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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 14.1998.84
Data decisione, Autorità: 18.09.1998, CEF
Incarto n. 14.98.00084
Lugano 18 settembre 1998 B/fp/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, vicepresidente Zali e Giani (quest’ultimo in sostituzione del Giudice Cometta, assente)
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sulla causa fallimentare dipendente dall’istanza 20 luglio 1998 presentata da
patr. dall'avv.
contro
patr. dall'avv.
sulla quale istanza il Segretario assessore di Locarno-Campagna, con sentenza 21 agosto 1998 ha così deciso:
“1. È pronunciato il fallimento della __________, con recapito in via __________ a __________ a far tempo dal giorno 21 agosto 1998 alle ore 09.00.
2./3./4. omissis”
Sentenza dedotta tempestivamente in appello il 26 agosto 1998 dalla __________ che ne postula l’annullamento, protestate spese e ripetibili;
con osservazioni 7 settembre 1998 la parte appellata si è opposta al gravame, con protesta di spese e ripetibili;
richiamato il decreto presidenziale 28 agosto/1. settembre 1998 che ha accordato all’appello effetto sospensivo parziale;
ritenuto
in fatto:
A. Con istanza 20 luglio 1998 __________ ha chiesto il fallimento della __________ per Fr. 17’233.10 oltre accessori e dedotti eventuali acconti.
B. Con ordinanza 21 luglio 1998 le parti sono state citate all’udienza di contraddittorio fissata per il 4 agosto 1998 alle ore 14.00 (doc. IV).
Con fax 3 agosto 1998 la ____________________ ha comunicato alla Pretura di Locarno-Campagna di non potere partecipare all’udienza di contraddittorio e le ha trasmesso una proposta per il pagamento rateale del credito fatto valere da __________ (doc. V).
Con fax 4 agosto 1998, trasmesso alle ore 11.13, il rappresentante legale del creditore ha comunicato alla Pretura, facendo riferimento all’udienza prevista per le ore 14.00, che il credito oltre interessi e spese risultava ancora interamente scoperto (doc. VI).
All’udienza di contraddittorio del 4 agosto 1998, fissata per le ore 14.00 nessuna delle parti è comparsa.
Lo stesso giorno il patrocinatore del creditore ha inviato alla Pretura, con copia alla __________ un fax, trasmesso alle ore 14.56 (doc. VII), con la seguente controproposta:
“
.........
In rappresentanza del Signor __________ in __________ ho preso atto della proposta 3 agosto us della __________, che non accetto.
Posso considerare la seguente rateazione ( i pagamenti vanno effettuati sul conto clienti dello Studio, __________o, N. __________):
fr. 10’000.00 entro e non oltre il 6 agosto 1998;
fr. 3’233.10 entro il 31 agosto 1998;
fr. 4’000.00 entro il 30 settembre 1998.
Quando la ditta __________ non dovesse dare subito la propria incondizionata adesione e pagare poi puntualmente la prima rata, verrà pronunciato il fallimento.
Con ogni ossequio.
(firma)
Avv. __________ a
Copia p.c. (via telefax n. __________)
alla ditta __________, __________ “
Il 19 agosto 1998 la __________ ha comunicato via fax alla Pretura la sua impossibilità ad accettare la proposta del rappresentate del creditore (doc. VIII), rilevando che l’unica sua possibilità rimaneva la sua proposta 3 agosto 1998. Lo stesso giorno il patrocinatore del creditore ha chiesto alla Pretura di dichiarare il fallimento, non avendo la debitrice dato seguito al suo scritto 4 agosto 1998 e nemmeno provveduto al pagamento richiesto (doc. IX).
Con sentenza 21 agosto 1998 il Segretario assessore della Pretura di Locarno-Campagna ha decretato il fallimento della __________.
C. Contro la sentenza pretorile si è tempestivamente aggravata la __________ ha rilevato di avere comunicato il 3 agosto 1998 alla Pretura via fax (doc. D) la sua impossibilità di partecipare all’udienza di contraddittorio fissata per il 4 agosto 1998, formulando una proposta di pagamento rateale. A tale proposta, la quale è stata prontamente trasmessa dalla Pretura a controparte, il patrocinatore del creditore ha reagito con uno scritto 4 agosto 1998 (doc. E), acconsentendo ad una rateazione del pagamento, seppur in termini diversi da quelli proposti dalla debitrice, ma postulando tuttavia la pronuncia del fallimento in caso di mancata adesione e mancato pagamento della prima rata. Il 19 agosto 1998 (doc. F) il rappresentante del creditore ha postulato la pronuncia del fallimento, non avendo avuto riscontro da controparte. L’appellante ha rilevato di avere lo stesso giorno riconfermato la sua disponibilità nei termini formulati il 3 agosto 1998. Da parte sua __________ ha ribadito con lettera 20 agosto 1998 (doc. H) la richiesta di pronuncia del fallimento. Secondo la debitrice il decreto di fallimento impugnato viola l’art. 167 LEF, secondo il quale il creditore che ritira la domanda di fallimento non può rinnovarla prima del decorso di un mese, ritenuto che nel caso in cui il creditore acconsente a che il giudice rinvii la decisione, questo consenso va considerato quale ritiro dell’istanza di fallimento. In casu il creditore avrebbe chiaramente espresso il suo consenso a soprassedere alla pronuncia del fallimento, che ex art. 171 LEF avrebbe dovuto intervenire seduta stante all’udienza di contraddittorio prevista per il 4 agosto 1998 alle ore 14.00. L’appellante ha rilevato che la comunicazione 4 agosto 1998 del creditore configura una dilazione di pagamento accordata alla società debitrice su richiesta della medesima. Una domanda di fallimento condizionata all’adesione da parte della debitrice alla proposta di pagamento rateale e al pagamento di una prima rata di fr. 10’000.-- entro e non oltre il 6 agosto 1998 risulta inammissibile, dovendo il giudice obbligatoriamente decidere, anche in assenza delle parti, all’udienza di contraddittorio.
