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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 14.1998.94
Data decisione, Autorità: 23.12.1998, CEF
Incarto n. 14.98.00094
Lugano 23 dicembre 1998 /FP/fc/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, vicepresidente Zali e Chiesa (quest'ultimo in sostituzione del giudice Cometta, astenutosi)
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo nella causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 12 agosto 1998 da
tendente ad ottenere la sospensione della procedura di fallimento a carico di __________, per mancanza di attivo
sulla quale istanza il Pretore della Pretura del Distretto di Bellinzona con decreto 14 agosto 1998 si è così pronunciato:
La procedura fallimentare a carico del sig. __________, è sospesa per mancanza di attivo.
procederà alle pubblicazioni di legge.
Decisione tempestivamente dedotta in appello da __________, che con atto 8 settembre 1998 ha postulato l’annullamento del decreto , con protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti e i documenti di causa;
ritenuto in fatto e considerando in diritto:
che con sentenza 6 marzo 1998 di questa Camera è stata revocata la moratoria concordataria concessa a __________;
che su istanza di un creditore ex art. 309 LEF il Pretore del Distretto di Bellinzona ha pronunciato il fallimento di __________, a far tempo dal 23 marzo 1998 alle ore 14.00;
che con decreto 14 agosto 1998 il Pretore del Distretto di Bellinzona ha ordinato la sospensione della procedura fallimentare per mancanza di attivo;
che __________ di __________ ha pubblicato sul Foglio Ufficiale cantonale del __________ e sul Foglio Ufficiale svizzero di commercio n. __________ la sospensione della procedura fallimentare a carico di __________, per mancanza di attivo ex art. 230 LEF;
che con appello 8 settembre 1998 la __________ ha chiesto l’annullamento del decreto 14 agosto e la continuazione della procedura fallimentare giusta l’art. 232 ss. LEF, sostenendo l’esistenza di attivi in grado di coprire i costi della procedura ordinaria;
che giusta l’art. 230 cpv. 1 LEF se è prevedibile che la massa non sarà sufficiente per coprire le spese della procedura sommaria, il giudice del fallimento ordina, su istanza dell’ufficio dei fallimenti, la sospensione della procedura di fallimento;
che nel caso in cui vengano inventariati beni gravati da un diritto di pegno, l’ufficio deve tener presente che il prodotto della vendita dei beni gravati da diritti di pegno può servire alla copertura delle spese generali del fallimento soltanto in quanto ecceda l’ammontare dei crediti garantiti da pegno (art. 39 cpv. 1 RUF; Urs Lustenberger, Kommentar zum SchKG, Basilea 1998, n.4 ad art. 230);
che se questa prevedibile eccedenza, aggiunta al ricavo dei beni non gravati da pegno, è, a giudizio dell’ufficiale, insufficiente per coprire le presumibili spese della procedura ordinaria, egli dovrà proporre al giudice del fallimento che la massa sia liquidata con la procedura sommaria, oppure che venga pronunciata la sospensione della procedura e, se il caso è semplice, egli dovrà proporre che la massa sia liquidata con la procedura sommaria (cfr. Art. 39 cpv. 2 RUF);
che nel caso di specie __________ ha accertato l’esistenza di diversi beni immobili gravati da ipoteche superiori al loro valore e la mancanza di denaro contante a copertura delle spese di liquidazione;
che l’appellante non ha dimostrato -in base agli atti noti al Pretore- l’esistenza di beni atti a coprire le spese della procedura fallimentare;
che giusta l’art. 386 CPC il giudice decide in merito alla sospensione della procedura fallimentare su istanza succintamente motiva e corredata dei documenti e su notificazione dell’ufficiale, senza obbligo di contraddittorio;
che quindi nessuna censura può essere rivolta all’operato del giudice di prime cure;
che l’appellante avrebbe dovuto anticipare le spese per la continuazione della procedura fallimentare a carico __________, chiedendone ,eventualmente il rimborso nel caso in cui fossero stati rinvenuti beni atti a coprire le spese di liquidazione;
che l’appello 8 settembre 1998 __________, va quindi respinto ;
che la tassa di giustizia segue la soccombenza, mentre non si assegnano indennità (art. 48, 49, 61 cpv.1, 62 cpv.1 OTLEF).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 230 LEF, 39 RUF
pronuncia:
L’ appello 8 settembre 1998 __________, è respinto
La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 120.--, già anticipata dall’appellante, resta a suo carico.
Intimazione a: - __________
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il vicepresidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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