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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 14.1998.73
Data decisione, Autorità: 25.08.1998, CEF
Incarto n. 14.98.00073
Lugano 25 agosto 1998 B/fc/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cometta, presidente Pellegrini e Zali
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sulla causa fallimentare dipendente dall’istanza 11 giugno 1998 presentata da
contro
sulla quale istanza la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, con sentenza 14 luglio 1998 ha così pronunciato:
“1. È pronunciato il fallimento della __________ a, a far tempo da Martedì 14 luglio 1998, alle ore 14.00.
2./3./4. omissis”
Sentenza tempestivamente dedotta in appello il 17 luglio 1998 __________ che ne postula l’annullamento;
richiamato il decreto presidenziale 21/22 luglio 1998 che ha accordato all’appello effetto sospensivo parziale;
ritenuto
in fatto: A. Con istanza 11 giugno 1998 la __________ ha chiesto il fallimento di __________ per Fr. 495.45 oltre accessori e dedotti eventuali acconti.
B. All’udienza di contraddittorio del 1. luglio 1998 l’escussa non è comparsa.
C. L’appellante adduce di avere saldato il suo debito prima della declaratoria di fallimento, producendo una lettera 16 luglio 1998 della creditrice in cui quest’ultima conferma che il pagamento è stato effettuato il 1. luglio 1998 (doc. A).
D. La creditrice non ha formulato osservazioni.
Considerato
in diritto: 1. Giusta l'art. 172 n. 3 LEF il giudice rigetta la domanda di fallimento quando il debitore provi con documenti che il debito, compreso gli interessi e le spese, è stato estinto.
Per l'art. 174 cpv. 1 LEF la decisione del giudice del fallimento può essere deferita all’autorità giudiziaria superiore entro dieci giorni dalla notificazione. Le parti possono avvalersi di fatti nuovi, se questi si sono verificati anteriormente alla decisione di prima istanza.
L’appellante adduce per la prima volta in sede d’appello, di aver saldato il suo debito prima della declaratoria di fallimento. A sostegno del suo assunto liberatorio ha prodotto quanto indicato nella narrativa fattuale sub C. Questo documento costituisce prova sufficiente dell’avvenuto pagamento ante declaratoria di decozione: il fallimento va quindi annullato ex art. 174 cpv. 1 LEF.
La tassa di giustizia è posta a carico dell’appellante, non essendo comparsa avanti al primo giudice, in ambo le sedi (art. 49 OTLEF).
Non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 1 OTLEF).
Le spese dell’Ufficio fallimenti sono caricate all’appellante.
Per questi motivi,
richiamati gli art. 171, 172 e 174 LEF
pronuncia: I. L’appello 17 luglio 1998 __________, è accolto e di conseguenza il giudizio di prima sede è così riformato:
“1. La dichiarazione di fallimento 14 luglio 1998 pronunciata dalla Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, inc. FA.__________ nei confronti di __________, è annullata.
La tassa di giustizia di prima sede di fr. 80.--, da anticipare come di rito, è posta a carico di __________
Le spese dell’Ufficio dei fallimenti di Lugano, da anticipare come di rito, sono poste a carico di __________
II. La tassa di giustizia di Fr. 120.-- del presente giudizio, già anticipata dall’appellante, resta a suo carico.
III. Intimazione a: - __________
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il Presidente: La segretaria:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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