente l’indagine volta a stabilire quale sia il reale significato di una dichiarazione che non appaia sufficientemente liquida, ritenuto che tale accertamento é compito del giudice ordinario (Cometta, op. cit. in Rep 1989 p. 330).
c) Per giurisprudenza e dottrina costanti, il riconoscimento di debito, subordinato al verificarsi di una o più condizioni, legittima il giudice a pronunciare il rigetto dell’opposizione solo se il creditore ne dimostra l’avvenuto debito adempimento. Non riuscendo a far luce sulla causa della mancata realizzazione di una condizione, l’istanza di rigetto provvisorio dell’opposizione va respinta (Cometta, op. cit. in Rep 1989 p. 338).
d) Secondo il telefax 6 ottobre 1995, firmato dal vicepresidente della __________ (doc. E), l’escussa si è impegnata a pagare entro la settimana seguente le fatture n. __________e __________per l’importo di US$ 181’215.85 risp. 48’159.-- (doc. C11 e C12) emesse dalla __________. L’appellante sostiene che l’impegno assunto con la sottoscrizione del predetto documento è sottoposto alla condizione della consegna della merce sul cantiere di __________, ma che tale consegna non è però avvenuta.
Questa argomentazione non può tuttavia essere condivisa, atteso che nel doc. E l’escussa si è dichiarata intenzionata a procedere al pagamento delle predette fatture entro la settimana seguente, fissando pertanto il termine di pagamento indipendentemente dalla consegna della merce. Infatti se la debitrice avesse avuto l’intenzione di sottoporre il riconoscimento di debito doc. E alla condizione dell’avvenuta consegna della merce non si sarebbe espressa in tali termini, ma avrebbe fatto dipendere il pagamento dalla predetta condizione. Il doc. E costituisce quindi un riconoscimento di debito ex art. 82 LEF incondizionato.
In via abbondanziale va rilevato che nonostante agli atti manchino i documenti di spedizione risp. i bollettini di consegna, dai telefax scambiati dalle parti nel periodo tra il 12 gennaio 1996 e il 9 febbraio 1996 (doc. da H a M) si evince che il materiale é stato effettivamente consegnato sul cantiere di __________.
La precettata ha poi sostenuto che il doc. E sarebbe superato da altri accordi, di cui ai doc. R, 18 e 19, conclusi in seguito dalle parti, che hanno cercato un’intesa in merito alla consegna del materiale, all’ultimazione dei lavori e al relativo pagamento, e che la disputa tra le parti verteva sulle modalità di pagamento e sulle relative garanzie da prestare. Dai doc. R, 18 e 19, tradotti in italiano dalla lingua __________, si evince che le parti hanno cercato di raggiungere un accordo in merito ad un oggetto in __________. Da questi documenti non è tuttavia deducibile se l’accordo ivi contemplato si riferisca agli oggetti di cui alle due fatture C11 e C12 per US$ 181’215.85 risp. 48’159.--. Queste fatture elencano infatti numerose poste, di cui non è dato capire il significato, essendo state redatte in lingua __________ e non essendo state tradotte (art. 21 cpv. 2 LALEF). Pertanto nell’ambito del limitato potere di cognizione del giudice del rigetto non può essere ritenuto che l’impegno assunto dalla __________ con il doc. E, in relazione alle fatture doc. C11 e C12, sia stato superato da un preteso seguente accordo, di cui ai doc. R, 18 e 19, i quali si riferiscono unicamente al montaggio di un ascensore e ad impianti riscaldanti-refrigeranti.
Il doc. E insieme alle fatture doc. C11 e C12 costituisce pertanto un valido riconoscimento di debito ex art. 82 LEF.
La __________ ha contestato il cambio applicato dalla prima giudice, sostenendo che si debba far capo a quello delle divise. La questione a sapere se occorre applicare il corso delle divise o delle banconote viene risolta nel considerare il tipo di rapporto esistente tra le parti. L’applicazione del corso delle divise costituisce un’operazione contabile; nonostante il corso delle divise sia legato a certi minimi, esso ha un mercato più ampio che il corso delle banconote ed è divenuto d’uso negli scambi commerciali (Rolf Weber, Berner Kommentar Art. 68-90 OR, n. 359 ad art. 84 CO).Pertanto, trattandosi in casu di uno scambio commerciale, il cambio applicabile è quello delle divise, che per l’importo preteso dalla procedente di US$ 109’374.85 al cambio di 1.4825 (cfr. doc. I), dà l’importo di Fr. 162'148,20.
Il tasso d’interesse va ridotto a quello legale del 5% (art. 104 cpv. 1 CO) - il tasso di sconto bancario di cui all’art. 104 cpv. 3 CO non essendo un fatto notorio - a far tempo dal 14 ottobre 1995, ritenuto che il 6 ottobre 1995 l’escussa con il doc. E si è impegnata a pagare entro una settimana.
Tassa di giustizia e indennità seguono la pressoché totale soccombenza dell’appellante (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF).
Per i quali motivi,
richiamato l’art. 82 LEF
pronuncia:
I. L’appello 4 novembre 1999 della __________ é parzialmente accolto.
Di conseguenza la sentenza 23 ottobre 1998 della Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, è così riformata:
“1. L’istanza 14 agosto 1998 della __________, è parzialmente accolta.
Di conseguenza l’opposizione interposta al PE n. __________del 16 marzo/6 aprile 1998 dell’UE di Lugano è rigettata in via provvisoria limitatamente a fr. 162'148.20 oltre interessi al 5% dal 14 ottobre 1995.
II. La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 525.--, da anticipare dall’appellante, è posta a carico della __________, la quale rifonderà alla __________Fr. 2’000.-- a titolo di indennità.
III. Intimazione: -
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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