D. Delle osservazioni di __________ si dirà, se del caso, in seguito.
Considerato
in diritto:
a) Ex art 171 LEF il Giudice decide seduta stante anche in assenza delle parti. Egli dichiara il fallimento, salvo nei casi previsti dagli articoli 171 e 173a.
Giusta l'art. 172 n. 3 LEF il giudice rigetta la domanda di fallimento quando il debitore provi con documenti che il creditore gli ha concesso una dilazione.
Per l'art. 174 cpv. 1 LEF la decisione del giudice del fallimento può essere deferita all’autorità giudiziaria superiore entro dieci giorni dalla notificazione. Le parti possono avvalersi di fatti nuovi, se questi si sono verificati anteriormente alla decisione di prima istanza.
b) L’appellante sostiene che il creditore ha acconsentito al rinvio della pronuncia del fallimento, per cui essendo tale consenso equiparato ad un ritiro dell’istanza di fallimento, il creditore era legittimato a presentare una nuova istanza solo trascorso un mese, ossia dopo il 4 settembre 1998 (art. 167 LEF).
Dalla documentazione prodotta emerge che la proposta di rateazione della __________ inviata il 3 agosto 1998 alla Pretura di Locarno-Campagna (doc. D), al momento dell’udienza di contraddittorio, fissata per il 4 agosto 1998 alle ore 14.00, era ancora senza risposta. Secondo l’art. 171 LEF il Giudice decide seduta stante anche in assenza delle parti, senza prorogare la sua decisione. Pertanto al momento dell’udienza di contraddittorio, il Segretario assessore della Pretura di Locarno-Campagna avrebbe dovuto pronunciare il fallimento ex art. 172 n. 3 LEF, non risultando provato con documenti che la dilazione proposta dalla debitrice era stata accettata dal creditore.
Dopo l’udienza di contraddittorio, il rappresentante del creditore ha fatto pervenire per fax, trasmesso alla Pretura di Locarno-Campagna alle ore 14.48, con copia alla __________, la controproposta datata 4 agosto 1998 (doc. E), riprodotta nella narrativa fattuale sub B. Orbene quand’anche si volesse intendere la controproposta del creditore quale richiesta di soprassedere alla decisione di fallimento, dal suo tenore si evince che tale proposta era subordinata all’immediata adesione da parte della debitrice. Dalla documentazione agli atti non emerge tuttavia che l’appellante vi abbia subito aderito e ancor meno che abbia versato la prima rata. Pertanto non risultando adempiuta già la prima delle condizioni poste, non si può dedurre che vi sia stato consenso da parte del creditore al rinvio della decisione da parte del Pretore e ancor meno che sia intervenuta dilazione di pagamento. Il primo Giudice avrebbe pertanto dovuto dar seguito alla richiesta del creditore e decretare il fallimento della __________ L’istanza 19 agosto 1998 con cui il creditore ha chiesto che venisse pronunciato il fallimento era quindi superflua.
L’appello 26 agosto 1998 della __________ va quindi respinto.
La tassa di giustizia è posta a carico dell’appellante (art. 52 e 61 cpv. 1 OTLEF).
Non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 1 OTLEF).
Le spese dell’Ufficio fallimenti sono caricate all’appellante.
Per questi motivi,
richiamati gli art. 171, 172 e 174 LEF
pronuncia: 1. L’appello 26 agosto 1998 __________ è respinto.
1.1. Di conseguenza è dichiarato il fallimento della __________. a far tempo da
24 settembre 1998 alle ore 10.00.
La tassa di giustizia di Fr. 120.-- del presente giudizio, già anticipata dalla __________, resta a suo carico.
E` ordinata la pubblicazione dei punti 1. e 1.1. del presente dispositivo sul FUC e sul FUSC.
Intimazione a: - __________
Comunicazione alla Pretura di Locarno-Campagna
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il vicepresidente: La segretaria:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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