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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 14.1998.63
Data decisione, Autorità: 06.11.1998, CEF
Incarto n. 14.98.00063
Lugano 6 novembre 1998 /FA/fc/kc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cometta, presidente, Pellegrini e Zali
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo nella causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 21 aprile 1998 da
(patr. dall'avv. __________)
contro
(patr. dall'avv. __________)
tendente ad ottenere il rigetto definitivo dell’opposizione interposta al PE n. __________ del 15 dicembre 1997/26 gennaio 1998 dell’UEF di Bellinzona;
sulla quale istanza il Segretario assessore della Pretura di Bellinzona con sentenza 3 giugno 1998 ha così deciso:
“1. E' rigettata in via definitiva per la somma di fr. 27'844.15 oltre interessi dal 30 novembre 1997 al 5% su fr. 5'696.30 e al 6,5% su fr. 12'586.60 l'opposizione al precetto esecutivo n. __________ dell'UEF di Bellinzona, notificato il 26 gennaio 1998.
Sentenza dedotta tempestivamente in appello da __________ che con atto 18 giugno 1998 ha postulato la reiezione dell’istanza, protestate spese e ripetibili;
con osservazioni 15 luglio 1998 la parte appellata si è opposta al gravame, con protesta di spese e ripetibili;
rilevato che con decreto presidenziale 22 giugno 1998 l’istanza per effetto sospensivo è stata dichiarata irricevibile;
ritenuto
in fatto: A. Con PE n. __________ del 15 dicembre 1997/26 gennaio 1998 dell'UEF di Bellinzona il __________ ha escusso __________ per l'incasso di fr. 27'844.15 oltre interessi, indicando quale titolo di credito l'imposta comunale 1990, 1991 e 1992 oltre agli interessi di mora. L'escusso ha interposto tempestiva opposizione, il procedente ne ha chiesto il rigetto definitivo al Pretore.
B. Il procedente fonda la sua pretesa sulle notifiche di tassazione 1989-1990 e 1991-1992, cresciute in giudicato, e sulle bollette inviate dal Comune negli anni 1990, 1991 e 1992, pure cresciute in giudicato (doc. B, C e D).
C. All'udienza di contraddittorio il __________ ha fatto valere che la dilazione di pagamento concessa con lettera 26 novembre 1996 (doc. E) sarebbe poi decaduta per mancato rispetto degli accordi presi da parte di __________, che avrebbe interrotto i versamenti (cfr. doc. H). Nessuna ulteriore dilazione sarebbe poi stata concessa.
L'escusso ha invece evidenziato di aver introdotto presso la Pretura di Bellinzona un'azione ex art. 85a LEF tendente all'accertamento della concessione di una dilazione. A suo dire la dilazione sarebbe ancora in vigore. L'ammontare ancora scoperto non sarebbe poi stato sostanziato tramite un chiaro estratto conto, __________ ravvisa delle non meglio specificate anomalie e inesattezze nel calcolo del debito fiscale. Con la lettera 14 luglio 1997 (doc. H) l'escusso avrebbe inteso sospendere i pagamenti per un limitato periodo in attesa della decisione dell'Agenzia Comunale AVS/AI concernente la corresponsione della sua rendita AI, ciò non sarebbe sufficiente per far decadere la convenzione tra le parti.
D. Con sentenza 3 giugno 1998 il Segretario assessore della Pretura di Bellinzona ha accolto l'istanza e rigettato in via definitiva l'opposizione. Agli atti vi è un titolo di rigetto definitivo e la sospensione dei pagamenti rateali ha determinato il decadimento della dilazione.
E. Contro la sentenza pretorile si è tempestivamente aggravato __________ sostenendo che sarebbe stato l'escutente a non rispettare gli accordi chiedendo garanzie supplementari inizialmente non pattuite (cfr. doc. N), ciò avrebbe cagionato l'interruzione dei pagamenti. All'appello andrebbe poi concesso effetto sospensivo nel senso di soprassedere all'emanazione del presente giudizio fino alla conclusione della procedura ex art. 85a LEF pendente davanti al Pretore.
F. Con osservazioni 15 luglio 1998 il Comune di __________ ha postulato la reiezione dell'appello, riconfermandosi in sostanza nelle precedenti allegazioni. L'appello di controparte sarebbe temerario e di ciò si dovrebbe tener conto nell'attribuzione di indennità.
Considerato
in diritto: 1. L'appellante sembra postulare una sospensione della presente procedura in attesa della sentenza pretorile nella procedura ex art. 85a LEF (cfr. appello p. 8). Il principio di celerità immanente al processo sommario in tema di esecuzione e fallimento fa sì che non trovino di regola spazio motivi di sospensione differenti da quelli previsti dalla LEF (cfr. anche Rep 1961 p. 114). Si noti poi che non vi è ragione di sospendere la presente procedura, l'esecuzione in oggetto potrà essere sospesa, se dovessero essere dati i necessari i requisiti, dal giudice chiamato a statuire ex art. 85a LEF. La richiesta di sospensione deve quindi essere respinta.
