AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 14.1998.51
Data decisione, Autorità: 28.07.1998, CEF
Incarto n. 14.98.00051
Lugano 28 luglio 1998 B/fc/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cometta, presidente Pellegrini e Chiesa (quest'ultimo in sostituzione del giudice Zali, assente)
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sulla causa fallimentare dipendente dall’istanza 17 marzo 1998 presentata da
patr. dallo Studio legale __________
contro
patr. dallo Studio legale __________
sulla quale istanza la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, con sentenza 7 maggio 1998 ha così deciso:
“1. È pronunciato il fallimento di __________ o, a far tempo dal giovedì 7 maggio 1998 alle ore 14.00.
2./3./4. omissis.”
Sentenza tempestivamente dedotta in appello da __________ che con atto 15 maggio 1998 ne postula l’annullamento;
rilevato che con decreto presidenziale 19/20 maggio 1998 all’appello è stato concesso effetto sospensivo parziale;
ritenuto
in fatto: A. Con istanza 17 marzo 1998 la __________ ha chiesto il fallimento di __________ per Fr. 16’848.-- oltre accessori e dedotti eventuali acconti.
B. All’udienza di contraddittorio del 22 aprile 1998 l’escusso non è comparso.
C. L’appellante sostiene di avere concordato con la creditrice, dopo la dichiarazione di fallimento, il pagamento rateale del debito. In seguito a questo accordo la __________ con scritto 15 maggio 1998 ha ritirato la domanda di fallimento (doc. B). In merito alla sua solvibilità l’appellante ha prodotto due precetti esecutivi spiccati contro suoi debitori e 4 fatture ancora scoperte (doc. C), così come un estratto bancario concernente la sua liquidità (doc. D)
Considerato
in diritto: 1. a) Ex art. 174 cpv. 2 n. 3 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo il creditore ha ritirato la domanda di fallimento.
L’autorità giudiziaria superiore può considerare fatti e prove nuovi, subentrati dopo la dichiarazione di fallimento (nova autentici o in senso proprio, ossia “echte nova”, in contrapposizione agli pseudonova, ossia “unechte nova”), solo se risultano adempiuti i presupposti elencati all’art. 174 cpv. 2 n. 1-3 LEF. I nova autentici non vengono considerati d’ufficio, ma è il debitore che li deve espressamente far valere e provare con documenti, sempre che renda verosimile la sua solvibilità. Questa considerazione dei nova in senso proprio da parte dell’autorità giudiziaria superiore ha come scopo di evitare fallimenti senza senso di debitori ancora solvibili. La solvibilità può tra l’altro essere determinata ricorrendo al concetto opposto di insolvibilità, concetto noto nella LEF. L’illiquidità deve essere oggettiva. Essa deve impedire al debitore di tacitare i suoi creditori alla scadenza dei loro crediti. Non deve infatti trattarsi di una difficoltà passeggera, il debitore deve bensì trovarsi per un periodo indeterminato in questa situazione. Un indizio di insolvibilità può emergere dal numero e dal valore delle esecuzioni pendenti, così come pure da eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di fallimento in esame. Anche il fatto di non esser in grado di pagare modesti importi indica insolvibilità. La solvibilità deve essere resa verosimile sulla base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti, estratti bancari, contratti di credito ecc., mentre semplici dichiarazioni del debitore sono insufficienti. Dal debitore viene inoltre pretesa la produzione, già con l’atto di appello, di estratti dell’Ufficio di esecuzione. La questione della solvibilità influenza infatti pure la decisione sulla concessione dell’effetto sospensivo (Amonn/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, Berna 1997, § 37 n. 58 p. 294, § 38 n. 14 p. 305; Jürgen Bronimann, Novenrecht und Weiterziehung des Entscheides des Konkursgerichtes gemäss Art. 174 E SchKG, p. 446 ss. in Festschrift H.U. Walder, Recht- und Rechtsdurchsetzung, Zurigo 1994).
b) In casu l’appellante ha prodotto una dichiarazione 15 maggio 1998 del rappresentante legale della creditrice, con cui è stato ritirata la domanda di fallimento (doc. B).
Essendo il ritiro della domanda di fallimento avvenuto dopo la dichiarazione di fallimento 7 maggio 1998 trattasi di un fatto nuovo in senso proprio, per cui il debitore deve rendere verosimile la sua solvibilità.
Le domande di esecuzione prodotte dall’appellante così come le diverse fatture non costituiscono tuttavia riscontri oggettivi atti a rendere verosimile l’attuale situazione finanziaria dell’appellante, atteso che le due domande di esecuzione non attestano in alcun modo che gli importi ivi richiesti costituiscono crediti effettivi e sollecitamente monetizzabili dell’appellante e che le fatture emesse dal debitore non recano alcuna firma dai loro destinatari quale riconoscimento dei loro debiti.
D’altro canto l’estratto della posizione globale dell’appellante in franchi svizzeri per il 18 maggio 1998 (doc. D) appare, così come formulato, privo di riscontri affidabili. In particolare esso reca unicamente il timbro ”__________ ” e nessuna firma, mentre affinché tale estratto raggiunga il grado richiesto dall’art. 174 cpv. 2 LEF, occorre che la situazione al momento della dichiarazione di fallimento sia allestita e firmata dalla banca. __________ non ha d’altronde prodotto con l’atto di appello un estratto risp. una dichiarazione dell’Ufficio di esecuzione concernente l’esistenza risp. l’inesistenza di esecuzioni a suo carico, atti a dimostrare che non vi sono esecuzioni in corso giunte allo stadio del pignoramento o della comminatoria di fallimento.
Abbondanzialmente si osserva che l’appellante deve rendere verosimile la sua solvibilità e che non è sufficiente rendere verosimile che non vi sia manifesta insolvenza.
Di conseguenza ne va dichiarato il fallimento.
Non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 1 OTLEF).
Per questi motivi,
richiamati gli art. 171, 172 e 174 LEF
pronuncia: 1. L’appello 15 maggio 1998 di __________, è respinto.
1.1 Di conseguenza è dichiarato il fallimento di __________, a far tempo da
mercoledì 5 agosto 1998, alle ore 14.00
La tassa di giustizia di Fr. 120.--, già anticipata da __________, resta a suo carico.
E` ordinata la pubblicazione dei punti 1. e 1.1. del presente dispositivo sul FUC e sul FUSC.
Intimazione:
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster