AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 30.2004.394
Data decisione, Autorità: 13.12.2005, PRPEN
Titolo: Utilizzo durante la guida di un veicolo di un telefono senza dispositivo mani libere
Incarto n. 30.2004.394 30818/205
Bellinzona 13 dicembre 2005
Sentenza
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con il cancelliere Giovanni Pozzi in qualità di segretario per statuire sul ricorso 17 dicembre 2004 presentato da
RI 1 (rappresentato DI 1)
contro
la decisione n° 30818/205 del 10 dicembre 2004 emessa dalla Sezione della circolazione, Camorino,
viste le osservazioni del 28 dicembre 2004 presentate dalla Sezione della circolazione, Camorino;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto
A. La Sezione della circolazione con decisione 10 dicembre 2004 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 100.-, oltre alla tassa di giustizia di fr. 20.- e alle spese di fr. 10.-, per aver circolato con il veicolo __________ impiegando, durante la guida, un telefono senza dispositivo “mani libere”.
Fatti accertati il 25 febbraio 2004 in territorio di __________.
La risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 31 cpv. 1, 90 cifra 1 LCStr e 3 cpv. 1 ONC.
B. Contro la predetta pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone l'annullamento.
Eccepisce in particolare di non esser stato alla guida del veicolo quel giorno e di non essere l’unico parente della detentrice del veicolo.
C. La Sezione della circolazione propone, per contro, che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia confermata.
considerato in diritto
Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti ai sensi dell'art. 12 LPContr, essendo gli stessi completi: di conseguenza non si rende necessaria, per i motivi che verranno esposti in seguito, la richiesta di confronto con l’agente denunciante - peraltro formulata solo in un secondo tempo e quantomeno tardiva - e l’audizione della signora __________ e di altri suoi parenti in quanto tali prove non appaiono suscettibili di influire sull’esito del giudizio.
Egli deve rivolgere la sua attenzione alla strada ed alla circolazione e non deve compiere movimenti che impediscono la manovra sicura del veicolo. Inoltre la sua attenzione non deve essere distratta né dalla radio né da altri apparecchi riproduttori del suono (art. 3 cpv. 1 ONC).
Chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con l'arresto o con la multa (art. 90 cifra 1 LCStr).
La contravvenzione in oggetto è stata in un primo tempo inflitta alla signora __________, madre del ricorrente e detentrice del veicolo __________; tuttavia, a seguito degli accertamenti e dello scambio epistolare intercorso nei mesi successivi, la Sezione della circolazione ha provveduto ad annullarla il 29 ottobre 2004 in quanto è stato appurato che la denunciata non era l’autrice dell’infrazione (cfr. risoluzione 29 ottobre 2004 della Sezione della circolazione).
Abbandonata la procedura nei confronti di __________, la quale - sebbene sollecitata (cfr. rapporto di servizio del 16 marzo 2004 e osservazioni del 25 giugno 2004, pag. 2 in alto) a fornire indicazioni sull’identità della persona alla guida al momento dei fatti
La Sezione della circolazione ha risposto negativamente al quesito in quanto “dagli accertamenti eseguiti risulta essere l’unico famigliare della detentrice del veicolo, di sesso maschile, con licenza di condurre e per di più domiciliato allo stesso indirizzo” (cfr. lettera della Sezione della circolazione alla Polizia cantonale del 20 agosto 2004).
In realtà __________, fratello di __________ e padre di __________, domiciliato a __________, è - per ammissione del ricorrente medesimo (cfr. osservazioni del 16 agosto 2005, pag. 3) - l’unico ulteriore parente di sesso maschile domiciliato in Ticino in possesso della licenza di condurre, motivo per cui è stato sentito nel corso dell’istruttoria.
La testimonianza di __________ è credibile in quanto, essendo domiciliato a __________ - come sua sorella e il di lei figlio qui ricorrente - conosce bene la situazione, tant’è che dalle sue affermazioni traspare certezza.
Le risposte del teste sono inoltre state spontanee, chiare e non dettate da ostruzionismo alcuno nei confronti dell’autorità, anche per il fatto che __________ - per evidenti motivi - non è stato informato prima della sua audizione sulle ragioni della convocazione presso la polizia (cfr. lettera di questa autorità del 13 giugno 2005, in fine).
Come teste avrebbe potuto rifiutarsi di rispondere, ciò di cui è stato reso edotto (cfr. ibidem); tuttavia egli non ha usufruito di tale facoltà con la conseguenza che egli era tenuto a dire la verità.
In generale nulla vieta che una persona sentita come teste possa diventare in seguito indiziata; nell’evenienza concreta tuttavia tale circostanza non si è verificata e nemmeno sussistevano seri indizi di colpevolezza tali da render necessaria un’altra procedura. In tal senso non sono stati lesi i diritti specifici riconosciutigli dalla legge e nemmeno quelli della difesa (cfr. PIQUEREZ, Procédure pénale suisse, Zurigo 2000, pag. 262 nota 1175).
Di conseguenza __________ non è stato sentito in modo irrito come a torto sostiene l’insorgente (cfr. osservazioni 16 agosto 2005, pag. 2 a metà), in quanto ciò presuppone che il teste in un secondo tempo diventi lui stesso indiziato (cfr. RÜDY/DELNON in: Basler Kommentar, StGB II, Basilea 2003, nota 28 ad art. 307).
Del resto appare altamente inverosimile che la vettura di __________, la quale ha affermato che “l’intera giornata del 25 febbraio 2004 l’ho infatti trascorsa nella mia abitazione a __________” (cfr. lettera dell’11 marzo 2004 alla Polizia comunale di Lugano), possa essere giunta a Lugano senza essere stata guidata dall’unico parente di sesso maschile domiciliato in Ticino e per di più residente al medesimo indirizzo. Ciò vale a maggior ragione se si considera che né il ricorrente né la madre hanno mai sostenuto - per avventura - aver ricevuto visite di parenti dall’Italia in quel periodo, foss’anche in modo generico senza rivelarne l’identità.
L’infrazione constatata dall’agente non può essere il frutto della sua fantasia; questi, a differenza del denunciato, non ha alcun interesse a dirsi sicuro di un fatto incerto o a dichiarare fatti non corrispondenti alla realtà, con il rischio, tra l’altro, di subire sanzioni penali e amministrative. Inoltre nell’evenienza concreta non è dato di vedere come possa essersi sbagliato.
Infine RI 1, che sostiene di non aver commesso i fatti ascrittigli e addirittura di non essere stato alla guida del veicolo quel giorno (cfr. ricorso, pag. 2), non ha neppure tentato di spiegare dove si trovasse e cosa stesse facendo nel momento in cui l’agente ha rilevato l’infrazione.
La totale mancanza di prove, indizi o finanche spiegazioni atte a corroborare la versione dei fatti sostenuta dal ricorrente, rendono le giustificazioni da lui addotte per nulla credibili.
Nulla induce in definitiva a discostarsi dalla fattispecie ritenuta dall’autorità di primo grado.
Il ricorso va pertanto respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr), commisurate all’istruttoria laboriosa e al dispendio causato dall’atteggiamento ostruzionista assunto dall’insorgente.
per questi motivi, visti gli art. 31, 90 cifra 1 LCStr, 3 cpv. 1 ONC e 1 segg. LPContr;
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la decisione impugnata è confermata.
La tassa di giustizia di fr. 300.- e le spese di fr. 200.- sono a carico del ricorrente.
Intimazione a:
Il presidente: Il segretario:
Avvertenza: contro il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni dalla notifica (art. 272 PP).
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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