AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 14.1998.61
Data decisione, Autorità: 28.07.1998, CEF
Incarto n. 14.98.00061
Lugano 28 luglio 1998 B/fc/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cometta, presidente Pellegrini e Chiesa (quest'ultimo in sostituzione del giudice Zali, assente)
segretario:
Baur Martinelli
statuendo sulla procedura fallimentare in via cambiaria dipendente dall’istanza 8 aprile 1998 presentata da
contro
sulla quale istanza la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, con sentenza 4 giugno 1998 ha così deciso:
“1. E` pronunciato il fallimento della ____________________a far tempo da giovedì 4 giugno 1998 alle ore 14.00.
2., 3., 4. omissis.”
Contro questa decisione si è aggravata la __________ con atto di appello 17 giugno 1998 chiedendo l’annullamento del fallimento;
rilevato che la parte appellata non ha presentato osservazioni;
ritenuto in fatto e considerando in diritto
che con pronunciato 4 giugno 1998 la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, ha decretato il fallimento cambiario della __________
che con atto 17 giugno 1998 la __________ ha chiesto l’annullamento del fallimento rilevando di avere raggiunto un accordo con la creditrice e producendo una lettera della __________ datata 17 giugno 1998 (doc. 3) in merito;
che è principio giurisprudenziale e dottrinale indiscusso che, in materia di esecuzione cambiaria, la decisione con cui il giudice accorda o rifiuta il fallimento non è suscettibile di ricorso all’autorità giudiziaria superiore, non permettendo l’art. 189 cpv. 2 LEF di applicare l’art. 174 LEF trattandosi di silenzio qualificato (cfr. CEF 4 luglio 1995 in re B.B. c. A.L. N. SA, 24 settembre 1990 in re T.I. SA c. C. SA, 10 ottobre 1989 in re H.P.K. c. A. SA cons. 1 e 14 luglio 1987 in re B.P. SA c. A.I.E. SA cons. 1; TF (CEF) 11 marzo 1985 in re C. c. P. SA in Rep 1986 p. 33; CEF 14 maggio 1982 in re P. SA c. B. in Rep 1983 p. 141; Amonn / Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, Berna 1997, § 38 n. 42 p. 302; Pierre Robert Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, Losanna 1993; Antoine Favre, Droits des poursuites, Friborgo, 1974 p. 282;
che la soluzione del legislatore va condivisa poichè si innesta sul principio di celerità che caratterizza l’istituto dell’esecuzione cambiaria, atteso che l’escusso può far valere i suoi diritti con l’opposizione al PE e ritenuto che il giudizio di primo grado in materia di rigetto è impugnabile. Contro la declaratoria di fallimento non è dato pertanto un rimedio ordinario di diritto, ma unicamente il ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale (Amonn/Gasser, op. cit. § 38 n. 43 p. 302);
che pertanto l’appello 17 giugno 1998 della __________ va dichiarato irricevibile siccome formalmente improponibile;
che la fallita è rinviata, se del caso, all’istituto della rivocazione del fallimento ex art. 195 LEF, proponibile al Pretore nel periodo intercorrente tra la scadenza dei termini per le insinuazioni dei crediti e la declaratoria di chiusura del fallimento (art. 195 cpv. 2 LEF) nell’ipotesi in cui la fallita provi che tutti i debiti sono stati estinti (art. 195 cpv. 1 n. 1 LEF), oppure ove produca una dichiarazione scritta di tutti i creditori con cui ritirano le loro insinuazioni (art. 195 cpv. 1 n. 2 LEF) o quando sia intervenuto un concordato (art. 195 cpv. 1 n. 3 LEF), ritenuto che in caso di revoca del fallimento, la qui appellante sarà reintegrata nella libera disposizione del suo patrimonio;
che la tassa di giustizia va posta a carico della ricorrente (art. 52 e 61 cpv. 1 OTLEF), mentre non si assegnano indennità alla controparte non avendo presentato osservazioni;
che essendo stato concesso effetto sospensivo parziale, si impone la pronuncia del fallimento, prescindendo dal rinvio al primo giudice per ragioni di ovvia opportunità;
per i quali motivi,
richiamati gli art. 188 e 189 LEF
pronuncia 1. L’appello 17 giugno 1998 della ____________________è irricevibile.
1.1. Di conseguenza è dichiarato il fallimento della __________ a far tempo da
mercoledì 5 agosto 1998 alle ore 14.00.
La tassa di giustizia di Fr. 120.--, è a carico della __________
E' ordinata la pubblicazione dei punti 1. e 1.1. del presente dispositivo sul FUC e FUSC.
Intimazione:
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5.
per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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