AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 10.2005.573
Data decisione, Autorità: 08.03.2006, PRPEN
Titolo: Molestare sotto l'influsso di bevande alcooliche, percuotere con schiaffi sul viso e appropriarsi di due paia di scarpe per un importo complessivo di fr. 158.--
Incarto n. 10.2005.573 DA 4380/2005
Bellinzona 8 marzo 2006
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Giovanni Pozzi in qualità di segretario per giudicare
ACCU 1 (difeso da: DUF 1)
prevenuto colpevole di 1. molestie sessuali,
per avere, a __________, in __________, sotto l’influsso di bevande alcooliche (1, 24 g/kg min. al momento del prelievo alle ore 23’00), molestato sessualmente LESA 1, mediante vie di fatto, toccandole le parti intime e, impudentemente mediante parole, facendole proposte esplicite ed insultandola con l’epiteto “troia”;
per avere, nel corso della colluttazione che ha fatto seguito alle molestie sessuali descritte al punto 1 del presente decreto d’accusa, nelle medesime circostanze di tempo e luogo, percosso LESA 1, dandole segnatamente schiaffi sul viso;
per essersi indebitamente trattenuto, nelle medesime circostanze di tempo e luogo di cui al p.to 1. nell’appartamento di LESA 1, malgrado la sua ingiunzione a lasciare l’abitazione;
per avere, a __________, il __________, al fine di appropriarsene e per procacciarsi un indebito profitto, sottratto, ai danni del supermercato CIVI 1, due paia di scarpe per un importo complessivo di fr. 158.-, refurtiva recuperata e restituita alla parte civile;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
reati previsti dagli art. 126 cpv. 1, 139 richiamato l'art. 172ter CP, 186, 198 CP;
perseguito con decreto d’accusa del 21 novembre 2005 n. 4380/2005 del AINQ 1 che propone la condanna:
Alla pena di 40 (quaranta) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni, da dedursi il carcere preventivo sofferto.
Alla pena accessoria dell'espulsione dal territorio svizzero per un periodo di 3 (tre) anni.
Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--;
vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 30 novembre 2005;
indetto il dibattimento 8 marzo 2006, al quale sono comparsi l’accusato personalmente, il suo difensore e l’interprete;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito il difensore, il quale contesta unicamente il reato di vie di fatto, in quanto dalla documentazione agli atti non risulta provato; per quanto attiene alla pena principale non si oppone alla proposta del Procuratore pubblico, mentre per quanto riguarda la pena accessoria chiede che la stessa venga sospesa condizionalmente;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1.1. molestie sessuali
1.2. vie di fatto
1.3. violazione di domicilio
1.4. furto di poca entità
per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.
Sulla pena e sulle spese.
Se deve essere inflitta la pena accessoria dell’espulsione dal territorio svizzero.
3.1. in caso di risposta affermativa se questa pena può essere sospesa.
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 41, 55, 63, 64, 68, 126 cpv. 1, 139 richiamato l'art. 172ter, 186, 198 CP; 9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di molestie sessuali, vie di fatto, violazione di domicilio e furto di poca entità per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 4380/2005 del 21 novembre 2005.
condanna ACCU 1
alla pena di 40 (quaranta) giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni;
al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 300.-.
condanna ACCU 1 alla pena dell’espulsione dal territorio svizzero per un periodo di 3 (tre) anni, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.
ordina l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli art. 80 e 41 cifra 4 CP.
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Ministero pubblico della Confederazione, Berna
Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Sezione dei permessi e dell’immigrazione, Bellinzona
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il presidente: Il segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 200.00 tassa di giustizia
fr. 100.00 spese giudiziarie
fr. 300.00 totale
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster