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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 14.1998.108
Data decisione, Autorità: 28.09.1998, CEF
Incarto n. 14.98.00108
Lugano 28 settembre 1998 /FP/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, vicepresidente, Zali e Giani, quest'ultimo in sostituzione del giudice Cometta, assente
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sull’istanza 25 settembre 1998 presentata da
__________ patrocinato dallo studio legale avv.
intesa ad ottenere la sospensione dell’esecuzione ai sensi dell’art. 85 LEF nella procedura fallimentare dipendente da istanza 29 luglio 1998 promossa da
chiedente il fallimento dell'escusso con riferimento al precetto esecutivo n. __________ dell’UEF di Lugano;
ritenuto in fatto e considerato in diritto:
che con l’istanza in esame, fondata sull’art. 85 LEF, __________ chiede alla Camera di eccezione e fallimenti del Tribunale di Appello la sospensione della procedura esecutiva intentata contro di lui da __________, richiamando l’udienza di contraddittorio del 2 settembre 1998 conseguente all’istanza di fallimento proposta dalla creditrice, ove egli ha riferito al Pretore di avere ottenuto una dilazione del proprio debito, e lo scritto 25 settembre 1998 della procedente, con la quale essa ha chiesto l’annullamento della procedura di fallimento (doc. D);
che la creditrice, in effetti, con il citato scritto ha chiesto alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di Appello di annullare la procedura fallimentare in rassegna;
che l’istanza non è stata intimata alla creditrice per la presentazione dello osservazioni;
che, così come formulata, la domanda di __________ è d’acchito inammissibile, poiché l’istante non soltanto non indica quale decisione del Pretore essa intende impugnare davanti alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello e per quali ragioni, ma nemmeno pretende di agire in qualità di appellante, condicio sine qua non per rivolgersi nell’ambito di procedimenti come quello in esame - cause a procedura sommaria in materia di esecuzione e fallimenti - all’autorità ricorsuale cantonale (CEF e Corte di cassazione civile del Tribunale di appello) e per chiedere, se dal caso, decisioni di natura provvisionale (effetto sospensivo);
che l’istanza, intesa ad ottenere la sospensione della procedura esecutiva ai sensi dell’art. 85 LEF - la cui decisione spetta anzitutto al giudice di prime cure e non alla Camera di esecuzione e fallimenti, come preteso dall’istante - risulta poi addirittura incomprensibile, ove soltanto si consideri che in data 18 settembre 1998 è stato pronunciato il fallimento contro l’escusso, ciò che rende addirittura priva di oggetto e nemmeno ammissibile una richiesta di tale indole (Messaggio concernente la revisione della LEF, FF 1991 III, pag. 50);
che contro il decreto di fallimento è infatti dato il rimedio dell’appello (art. 174 LEF), con possibilità di richiesta di effetto sospensivo al Presidente della Camera adita (art. 22 cpv. 3 LALEF);
che l’istante non si è avvalso di tale rimedio, optando per contro per un iter curioso, ossia sollecitando la Camera di esecuzione e fallimenti a sospendere l’esecuzione ai sensi dell’art. 85 LEF come autorità di primo grado, ossia senza prima insorgere contro una concreta decisione che il Pretore -a torto o a ragione- avrebbe preso nei suoi confronti;
che per queste ragioni l’istanza - proposta con leggerezza, ove si consideri che l’estensore è un licenziato in diritto - va pertanto dichiarata inammissibile senza ulteriori formalità, con carico di spese e tassa di giustizia all’istante (art. 61 OTLEF);
che, infine, si volesse anche per denegata ipotesi considerare l’istanza come ricorso contro il decreto di fallimento - anche alla luce della richiesta della creditrice di annullare la procedura fallimentare - il destino del debitore sarebbe comunque segnato, ove si consideri che egli non ha in ogni modo reso verosimile la sua solvibilità (art. 174 cpv. 2 LEF);
per queste ragioni
pronuncia
L’istanza è inammissibile.
Le spese e la tassa di giustizia per complessivi fr. 100.- sono posti a carico dell’istante.
Intimazione:
Comunicazione alla Pretura di Lugano, sez. 5
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il vicepresidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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