AIUTO RICERCA
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Numero d'incarto: 14.1998.103
Data decisione, Autorità: 18.01.1999, CEF
Incarto n. 14.98.00103
Lugano 18 gennaio 1999 /MR/fc/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cometta, presidente Pellegrini e Zali
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo nella causa a procedura sommaria di cui agli inc.n.SP.98.085 e inc.n.OS.98.016 della Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 4, a dipendenza dell’istanza di sequestro del 4 giugno 1998 di
patr. dallo studio legale __________
contro
patr. dall’avv. __________
e dell’opposizione formulata il 25 giugno 1998 da
__________)
patr. dall’avv. __________
al decreto di sequestro del 5 giugno 1998 emanato dal Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 4, ed eseguito dall’Ufficio di esecuzione del Distretto di Lugano (sequestro n.614464);
procedura stralciata dai ruoli dalla Segretaria assessore che con decisione dell’8 settembre 1998 ha cosi statuito:
“1. omissis.
omissis.
La tassa di giustizia e le spese, in totale Fr.100.--, sono poste a carico della convenuta __________ __________, con l’obbligo di rifondere alla controparte Fr. 150.-- a titolo di ripetibili.
omissis.”
decisione dedotta in appello - limitatamente al dispositivo n.3 - da __________ con atto di appello 18 settembre 1998 chiedente sia giudicato:
“1. L’appello è accolto, conseguentemente le ripetibili assegnate in questa procedura ammontano a Fr. 2’000.--.
Viste le osservazioni 16 ottobre 1998 di __________ che si è opposta al gravame con protesta di tasse, spese e ripetibili;
ritenuto
in fatto: A. Per forniture di materiale di vario genere per la costruzione e l’arredamento di un albergo a __________ la __________ (in seguito __________), __________ ha emesso a favore della ditta __________ di __________ diversi assegni, tutti tratti sulla __________ (in seguito __________, Succursale __________, in particolare gli assegni:
n. __________ di Lit. 121’600’000, datato 30 aprile 1998
n. __________ di Lit. 40’000’000, datato 30 aprile 1998
n. __________, di Lit. 28’729’000, datato15 maggio 1998
n. __________, di Lit. 40’000’000, datato 30 maggio 1998
n__________, di Lit. 121’600’000, datato 30 maggio 1998
n. __________, di Lit. 28’728’000, datato 15 giugno 1998
n. __________ di Lit. 46’900’000, datato 20 giugno 1998
n. __________ di Lit. 40’000’000, datato 30 giugno 1998
B. Con decisione 27 maggio 1998 il Pretore di Lugano, Sezione 4 ha accolto l’istanza 26 maggio 1998 di __________ contro __________ ordinando sulla base dell’art. 271 cpv.1 n.4 LEF e per un credito di Fr. 519’840.--, il sequestro presso la __________ di __________ degli otto assegni citati (inc.n. SP.98.81). Quale titolo di credito è indicato “protocollo 18.5.1998”. Il sequestro è stato eseguito lo stesso giorno dall’UE di Lugano (sequestro n. __________).
Contro il decreto di sequestro 27 maggio 1998 __________ ha formulato il 19 giugno 1998 opposizione ex art.278 LEF presso la Pretura (inc.n. OS.98.15).
C. Nel frattempo __________ ha promosso contro __________ le esecuzioni in via cambiaria n. __________ e n. __________ per l’incasso di due degli assegni oggetto dell’istanza di sequestro 26 maggio 1998, e meglio degli assegni n. __________ (di Lit. 121’600’000) e n. __________ (di Lit.40’000’000), presentando i titoli all’Ufficio di esecuzioni di Lugano. Ai due precetti spiccati il 27 maggio 1998, __________ ha interposto tempestiva opposizione.
D. Su nuova istanza 29 maggio 1998/ 2 giugno 1998 (inc.n. SP.98.84) di , la Pretura di Lugano, Sezione 4, con decreto 2 giugno 1998, ha quindi ordinato il sequestro (n.) - sulla base dell’art. 271 cpv.1 n.4 LEF e per il medesimo titolo di credito (“protocollo 18.5.1998”), ma limitatamente all’importo di Fr. 141’400.-- oltre interessi al 7% dal 30 aprile 1998 - direttamente presso l’UE di Lugano dei due assegni n. 52450511 (di Lit. 121’600’000) e n. 5245058 (di Lit.40’000’000) presentati da __________ con la domanda di esecuzione. Anche contro il decreto di sequestro 2 giugno 1998 __________ ha formulato opposizione ex art. 278 LEF (inc.n.OS.98.14).
