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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 14.2005.148
Data decisione, Autorità: 02.02.2006, CEF
Titolo: ESecuzione cambiaria. Appello contro la decisione pretorile di non ammissione dell'opposizione.
Incarto n. 14.2005.148
Lugano 2 febbraio 2006 B/sc/lw
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Pellegrini e Walser
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile (esecuzione cambiaria) dipendente dall’opposizione interposta da
AP 1 rappr. dall RA 2
al PE cambiario n. __________ __________ emesso a istanza di
AO 1 rappr. dallo RA 1
opposizione sottoposta, giusta l’art. 181 LEF, con atto 24 ottobre 2005 dell’UE di Lugano al giudizio della Pretura del __________;
sulla quale opposizione __________ con sentenza 12 dicembre 2005 ha così deciso:
“1. L’opposizione interposta __________, __________, al precetto
esecutivo per esecuzione cambiaria n. __________ __________, notificato in
data 18.10.2005, è respinta.
è posta a carico di AP 1, __________, che rifonderà alla
controparte l’importo di fr. 2'500.– a titolo di indennità.”
Sentenza tempestivamente dedotta in appello da __________ che
con atto 20 dicembre 2005 postula in via principale l’annullamento della sentenza
e il rinvio dell’incarto __________ affinché proceda alla citazione di una nuova udienza
di contraddittorio, in via subordinata, l’ammissione dell’opposizione con protesta
di spese e ripetibili e, in via ancor più subordinata, l’ammissione parziale
dell’opposizione e il rigetto per l’importo residuo, con protesta delle relative spese
e ripetibili;
lette le osservazioni 30 dicembre 2005 con cui la parte appellata si oppone all’appello,
protestate spese e ripetibili;
esaminati atti e documenti,
Ritenuto
in fatto:
A. Con PE per esecuzione cambiaria n. __________ del 5/18 ottobre 2005 __________, AO 1 procede contro AP 1 per l’incasso di fr. 242'500.-- oltre interessi al 5% dal 16 settembre 2005, indicando quale titolo di credito: ”Cambiale 30.09.2004 di AP 1 in originale con protesto in forma di atto autentico del 16.09.2005.”
Interposta tempestiva opposizione motivata dall’escussa, l’UE di __________, conformemente all’art. 181 LEF, l’ha sottoposta alla Pretura __________ (doc. A) inviando contestualmente al giudice l’effetto cambiario (doc. B), la motivazione scritta (doc. C e D) e i relativi allegati (doc. da E a O).
B. Effettivamente la procedente fonda la propria pretesa su un vaglia cambiario di fr. 242.500.-- emesso il 30 settembre 2004 dalla AP 1 all’ordine AO 1 (doc. B).
C. All’udienza di contraddittorio è comparsa solo AO 1, la quale ha contestato le allegazioni di controparte contenute nella motivazione dell’opposizione (doc. C e D) e ha preso posizione in merito agli allegati da E a O, producendo i propri documenti da 1 a 7. L’escussa ha eccepito l’estinzione del suo debito.
D. Con sentenza 12 dicembre 2005 la Pretore del __________ non ha ammesso l’opposizione argomentando che i documenti (da E a O), prodotti dall’escussa, dovevano essere prodotti all’udienza di contraddittorio, alla quale la debitrice non è ingiustificatamente comparsa. Ritenendo che i citati documenti sono stati prodotti irritualmente, la prima giudice li ha estromessi dall’incarto, riconoscendo valido l’effetto cambiario e non ammettendo l’eccezione di estinzione del debito in quanto non provata ai sensi dell’art. 182 LEF.
E. Contro la sentenza pretorile si è tempestivamente aggravata la AP 1 con argomentazioni che, se del caso, verranno riprese in seguito.
F. Delle osservazioni della parte appellata si dirà, se del caso, nel seguito.
Considerato
in diritto:
Nel caso in cui una parte non faccia uso della possibilità di esprimersi davanti al giudice sull'opposizione, non presenziando all’udienza di contraddittorio, la decisione viene pronunciata comunque. Essa viene emessa sulla base degli atti inviati al giudice dall’Ufficio esecuzione e delle eventuali motivazioni scritte delle parti (Bauer, op. cit., ibidem, N. 9; Dallèves, Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 2 e 6 ad art. 181).
La censura è corretta. Infatti, dalla documentazione agli atti si evince che con scritto 24 ottobre 2005 __________ ha trasmesso il precetto esecutivo per l'esecuzione cambiaria n. __________ (doc. A) alla Pretura del __________ con allegato il vaglia cambiaria in esame (doc. B), la motivazione scritta all’opposizione con traduzione dal tedesco in italiano (doc. C e D) e gli allegati (doc. E, F, H, L, M e N) con le rispettive traduzioni dal tedesco in italiano (doc. G, I e O). Come ritenuto al precedente considerando, la prima giudice avrebbe pertanto dovuto, nonostante la mancata comparsa dell’escussa all’udienza di contraddittorio, pronunciare la sua decisione tenendo conto anche della motivazione scritta dell’opposizione e dei relativi allegati ritualmente prodotti dall’escussa e altrettanto ritualmente versati all'incarto della Pretura. E' ben vero che l'art. 20 cpv. 2 LALEF, richiamato dalla prima giudice, impone alle parti di produrre in sede di udienza i documenti che suffragano le rispettive tesi, ma -a prescindere dalla prevalenza dei disposti federali su quelli cantonali- la norma vuol porre evidentemente un limite temporale massimo alla produzione di atti nella procedura sommaria, tant'è che essa stessa non concerne i documenti che fossero già stati prodotti unitamente all'istanza scritta, istanza che -nel caso particolare dell'esecuzione cambiaria- è (si può ben dire) sostituita dall'opposizione motivata dell’escusso.
