AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 14.1998.106
Data decisione, Autorità: 03.11.1998, CEF
Incarto n. 14.98.00106
Lugano 3 novembre 1998 /FC/kc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale Autorità giudiziaria superiore dei concordati
composta dei giudici:
Cometta, presidente, Pellegrini e Zali
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo nella causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 13 maggio 1998 di moratoria concordataria alla Pretura di Locarno-Città da
(patr. dall'avv.
richiamata la sentenza 10 settembre 1998 del Pretore di Locarno-Città che ha respinto l’istanza di moratoria concordataria;
sentenza tempestivamente dedotta in appello da
con ricorso 21 settembre 1998 chiedente la concessione di una moratoria concordataria;
richiamata l'ordinanza vicepresidenziale 24 settembre 1998 di concessione dell'effetto sospensivo;
ritenuto in fatto e considerando in diritto
che il 1. luglio 1998 è stata concessa alla __________ una moratoria provvisoria di due mesi, con __________ quale commissario provvisorio;
che nel rapporto 31 agosto 1998 il commissario ha evidenziato - come rilevato dal primo giudice - che "per salvare la situazione venutasi a creare servirà un lasso di tempo che oscillerà in un intervallo tra i due e i tre anni" e "a condizione che le promesse di versamento dell'amministratore unico vengano mantenute";
che dal citato rapporto è pure emerso che "al momento dell'assegnazione del mandato, mi è stata consegnata della documentazione che si basava unicamente su delle informazioni di carattere sommario, e non su fatti certi. La contabilità della società era incompleta" (p. 2);
che dalla dichiarazione 6 agosto 1998 della __________ (allegato 5 al rapporto) risulta che "__________ erhält nur dann eine Kommission auf den Lieferantenumsätzen (Eingang zu Einstandspreisen), wenn der neu ausgehandelte Einstandspreis mit dem Lieferan-ten eine höhere Marge zulässt als bei der seinerzeitigen Vereinbarung mit __________. Diese höhere Marge (Margendifferenz zwischen Geschäft mit __________ bzw. mit dem Lieferanten direkt) kommt vollumfänglich __________ zugute";
che il Pretore ha rettamente richiamato i principi giurisprudenziali e dottrinali in tema di concessione della moratoria (cfr. sentenza p.2 e 3, cui si rinvia);
che il primo giudice non ha concesso la moratoria concordataria oltre la fase provvisoria, non sussistendo "ragionevoli e serie prospettive, al di là di evanescenti promesse verbali", ritenuto in sostanza che:
– il commissario ha dovuto ricercare la documentazione necessaria all'allestimento della contabilità, avuto riguardo alle carenza d'ordine contabile in contrasto con i principi dell'art. 957 ss. CO;
– la redditività appare aleatoria;
– le prospettive di versamenti suppletivi per fr. 600'000.-- e i proventi societari riferiti al 1999-2001 evidenziano una situazione troppo poco concreta, tanto più in quanto estesa in termini temporali ben oltre i limiti della moratoria;
– non vi è alcuna effettiva - e credibile - previsione di versamento di fr. 600'000.-- indicati quale capitale rigeneratore;
– l'ipotesi di immissione di utili della __________ alla __________ manca di dati affidabili;
– gli attivi societari sono pure aleatori nella misura in cui considerano crediti verso la __________, ditta nel frattempo fallita;
che con tempestivo ricorso __________ ha chiesto l'accoglimento della domanda di moratoria, ritenuto che:
– il commissario ritiene che "la trasformazione della moratoria provvisoria in definitiva sia cosa giusta";
– il commissario ha potuto raccogliere la contabilità per poi redigere i bilanci;
– la __________, per statuto, doveva chiudere la propria contabilità al 31 dicembre 1997 per cui la stesura dei bilanci era prospettata per giugno 1998;
– le valutazioni del commissario - "terza persona, indipendente dalle parti e senza interessi nel caso in esame" - sono più credibili di quelle del giudice;
– davanti all'ipotesi del fallimento di una società senza attivi, ma con dei presupposti positivi per un concordato, si darà la possibilità ai fornitori di recuperare parte dei crediti, limitando loro delle perdite;
– il commissario ha accertato la possibilità di risanare la società ed ha qualificato tale stato di fatto come non del tutto remoto;
– benché il caso non sia di facile e limpida soluzione, il commissario ha intravisto quegli elementi indispensabili che, uniti ad altri elementi realizzabili nei prossimi mesi, giustificano la concessione della moratoria;
che in tema di moratoria concordataria è data in linea di principio facoltà d'appello alla Camera di esecuzione e fallimenti quale Autorità giudiziaria superiore dei concordati (Cfr., tra tante, CEF 2 giugno 1995 in re H. J. S.; 9 luglio 1991 in re A. R., in: Rep. 1992 p.306; 24 marzo 1989 in re L. SA; 20 maggio 1987 in re A. M., in: Rep. 1989 p.208 cons.1; Rep. 1985 p.39; Flavio Cometta, La procedura concordataria nel nuovo diritto, in: La revisione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento, Collana CFPG vol. 16, Lugano 1996, p. 128 s., n. 3.5; d’altro avviso, ma errato, Fritzsche/Walder, Schuldbetreibung und Konkurs nach schweizerischem Recht, vol. II, Zurigo 1993, §71 n.5, p.591);
