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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
14.1998.57
Data decisione, Autorità:
28.07.1998, CEF
Incarto n.
14.98.00057
Lugano
28 luglio 1997
B/FC/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello
composta
dei giudici:
Cometta, presidente
Pellegrini e Chiesa (quest'ultimo in sostituzione del giudice Zali, assente)
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
visto l’appello 2 giugno 1998
nella causa promossa da
patr.
dall'avv. __________
contro
evidenziato
che l’azione ex art. 85a LEF è volta in primo luogo all’accertamento
dell’inesistenza del credito dedotto in esecuzione e solo in via accessoria può
tendere anche all’ordine di far iscrivere all’Ufficio esecuzione, nel registro
delle esecuzioni in corrispondenza di quella topica, la lettera E che
significa estinzione dell’esecuzione (art. 10 del Regolamento sui formulari e
registri da impiegare in tema di esecuzione e fallimento e nella contabilità,
del 5 giugno 1996 (Rform, in RS 281.31);
ritenuto trattarsi
di azione di merito, ancorché accelerata, non impugnabile alla CEF;
rilevato
che l’istanza al Pretore, ancorché richiami l’art. 85a LEF, è costruita in
sostanza sull’art. 85 LEF;
atteso
che comunque non sarebbero stati dati i presupposti per accedere a quanto
richiesto nemmeno ex art. 85 LEF in procedura sommaria;
evidenziato
in via abbondanziale che contrariamente all’assunto pretorile la via dell’art.
85a LEF è data quando vi è un interesse giuridico, come potrebbe essere quando
il quantum del PE fosse suscettibile di pregiudicare ad esempio una domanda di
credito bancario formulata dall’escusso, e vi fossero comunque rischi concreti
di pregiudizio in connessione con domande di informazione ex art. 8a LEF,
contrariamente alle tesi di Jaeger/Walder/Kull/Kottmann (cfr. CEF 15 gennaio
1998 in re M.P: c. S.SA), che considerano solo un caso di applicazione e ne
omettono altri pure meritevoli di approfondimento giudiziale;
preso
atto che con scritto 22 giugno 1998 il patrocinatore di __________ ha ritirato
l’appello;
ritenuto come il gravame
sia così divenuto privo d’oggetto;
rilevato che per
le peculiarità del caso si prescinde dal prelevare la tassa di giustizia,
pronuncia
-
L’appello
2 giugno 1998 di __________, è stralciato dai ruoli per intervenuto ritiro.
-
Non
si preleva la tassa di giustizia.
-
Intimazione:
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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