Questo diritto si realizza tuttavia solo quando l’autorità giudiziaria dà ascolto effettivamente alle allegazioni delle parti, le verifica accuratamente e seriamente e le considera nella sua decisione. Questo diritto si riferisce a tutte le allegazioni, documenti e domande della parte formalmente corrette e tempestive, atti al chiarimento del quesito concreto posto in lite (Frank/Sträuli/Messmer, Kommentar zur zürcherischen Zivilprozessordnung, Zurigo 1997, 3. ed., ad § 56 N. 1)
Di conseguenza con l’estromissione arbitraria dall’incarto dell’opposizione motivata dell’escussa ed dei relativi allegati la prima giudice ha violato il diritto di essere sentita della AP 1.
La citata norma procedurale di diritto cantonale art. 142 cpv. 1 lett. b CPC altro non è se non la realizzazione del diritto di essere sentito dedotta dall’art. 29 cpv. 2 Cost., che è principio giurisprudenziale indiscusso (cfr. DTF 96 I 188 cons. 2b, 94 I 109 cons. 5 e 92 I 264; CEF 9.6.2004 in re E.B. c. M.M., CEF 10.5.2000 in re R.T. c. C.T., CEF 27.11.1990 in re W.P.V.A. c. G.SA cons. 1). Tale diritto è di natura essenzialmente formale. La sua violazione determina l’annullamento della decisione impugnata, a meno che l’appellante, le cui motivazioni non sono state ritenute dalla prima giudice, abbia la possibilità di esprimersi in seconda sede e che l’autorità di appello non sia limitata nel suo potere di cognizione. Per l’art. 321 cpv. 1 lett. CPC in sede d’appello è però esclusa la facoltà di addurre nuovi fatti, prove ed eccezioni, per cui in questa sede a AP 1 è preclusa la possibilità di far valere i propri mezzi di difesa.
Nel caso di specie risulta quindi applicabile l’art. 142 cpv. 1 lett. b CPC, per cui ne consegue la declaratoria di nullità della decisione impugnata, per violazione del diritto di essere sentito.
Secondo l’art. 39 cpv. 2 CPC quando il giudice ritiene che la persona non è capace di proporre e di discutere con la necessaria chiarezza la propria causa, la diffida a munirsi entro breve termine di un patrocinatore, con la comminatoria della designazione di un patrocinatore d’ufficio. Per valutare questo aspetto della vertenza il giudice deve fondarsi su elementi concreti (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, art. 39, m. 5; Cocchi/Trezzini, App., art. 39, m. 25).
Nel caso in esame l’appellante non ha affermato di non essere stata in grado di proporre e motivare la sua opposizione, né ciò risulta dalla relativa motivazione rispettivamente dagli allegati inviati all’Ufficio esecuzione e poi trasmessi alla Pretore. Il fatto poi che la causa in esame riguardi la decisione di ammissione dell’opposizione nell’ambito di un’esecuzione cambiaria non implica necessariamente che l’escussa, una società anomina, necessitasse eo ipso di un patrocinatore, ritenuta sia la motivazione dell’opposizione, sia la congruenza degli atti allegati alla stessa e trasmessi alla Pretura. Vi sono infine perplessità nell’applicabilità dell’art. 39 cpv. 2 CPC in una procedura sommaria (Cocchi/Trezzini, op. cit., art. 39 CPC, m. 7).
D’altro canto l’art. 39 cpv. 2 CPC non è d’ausilio alla parte che non compare all’udienza di contraddittorio. L’escussa nel caso concreto non ha asserito di non esservi stata citata, ma ha scelto di non presentarsi (Cocchi/Trezzini, op. cit., ad art. 39 m. 3 e 15). L’incarto è pertanto retrocesso __________ perché proceda ad un nuovo giudizio, tenendo conto della motivazione dell’opposizione e dei relativi allegati, senza necessità di citare nuovamente le parti, l’udienza di contraddittorio non potendosi considerare nulla (art. 181 LEF, art. 20 LALEF; Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 20 LALEF m. 9 e 35).
Tassa di giustizia e indennità seguono la soccombenza (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 326 lett. a e 142 cpv. 1 lett. b CPC, art. 181 LEF e 20 LALEF
pronuncia:
1.1 Di conseguenza la sentenza 12 dicembre 2005 della __________, è annullata.
1.2. L’incarto è retrocesso alla prima giudice perché proceda ad un nuovo giudizio.
La tassa di giustizia di fr. 525.–, già anticipata dall’appellante, è posta a carico di AO 1, la quale rifonderà a AP 1 fr. 3'000.–a titolo di indennità.
Intimazione:
avv. RA 2, __________;
Studio legale RA 1, __________ Comunicazione alla Pretura __________.
terzi implicati
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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