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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 14.1998.45
Data decisione, Autorità: 24.06.1998, CEF
Incarto n. 14.98.00045
Lugano 24 giugno 1998 B/fc/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cometta, presidente Pellegrini e Zali
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sulla causa fallimentare diepndente dall’istanza 24 febbraio 1998 presentata da
contro
sulla quale istanza la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, con sentenza 20 aprile 1998 ha così pronunciato:
“1. È pronunciato il fallimento di __________, a far tempo da lunedì __________, alle ore 16.00.
2./3./4. omissis”
Sentenza tempestivamente dedotta in appello il 27 aprile 1998 da __________ che ne postula l’annullamento;
richiamato il decreto presidenziale 29 aprile/5 maggio 1998 che ha accordato all’appello effetto sospensivo parziale;
ritenuto
in fatto: A. Con istanza 24 febbraio 1998 la __________ ha chiesto il fallimento di __________ per Fr. 2’270.-- oltre accessori e dedotti eventuali acconti.
B. All’udienza di contraddittorio del 18 marzo 1998 l’escusso non è comparso.
C. L’appellante adduce di avere saldato il suo debito prima della declaratoria di fallimento, producendo una lettera 22 aprile 1998 della creditrice in cui quest’ultima conferma che l’esecuzione in esame è stata saldata (doc. B).
D. La creditrice non ha formulato osservazioni.
Considerato
in diritto: 1. Giusta l'art. 172 n. 3 LEF il giudice rigetta la domanda di fallimento quando il debitore provi con documenti che il debito, compreso gli interessi e le spese, è stato estinto.
Per l'art. 174 cpv. 1 LEF la decisione del giudice del fallimento può essere deferita all’autorità giudiziaria superiore entro dieci giorni dalla notificazione. Le parti possono avvalersi di fatti nuovi, se questi si sono verificati anteriormente alla decisione di prima istanza.
L’appellante ha sostenuto per la prima volta in sede d’appello, e le sue allegazioni sono rimaste incontestate, di aver saldato il suo debito prima della declaratoria di fallimento, producendo la citata dichiarazione della creditrice, che ha confermato il saldo dell’esecuzione in esame. Di conseguenza il fallimento va annullato ex art. 174 cpv. 1 LEF.
La tassa di giustizia è posta a carico dell’appellante, non essendo comparsa avanti al primo giudice, in ambo le sedi (art. 49 OTLEF).
Non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 1 OTLEF).
Le spese dell’Ufficio fallimenti sono caricate all’appellante.
Per questi motivi,
richiamati gli art. 171, 172 e 174 LEF
pronuncia: I. L’appello 27 aprile 1998 di __________, è accolto e di conseguenza il giudizio di prima sede è così riformato:
“1. La dichiarazione di fallimento __________pronunciata dalla Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, inc. __________, nei confronti di __________, è annullata.
La tassa di giustizia di prima sede di fr. 80.--, da anticipare come di rito, è posta a carico di __________.
Le spese dell’Ufficio dei fallimenti di Lugano, da anticipare come di rito, sono poste a carico di __________.”
II. La tassa di giustizia di Fr. 120.-- del presente giudizio, già anticipata dall’appellante, resta a suo carico.
III. Intimazione a: - __________
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il Presidente: La segretaria:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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