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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 14.1998.116
Data decisione, Autorità: 25.05.1999, CEF
Incarto n. 14.98.00116
Lugano 25 maggio 1999 /FP/fc/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cometta, presidente Pellegrini e Zali
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo nella causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 17 agosto 1998 da
__________ patr. dal dr. iur. __________
contro
__________ patr. dal avv. __________
tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta al PE n. __________ del 10 /11 agosto 1998 dell’UE di Locarno, nonché l’ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria;
sulla quale istanza il Pretore della Giurisdizione di Locarno - Campagna con sentenza 24 settembre 1998 ha così deciso:
“1. L’istanza di rigetto è respinta.
L’istanza di assistenza giudiziaria è respinta.
Le spese e la tassa di giustizia per complessivi fr. 50.--, da anticipare dalla parte istante, restano a carico di quest’ultima, la quale rifonderà alla controparte fr. 600.-- di indennità.”
Sentenza dedotta tempestivamente in appello da __________ che con atto 29 settembre 1998 ha postulato l’accoglimento dell’istanza, protestate spese e ripetibili, nonché l’ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria;
con osservazioni 27 ottobre 1998 la parte appellata si è opposta al gravame, con protesta di spese e ripetibili;
ritenuto
in fatto:
A. Con PE n.__________ 10 /11 agosto 1998 dell'UE di Locarno __________ ha escusso __________ per l'incasso di fr. 20’000.-- oltre interessi al 13,5 % dal 31 luglio 1994, indicando quale titolo di credito " Dichiarazione del signor __________ in qualità di amministratore con firma individuale della società escussa ". L'escussa ha interposto tempestiva opposizione, il procedente ne ha chiesto il rigetto provvisorio al Pretore.
B. Il procedente fonda la sua pretesa sulla dichiarazione di __________ secondo la quale egli si sarebbe obbligato, a nome della società __________ nei confronti di __________ per l’importo di fr. 20’000.-- oltre interessi e spese (doc. H).
C. All'udienza di contraddittorio 16 settembre 1998 la parte convenuta si è opposta all’istanza sostenendo che lo scritto di cui al doc. H non vincola in alcun modo la società escussa, essendo lo stesso un riconoscimento di debito ex art. 82 LEF unicamente nei confronti di __________. La parte istante si è riconfermata nelle proprie allegazioni sostenendo che __________ con firma individuale della società.
D. Con sentenza 24 settembre 1998 il Pretore di Locarno -Campagna ha respinto l’istanza ritenendo la dichiarazione doc. H non sufficientemente chiara da essere considerata riconoscimento di debito ex art. 82 LEF a carico dell’escussa. Il Pretore ha inoltre respinto l’istanza di assistenza giudiziaria inoltrata pedissequamente all’istanza di rigetto dell’opposizione.
E. Contro la sentenza pretorile si è tempestivamente aggravato __________ postulando la riforma del giudizio pretorile ed il conseguente accoglimento dell’istanza. L’appellante sostiene infatti che il Giudice di prime cure, negando al doc. H la qualità di valido titolo di rigetto provvisorio, avrebbe violato la disposizione di cui all’art. 82 cpv. 1 LEF, rispettivamente l’art. 27 LALEF per aver respinto l’istanza di assistenza giudiziaria.
D. Delle osservazioni della parte appellata si dirà, se necessario, in seguito.
Considerato
in diritto
La nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata ex art. 82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge, implica necessariamente il riconoscimento da parte dell’escusso o del suo rappresentante di un’obbligazione in relazione ad una somma di denaro determinata o facilmente determinabile. Il riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli elementi necessari. Conditio sine qua non è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza o sottratti a possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (Flavio Cometta, Il rigetto provvisorio dell’opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in Rep 1989 p. 337/338 con riferimenti).
Il giudice del rigetto accerta d'ufficio ed in ogni stadio di causa (quindi anche in sede di appello) se la documentazione prodotta costituisce valido riconoscimento di debito e se vi è identità fra il creditore, il debitore e il credito indicati nel precetto esecutivo e nell'istanza con il creditore, il debitore ed il credito di cui ai documenti prodotti (Cometta, op. cit. in Rep 1989 pag. 331).
Il limitato potere cognitivo del giudice del rigetto provvisorio non consente l’indagine volta a stabilire quale sia il reale significato di una dichiarazione che non appaia sufficientemente liquida, ritenuto che tale accertamento è compito del giudice ordinario (Cometta, op. cit. In Rep 1989 pag. 330).
La qualifica di __________ quale amministratore della società __________ conferisce alla dichiarazione in oggetto la necessaria efficacia per vincolare l’escussa nei confronti del procedente, essendosi il dichiarante impegnato personalmente nei confronti di __________.
L’appello va di conseguenza respinto.
Infatti benché il diritto all’assistenza giudiziaria, nella forma del gratuito patrocinio, che scaturisce direttamente dall’art. 4 Cost.. sia previsto dall’art. 27 LALEF, esso presuppone in ogni caso, oltre al requisito dell’indigenza della parte richiedente, anche che il richiedente non sia in grado di procedere con atti propri e soprattutto che il gravame abbia probabilità di esito favorevole, requisito quest’ultimo che nel caso in esame fa palesemente difetto, risultando l’esito dell’appello già di primo acchito sfavorevole.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 82 LEF, 27 LALEF
pronuncia
L’appello 29 settembre 1998 __________ __________, è respinto.
L’istanza di assistenza giudiziaria 29 settembre 1998 è respinta.
La tassa di giustizia del presente giudizio di fr.75 .--, da anticipare dalla parte appellante, è posta a carico di __________ che rifonderà alla __________ fr. 600.-- a titolo di indennità.
Intimazione: -
Comunicazione alla Pretura di Locarno - Campagna.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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