che il debitore iscritto a registro di commercio è legittimato a ricorrere contro la decisione di non concessione della moratoria, dopo la fase provvisoria, da parte dell'Autorità giudiziaria inferiore dei concordati;
che il debitore che vuole ottenere un concordato deve presentare al giudice una domanda motivata e una proposta di concordato, allegandovi il bilancio e il conto di esercizio o un documento equivalente, da cui si possa conoscere il suo stato patrimoniale e il suo andamento reddituale, come pure l'elenco dei suoi libri di commercio, se è obbligato a tenerne (art. 293 cpv.1 LEF);
che la domanda di moratoria concordataria deve essere accompagnata da un progetto che, per poter essere credibile, va sostenuto da un bilancio dettagliato stabilito al momento del deposito della domanda di moratoria e dai libri contabili, se il debitore ha l’obbligo di tenerli. Un bilancio non aggiornato non è in linea di principio sufficiente, salvo nel caso in cui dalla data d’approvazione non vi siano stati mutamenti nella situazione reddituale e di sostanza del richiedente. La violazione dell’obbligo di tenere correttamente i libri contabili impone particolare rigore nell'esame della domanda;
che il debitore deve anche indicare all’autorità dei concordati i mezzi finanziari di cui dispone per garantire le spese d’esecuzione del concordato, nell’ipotesi che si giunga all’omologazione secondo la proposta formulata nella domanda introduttiva (Cometta, op. cit., p. 122 s., n. 3.1.2.1);
che la proposta di concordato deve essere seria e rispettosa anche dei diritti dei creditori;
che nel caso di specie nemmeno si indica verso quale concordato si tenda;
che, mancando qualsivoglia dato numerico affidabile in vista di un dividendo concordatario, le minori spese connesse alla liquidazione fallimentare già farebbero propendere per la non concessione della moratoria;
che, nell'ipotesi di un concordato con abbandono dell'attivo, va resa verosimile l'esistenza di un residuo attivo che consenta non solo il pagamento dei crediti privilegiati ma anche di un dividendo concordatario ai creditori chirografari. Quando già con la domanda si dà certezza che non vi sarà attivo, la moratoria non può essere concessa, ritenuto che la procedura si esaurirebbe in uno sterile esercizio giurisdizionale, capace solo di determinare l’aumento del passivo quale conseguenza delle maggiori spese procedurali e della notula del commissario;
che nel caso concreto, per mancanza di dati, nulla è possibile ipotizzare in termini affidabili, come rettamente ha peraltro già evidenziato il primo giudice con considerazioni pertinenti, alle quali si rinvia;
che la parte ricorrente equivoca tra adempimenti contabili di natura fiscale e obblighi ex art. 957 ss. CO in relazione all'art. 293 cpv. 1 LEF;
che la parte ricorrente nemmeno si è accorta di aver già beneficiato di una moratoria provvisoria per la quale non vi erano le premesse, mancando qualsivoglia dato contabile affidabile;
che in sostanza nulla è detto su previsioni di attivi da ripartire tra i creditori chirografari, ritenuto che ogni prognosi di dividendo si riduce a puro parlato privo di supporto probatorio;
che ulteriori motivi di incertezza possono derivare anche dalla dichiarazione 6 agosto 1998 della __________ (allegato 5 al rapporto 31 agosto 1998 del commissario, citato in precedenza);
che l'auspicata moratoria, sulla base delle allegazioni e dei riscontri oggettivi versati agli atti, si esaurirebbe in uno sterile esercizio giurisdizionale, suscettibile solo di determinare l’aumento del passivo quale conseguenza delle spese procedurali e della notula del commissario (cfr. CEF 20 aprile 1995 in re F. J. B. cons. 2);
che il ricorso va pertanto respinto;
che il 10 settembre 1998 il Pretore di Locarno-Città, dopo aver respinto la domanda di moratoria della __________ aveva dichiarato il fallimento della stessa su istanza 24 aprile 1998 di __________
che la declaratoria di fallimento non è stata oggetto di impugnativa;
che con ordinanza vicepresidenziale 24 settembre 1998 al ricorso contro la non concessione della moratoria era stato accordato effetto sospensivo;
che di conseguenza la reiezione del ricorso 21 settembre 1998 della __________ determina l'efficacia della dichiarazione di fallimento del 10 settembre 1998, con il solo rilievo che gli effetti dal profilo temporale sono riportati al 6 novembre 1998, la sospensiva concessa nella procedura concordataria incidendo in tutta evidenza sul momento topico degli effetti della pregressa declaratoria di decozione;
che di questa conseguenza va dato puntuale riscontro nel dispositivo;
richiamati gli art. 171, 173a e 293 ss. LEF,
pronuncia: 1. Il ricorso 21 settembre 1998 di __________, è respinto.
venerdì 6 novembre 1998 alle ore 10.00.
La tassa di giustizia in Fr. 300.--, già anticipata dalla ricorrente, resta a carico di __________
È ordinata la pubblicazione dei punti 1. e 2. del presente dispositivo sul FUSC e sul FUC.
Intimazione:
– __________.
Comunicazione:
– Pretura di Locarno-Città, Locarno;
– Ufficio esecuzione e fallimenti di Locarno;
– Ufficio dei registri di Locarno.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale Autorità giudiziaria superiore dei concordati
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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