E. Il 4 giugno 1998 __________ ha presentato una terza istanza di sequestro sulla base dell’art. 271 cpv.1 n.4 LEF e per il medesimo titolo di credito (“protocollo 18.5.1998”), ma limitatamente all’importo di Fr. 138’168.-- oltre interessi al 7% dal 30 maggio 1998 - (inc.n. SP.98.85), istanza che la Pretura di Lugano, Sezione 4, con decreto 5 giugno 1998 ha accolto ordinando il sequestro (sequestro n. __________) presso la __________ di __________ degli assegni n. __________ e n. __________ Contro il decreto di sequestro __________ ha formulato presso la stessa Pretura (inc.n. OS.98.16) opposizione ex art. 278 LEF.
F. Il 23 giugno 1998 __________ ha formulato una quarta istanza di sequestro (inc.n.SP.98.94) - sempre sulla base dell’art. 271 cpv.1 n.4 LEF e per il medesimo titolo di credito (“protocollo 18.5.1998”), ma limitatamente all’importo di Fr. 24’677.-- oltre interessi al 7% dal 15 giugno 1998 - istanza che la stessa Pretura con decreto 25 giugno 1998 ha accolto ordinando il sequestro (sequestro n. __________ presso la __________ di __________ dell’assegno n. __________ Anche contro siffatto sequestro __________ ha formulato presso la Pretura (inc.n. OS.98.19) opposizione ex art.278 LEF.
G. Infine il 25 giugno 1998 __________ ha presentato una quinta istanza (inc.n. SP.98.96)
H. Con decisione 28 agosto 1998 sui ricorsi ex art. 17 LEFpresentati da __________ contro l’esecuzione dei cinque sequestri ad opera dell’UE di Lugano, questa Camera statuendo in qualità di autorità di vigilanza ne ha dichiarata la nullità (cfr. inc.n.15.98.100, inc.n.15.98.101, inc.n.15.98.102, inc.n.15.98.109 e inc.n.15.98.110).
I. Facendo riferimento alla decisione 28 agosto 1998 dell’autorità di vigilanza e prendendo atto della dichiarazione 8 settembre 1998 di __________ di non intendere ricorrere al Tribunale federale contro detta sentenza e di ritirare tutti i sequestri, la Segretaria assessore della Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 4, con 5 distinti decreti 8 settembre 1998 ha annullato la prevista udienza di discussione e stralciato dai ruoli le procedure di opposizione di cui agli inc. n. OS.98.15, OS.98.14, OS.98.16, OS.98.19 e OS.98.20, “in quanto divenute prive di oggetto” , caricando la tassa di giustizia (Fr.100.-- per ogni decreto di stralcio) e le ripetibili a favore della controparte (Fr. 150.-- per ogni opposizione) a carico di __________
L. Con cinque atti di appello 18 settembre 1998 - ognuno diretto contro uno dei cinque distinti decreti di stralcio __________ postula la riforma della decisione di prima sede in punto all’ammontare delle ripetibili. In particolare con l’appello contro il decreto di stralcio 8 settembre 1998 nella procedura di opposizione inc.n. OS.98.16, riferita al sequestro 5 giugno 1998 (inc.n. SP.98.85), __________ postula un aumento delle ripetibili da Fr. 150.-- a Fr. 2’000.---, rilevando in sostanza:
che con l’istanza di sequestro 5 giugno 1998 __________ ha vantato un credito di Fr. 138’168.-- , richiedendo ed ottenendo il sequestro di 2 assegni per complessive Lit. 161’600’000;
che l’art.19 della Tariffa dell’Ordine degli Avvocati prevede per le istanze di sequestro un onorario che va dal 20 al 70 % dell’onorario normale, calcolato giusta l’art. 9 della stessa tariffa sulla media tra il valore dei beni sequestrati e l’importo del credito da garantire;