Ex art. 80 LEF quando il credito sia fondato sopra una sentenza esecutiva, il creditore può chiedere in giudizio il rigetto definitivo dell'opposizione. Sono parificate alle sentenze esecutive le transazioni e i riconoscimenti di debito giudiziali, le decisioni di autorità amministrative federali, come pure, entro il territorio cantonale, le decisioni di autorità amministrative cantonali riguardanti obbligazioni fondate sul diritto pubblico, quali le imposte, in quanto il diritto cantonale le parifichi a sentenze esecutive.
Nel caso specifico le notifiche di tassazione 1989-1990 e 1991-1992, cresciute in giudicato, e le bollette inviate dal Comune negli anni 1990, 1991 e 1992, pure cresciute in giudicato (doc. B, C e D), costituiscono un chiaro titolo di rigetto definitivo. Ciò nemmeno è contestato dall'escusso.
"Se il credito è fondato su una sentenza esecutiva di un'autorità della Confederazione o del Cantone in cui fu promossa l'esecuzione, l'opposizione è rigettata in via definitiva a meno che l'escusso provi con documenti che dopo la sentenza il debito è stato estinto o il termine per il pagamento è stato prorogato ovvero dimostri che è prescritto" (art. 81 cpv. 1 LEF).
L'escusso ha contestato genericamente l'importo richiesto, a suo dire nel conteggio vi sarebbero delle anomalie. Vi è comunque agli atti un titolo di rigetto per una somma ben maggiore di quella posta in esecuzione. Toccava quindi a __________ provare di aver estinto tramite pagamento una parte di debito più consistente di quella calcolata dal __________. Non avendolo fatto, si deve considerare corretto l'importo posto in esecuzione.
Il Municipio di __________, con lettera 11 ottobre 1995, ha concesso a __________ una prima dilazione di pagamento delle imposte comunali relative agli anni dal 1989 al 1992. L'ente pubblico aveva stabilito delle rate mensili di fr. 750.-- (cfr. doc. B, inc. DI.98.79 Pretura di Bellinzona). Successivamente le parti hanno trovato un accordo nel senso di continuare con i pagamenti pattuiti, previo versamento straordinario di fr. 5'000.--. L'accordo 26 novembre/19 dicembre 1996 (doc. E) prevedeva che "in caso di mancato rispetto dei termini concordati il presente accordo decade immediatamente". L'escusso ha comunicato, con lettera 14 luglio 1997 (doc. H), all'Ufficio cantonale di esazione e al Comune di __________ che avrebbe sospeso i pagamenti rateali relativi ai debiti fiscali scoperti. Con scritto 4 agosto 1997 (doc. I) l'appellato ha comunicato a __________ che, a seguito della sospensione dei pagamenti, considerava decaduta la dilazione e che avrebbe proceduto all'incasso forzato. Ora, l'appellante ha motivato l'interruzione dei pagamenti con l'incertezza relativa all'ammontare della sua rendita AI (cfr. appello a p. 8 e petizione a p. 7 nell'incarto DI.98.79, richiamato dallo stesso __________). Dal tenore del doc. H ciò non risulta, tale problematica non vi viene toccata. Nemmeno la richiesta 8 luglio 1997 di ulteriori garanzie (doc. N) sembra essere il fatto che ha cagionato la sospensione dei pagamenti, la citata lettera pare non essere stata nemmeno ritirata dall'escusso (cfr. doc. I). Nonostante i rapporti tra le parti appaiano chiaramente molto tesi e articolati, si deve ritenere in questa sede di procedura sommaria che il Municipio ha correttamente ritenuto decaduta la dilazione. Condizione per la sua validità era il rispetto dei termini concordati, __________ ha disatteso questi ultimi interrompendo i pagamenti per almeno 7 mesi (cfr. petizione a p. 7 nell'incarto DI.98.79). La documentazione prodotta è ben lungi dal dimostrare ex art. 81 cpv. 1 LEF la validità della proroga di pagamento. La ratio della norma è infatti quella di pretendere una prova chiara e inconfutabile, non soggetta a interpretazioni (cfr. tra gli altri DTF 115 III 100 cons. 4), ciò che non è il caso in concreto. La relativa eccezione deve essere di conseguenza respinta unitamente al gravame di __________
L’appello 18 giugno 1998 di __________ va di conseguenza respinto.
Tassa di giustizia e indennità seguono la soccombenza (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 80 e 81 LEF,
pronuncia: 1. L’appello 18 giugno 1998 di ____________________ è respinto.
La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 240.--, già anticipata dall’appellante, è posta a carico di __________ che rifonderà al Comune di __________ fr. 500.-- a titolo di indennità.
Intimazione:
– avv. __________.
Comunicazione alla Pretura di Bellinzona.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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