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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 14.1998.69
Data decisione, Autorità: 18.09.1998, CEF
Incarto n. 14.98.00069
Lugano 18 settembre 1998 B/fp/fc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegreini, vicepresidente Zali e Giani (quest'ultimo in sostituzione del giudice Cometta, assente)
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sulla causa fallimentare dipendente dall’istanza 28 aprile 1998 presentata da
contro
sulla quale istanza la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, con sentenza 12 giugno 1998 ha così deciso:
“1. È pronunciato il fallimento di __________, a far tempo da venerdì 12 giugno 1998 alle ore 14.00.
2./ 3./ 4. omissis”
Sentenza tempestivamente dedotta in appello il 16 giugno 1998 da __________ che ne postula l’annullamento;
richiamato il decreto presidenziale 3/8 luglio 1998 che ha accordato all’appello effetto sospensivo parziale;
ritenuto
in fatto
A. Con istanza 20 aprile 1998 il __________ ha chiesto il fallimento di __________ per Fr. 4’996.45 oltre accessori e dedotti eventuali acconti.
B. All’udienza di contraddittorio del 27 maggio 1998 l’escusso non è comparso.
C. L’appellante ha dichiarato che dal 1995 ogni mese gli è stato pignorato un importo considerevole del suo stipendio. In seguito alla ristrutturazione della società dove era impiegato, è stato licenziato, per cui per un anno ha percepito l’indennità di disoccupazione. Viste le difficoltà di trovare un nuovo posto di lavoro, ha deciso di iniziare un’attività da indipendente, iscrivendosi nel mese di aprile 1997 nel Registro di commercio. __________ ha affermato che, nonostante la sua difficile situazione finanziaria, ha sempre cercato, per dimostrare la sua buona volontà, di versare degli importi all’Ufficio esecuzione per tacitare i suoi creditori. Secondo l’appellante, da parte dell’UE vi è tuttavia stata un scorretta ripartizione tra i creditori degli importi versati. Il __________ ha infatti ricevuto in ca. due anni solo fr. 320.--, per cui ha chiesto il fallimento.
Considerato
in diritto
a) Giusta l’art. 172 n. 3 LEF il giudice rigetta la domanda di fallimento:
quando la comminatoria sia stata annullata dall’autorità di vigilanza,
quando al debitore siano stati restituiti i termini (art. 33 cpv. 4) o quando egli sia stato ammesso al beneficio dell’opposizione tardiva (art. 77),
quando il debitore provi con documenti che il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto o che il creditore gli ha concesso una dilazione.
b) Per l’art. 174 cpv. 1 LEF la decisione del giudice del fallimento può essere deferita all’autorità giudiziaria superiore entro dieci giorni dalla notificazione. Le parti possono avvalersi di fatti nuovi, se questi si sono verificati anteriormente alla decisione di prima istanza.
Secondo l’art. 174 cpv. 2 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo
il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto;
l’importo dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a disposizione del creditore; o che
il creditore ha ritirato la domanda di fallimento.
c) In casu l’appellante non si è avvalso né di fatti nuovi, verificatisi prima della dichiarazione di fallimento (art. 174 cpv. 1 LEF), né ha provato con documenti, rendendo contemporaneamente verosimile la sua solvibilità, che dopo la decisone di fallimento il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto, l’importo dovuto è stato depositato o che il creditore abbia ritirato la domanda di fallimento (art. 174 cpv. 2 LEF).
L’appello 16 giugno 1998 di __________ va quindi respinto.
Se del caso, l’appellante avrebbe dovuto contestare la pretesa scorretta ripartizione tra i creditori, da parte dell’Ufficio esecuzione, degli importi da lui versati versati, con un ricorso all’Autorità di vigilanza contro l’operato dell’Ufficio di esecuzione.
La tassa di giustizia va posta a carico dell’appellante (art. 52 e 61 cpv. 1 OTLEF), mentre non si assegnano indennità alla controparte non avendo presentato osservazioni (art. 62 cpv. 1 OTLEF).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 171, 172 e 174 LEF
pronuncia
1.1. Di conseguenza è dichiarato il fallimento di __________, a far tempo da
24 settembre 1998 alle ore 10.00.
La tassa di giustizia di fr. 120.--, già anticipata da __________, resta a suo carico.
E` ordinata la pubblicazione dei punti 1. e 1.1. del presente dispositivo sul FUC e sul FUSC.
Intimazione: -
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il vicepresidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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