che nel caso concreto si può ritenere che “la media tra il credito da garantire e il valore dei beni sequestrati corrisponda esattamente al credito fatto valere”, i beni sequestrati corrispondendo infatti “ad assegni per un importo che copre approssivativamente il credito affacciato da controparte”;
che per la procedura di opposizione, non espressamente prevista dalla TOA, anteriore all’introduzione di tale istituto, le regole valide per la procedura di sequestro possono senz’altro essere applicate per analogia;
che pertanto, in applicazione dell’art. 9, su un valore di Fr. 140’000.-- l’onorario normale va da Fr. 8’400.-- a Fr. 14’000.--, per cui in applicazione dell’art. 19 TOA l’onorario per la pratica di opposizione va da un minimo di Fr. 1’680.--.-- a un massimo di Fr. 9’100.--;
che se è vero che l’udienza non ha avuto luogo e che quindi l’applicazione piena della tariffa non si giustifica, è anche vero che l’atto di opposizione ha comportato un approfondito studio dei problemi di natura cambiaria e delle implicazioni relative al sequestro che in giurisprudenza non erano ancora state trattate;
che l’atto di opposizione ha comportato un dispendio di tempo di almeno 15 ore di lavoro, per cui “liquidare le ripetibili per questa procedura con Fr. 150.--, al di sotto del minimo della tariffa è davvero inaccettabile”.
M. Nelle sue osservazioni __________ si oppone al gravame, asserendo in particolare:
di essersi premurata il 7 settembre settembre 1998 di comunicare alla Pretura, che non l’aveva ricevuta, la sentenza 21 agosto 1998 di questa Camera, quando ancora non erano scaduti i termini per impugnarla, e poi di dichiarare l’8 settembre sia la propria rinuncia a ricorrere al Tribunale federale che la volontà di ritirare tutti i sequestri, e ciò per motivi di economia processuale, “per evitare ulteriori fasi procedurali con relativi aumenti delle tasse processuali e, non da ultimo, delle ripetibili”;
che così per il sequestro cui la presente procedura di opposizione si riferisce, come per tutti gli altri sequestri ottenuti, __________ ha dovuto presentare delle garanzie bancarie per importi tutt’altro che indifferenti;
che “tutti i reclami (recte: atti di opposizione) inoltrati dalla qui appellante contro i vari sequestri sono tutti uguali per quanto concerne l’esposizione dei fatti e il ragionamento giuridico: la parte appellante non ha fatto particolari disquisizioni giuridiche né ha invocato dottrina o giurisprudenza la cui ricerca avrebbe richiesto un dispendio di tempo particolare”;
che “tutte le opposizioni (recte: ricorsi) presentate alla CEF contro (l’esecuzione de)i sequestri sono identici: cambiano gli importi relativi agli assegni ed i numeri degli incarti”;
che le indennità in oggetto sono state assegnate sulla base della vigente OTLEF, applicabile in concreto unitamente alle norme del CPC;
che secondo l’art. 62 cpv. 1 OTLEF nelle procedure sommarie in materia di esecuzione (art. 25 n.2 LEF) il giudice può su domanda della parte vincente condannare la parte soccombente a pagare un’equa indennità come risarcimento delle spese, gode di un ampio margine di apprezzamento, e non è nemmeno vincolato dalla Tariffa dell’Ordine degli Avvocati, che è soltanto indicativa;
che in particolare in caso di ritiro di un’azione il giudice può , qualora lo ritenga equo, commisurare le indennità anche fuori dai limiti della tariffa;
che nel caso concreto, ritenuto che la parte appellata ha ritirato tutti i sequestri litigiosi, il giudice ha effettuato una tassazione più che equitativa delle indennità, senza oltrepassare il potere di apprezzamento che la legge gli conferisce.
