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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 14.1998.117
Data decisione, Autorità: 01.07.1999, CEF
Incarto n. 14.98.00117
Lugano 1° luglio 1999/FP/fc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cometta, presidente Pellegrini e Zali
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo nella causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 11 agosto 1998 da
contro
__________ patr. da avv. __________
tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta al PE n. __________ del 23 /24 giugno 1998 dell’UE di Lugano;
sulla quale istanza il Segretario Assessore della Pretura di Lugano, Sezione 5, con sentenza 2 ottobre 1998 ha così deciso:
“1. L’istanza è accolta e di conseguenza l’opposizione interposta al summenzionato precetto esecutivo è respinta in via provvisoria.
Sentenza dedotta tempestivamente in appello da __________ che con atto 13 ottobre 1998 ha postulato la reiezione dell’istanza, protestate spese e ripetibili;
la parte appellata non ha formulato osservazioni;
ritenuto
in fatto:
A. Con PE n. __________del 23 /24 giugno 1998 dell'UE di Lugano la __________ ha escusso la __________ per l'incasso di fr. 75’885.85 oltre interessi al 6 % dal 10 luglio 1995, indicando quale titolo di credito " Premi, contributi supplementari e interessi fino allo scioglimento del contratto per il 31.1.1995, secondo la nostra lettera del 6.6.1995, contratto no. 24366". L'escussa ha interposto tempestiva opposizione, la procedente ne ha chiesto il rigetto provvisorio al Pretore.
B. La procedente fonda la sua pretesa sul contratto di adesione alla fondazione collettiva ____________________sulle relative condizioni generali, sul regolamento, sulle domande di ammissione regolarmente sottoscritte dall’escussa, sulla lettera 23 marzo 1994 della convenuta con la quale viene proposto un piano di pagamento, sulla lettera di disdetta/conteggio 6 giugno 1995, nonché sulla lettera 20 giugno 1995 dell’escussa nella quale, facendo esplicitamente riferimento alla disdetta, s’impegna a rientrare con gli scoperti entro fine luglio 1995
C. All'udienza di contraddittorio del 2 ottobre 1998 nessuna delle parti è comparsa.
D. Con sentenza 2 ottobre 1998 il Segretario Assessore della Pretura di Lugano, Sezione 5, ha accolto l’istanza ritenendo la documentazione prodotta valido riconoscimento di debito ex art. 82 LEF.
E. Contro la sentenza pretorile si è tempestivamente aggravata la __________ sostenendo che agli atti non vi è alcun riconoscimento di debito, essendo il contratto di adesione superato da un rapporto di conto corrente e asseverando che non vi sarebbe identità fra il titolo indicato nel PE e quello nell’istanza. L’appellante solleva inoltre la carenza di giurisdizione civile.
Considerato
in diritto
Il giudice del rigetto accerta d'ufficio ed in ogni stadio di causa (quindi anche in sede di appello) se la documentazione prodotta costituisce valido riconoscimento di debito e se vi è identità fra il creditore, il debitore e il credito indicati nel precetto esecutivo e nell'istanza con il creditore, il debitore ed il credito di cui ai documenti prodotti (Cometta, op. cit. in Rep 1989 pag. 331).