Considerando
in diritto: 1. Per i combinati art. 25 n.2 lett. a LEF, art. 20 cpv.1 LALEF e 62 cpv.1 OTLEF, nelle procedure sommarie in materia di sequestro (art. 278 LEF) il giudice può, su domanda della parte vincente, condannare la parte soccombente al pagamento di un’equa indennità come risarcimento delle spese. In DTF 113 III 110 cons.3b e 3c, il Tribunale federale ha rilevato che l’equa indennità può essere assegnata per la perdita di tempo e per le spese sopportate e il suo ammontare deve essere fissato nella decisione. Sulle modalità della sua determinazione il Tribunale federale si è poi espresso in DTF 119 III 69, statuendo che l’indennità - nelle procedure sommarie in materia di esecuzione - può comprendere anche le spese derivanti dal patrocinio di un avvocato. La valutazione dell’equa indennità ha luogo in applicazione del diritto federale (art. 62 cpv.1 OTLEF), ritenuto che si può far capo alla Tariffa dell’Ordine degli Avvocati solo in termini di semplice riferimento e avuto riguardo alle peculiarità del caso di specie (DTF 119 III 69 cons.3b e rif.ivi).
L’art. 18 cpv.1 TOA stablisce che per le procedure sommarie previste dalla LEF l’onorario va dal 10% al 50% dell’onorario normale calcolato giusta l’art.9 della tariffa, ritenuto un massimo di Fr. 20’000.--. L’art.19 TOA stabilisce per contro che per le istanze di sequestro l’onorario va dal 20% al 70 % dell’onorario normale calcolato giusta l’art. 9 della stessa tariffa sulla media fra il valore dei beni sequestrati e l’importo del credito garantito, ritenuto un massimo di Fr. 50’000.--.
L’appellante ritiene che per il calcolo dell’onorario in una procedura di opposizione al sequestro, “non espressamente prevista dalla TOA, anteriore all’introduzione di tale istituto” faccia stato per analogia l’art. 19 TOA e chiede quindi il riconoscimento relativamente alla procedura di opposizione al sequestro del 27 maggio 1998 di un onorario di almeno Fr. 2’000.--, “dato il valore di causa sopraindicato”.
Considerato che come detto le indennità da assegnare nelle procedure sommarie in materia di esecuzione sono rette dalla normativa federale - in particolare dall’art. 62 cpv.1 OTLEF - e che per il calcolo delle stesse la tariffa cantonale può servire in ogni caso soltanto da semplice riferimento, questa Camera ritiene - in via pregiudiziale - che per la determinazione di un’ “equa indennità” nel senso della citata norma si possa e debba far capo all’art.18 della TOA, non giustificandosi un diverso trattamento per le procedure in tema di sequestro rispetto alle altre procedure sommarie, pure rette dai nuovi art. 19 e segg. LALEF. In concreto tuttavia va pure considerato che il (terzo) atto di opposizione redatto dal patrocinatore di __________ contro il sequestro ottenuto da __________ a tutela di un credito vantato di circa di Fr. 140’000.-- è identico (salvo che per l’ammontare del credito garantito rispettivamente l’ammontare complessivo degli assegni sequestrati) ad altri atti di opposizione contro sequestri di poco precedenti tra le medesime parti, chiesti per lo stesso titolo di credito e per la stessa causa di sequestro, e vertenti su (parte dei) medesimi beni. In siffatte circostanze un’indennità di Fr. 500.-- (corrispondente a circa due ore di lavoro a tariffa di Fr. 250.-- all’ora) può essere ritenuta equa, avuto riguardo anche in questo caso all’annullamento dell’udienza di discussione, rispettivamente alla desistenza della controparte.
Richiamato l’art. 25 LEF e la vigente OTLEF,
pronuncia:
I. L’appello del 18 settembre 1998 __________ è parzialmente accolto.
§. Di conseguenza la sentenza dell’8 settembre 1998 della Segretaria assessore della Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 4, è così riformata:
“1. omissis.
omissis .
La tassa di giustizia e le spese, in totale di Fr. 100.--, sono poste a carico della convenuta __________ con l’obbligo di rifondere alla controparte Fr. 500.-- a titolo di indennità.
omissis.”
II. La tassa di giustizia della presente decisione di Fr. 150.--, già anticipata dall’appellante, per 1/5 è posta a carico della parte appellata, mentre per 4/5 resta a carico di __________, che rifonderà a __________ Fr. 60.-- per parte di indennità di appello.
III. Intimazione a:
__________ Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 4.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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