Nel caso di specie i documenti prodotti e segnatamente, il contratto di adesione (doc. A), le relative condizioni generali (doc. B) e il regolamento (doc. C), le domande di adesione (doc. D), nonché le lettere 23 marzo 1994 (doc. E) e 20 giugno 1995 (doc. G), quest’ultima combinata con la disdetta 6 giugno 1995, costituiscono un valido riconoscimento di debito, l’escussa essendosi impegnata in modo chiaro e univoco a versare l’importo posto in esecuzione. In quest’ambito occorre rilevare come tutti i documenti prodotti valgono comunque come titolo di rigetto anche se non indicato nel PE, atteso che è chiaramente deducibile che si riferiscono al credito posto in esecuzione (cfr. Panchaud/Caprez, Die Rechtsöffnung, Zurigo 1980, § 25 n.3 e 6, p.58/59)
Per l’art. 82 cpv. 2 LEF il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione a meno che il debitore sollevi e giustifichi immediatamente delle eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito; all’escusso incombe l’onere di dimostrare la verosimiglianza delle eccezioni che deduce in giudizio. Secondo la giurisprudenza le eccezioni non solo devono essere esposte in modo convincente ma devono anche essere sostanziate in modo perlomeno verosimile nel senso che a conforto delle allegazioni devono esserci riscontri oggettivi (cfr. in senso convergente l’obiter dictum della II Corte civile del Tribunale federale nella sentenza 13 ottobre 1986 in re H.B. c. H. SA in Rep 1987 p. 150-151 cons. 3; CEF 12 gennaio 1988 in re Na. c. V.O.; Panchaud/Caprez, op. cit., § 26 p. 61; BlSchK 1982 p. 95-97; SJZ 1974 p. 228 n. 44, 1971 p. 26-28; BJM 1970 p. 83-85; ZR 1967 n. 110; Marcel Caprez, La mainlevée provisoire, FJS 186 p. 6; ZBJV 1944 p. 416).
In merito all’esistenza di un presunto rapporto di conto corrente, sostenuta dell’appellante, occorre rilevare come nel caso in esame gli estratti allegati al doc. F attestino esclusivamente l’ammontare degli scoperti a seguito del mancato pagamento dei premi; né si può sostenere che vi sia stata qualsivoglia novazione per cui il contratto di adesione e gli altri documenti abbiano perso ogni efficacia. A questo proposito si richiama quanto indicato sul retro degli estratti sul quale figura espressamente “Solde en notre faveur: veuillez le régler en plus de la prime échue. Le fait que le solde a été arrêté et reconnu n’implique pas novation autorità sens de l’art. 117 al. 2 CO” (doc. F retro).
L’appellante solleva l’eccezione di carenza di giurisdizione che parimenti, per le considerazioni che seguono non merita accoglimento. Giusta l’art. 73 cpv. 1 LPP le controversie tra istituti di previdenza, datori di lavoro e aventi diritto sono decise da un tribunale di ultima istanza cantonale. Competente nel Cantone Ticino è il Tribunale cantonale delle assicurazioni quale istanza unica (art. 1 del Regolamento provvisorio concernente le controversie in materia di LPP). Orbene, nel caso in esame la vertenza vede opposti un istituto di previdenza del diritto privato e un datore di lavoro. La controversia si riferisce indirettamente ai contributi previdenziali dovuti dal datore di lavoro, tuttavia la Fondazione non chiede la condanna al pagamento degli stessi, nel qual caso ci si troverebbe palesemente confrontati con una controversia in materia previdenziale, bensì unicamente il rigetto dell’opposizione interposta al PE n. __________, il cui ammontare si riferisce a contributi previdenziali impagati. A statuire sull’istanza di rigetto dell’opposizione in materia di procedura esecutiva è dunque il giudice civile in procedura sommaria (art. 19 e ss. LALEF), irrilevante che si tratti di pretese di diritto pubblico o privato (cfr. DTF 114 III 71 e ss.; Amonn/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs - und Konkursrechts, Berna 1997, § 7 n. 4, p. 55). La questione a sapere se ci si trova confrontati con un riconoscimento di debito di cui all’art. 82 LEF non può essere considerata una controversia in materia previdenziale. Ne consegue che deve essere esclusa la competenza del TCA a statuire sul rigetto dell’opposizione interposta al precetto esecutivo agli atti.
L’appello 13 ottobre 1998 di __________, __________ va di conseguenza respinto.
Tassa di giustizia e indennità seguono la soccombenza (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF).
Per i quali motivi,
richiamato l‘art. 82 LEF
pronuncia
L’appello 13 ottobre 1998 __________ è respinto.
La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 375.--, già anticipata dall’appellante, è posta a carico __________, che rifonderà alla controparte fr. 200.-- a titolo di indennità.
Intimazione: - __________
Comunicazione alla Pretura di Lugano, Sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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