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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 14.1998.43
Data decisione, Autorità: 21.04.1998, CEF
Incarto n. 14.98.00043
Lugano 21 aprile 1998/FC/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cometta, presidente, Pellegrini e Zali
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza di fallimento 20 febbraio 1998 da
contro
rappr. dall'amministratore unico 6
richiamata la sentenza 3 aprile 1998 della Pretore del Distretto di Lugano;
preso atto del "ricorso" 14 aprile 1998 di ____________________
ritenuti gli estremi per decidere con breve motivazione ex art. 313bis CPC;
considerato
in fatto e in diritto
che con sentenza 3 aprile 1998 la Pretore del Distretto di Lugano ha dichiarato il fallimento di __________ sulla base del precetto esecutivo n. __________ del 9/13 ottobre 1997 - divenuto definitivo ed esecutorio, non essendo stata interposta opposizione - e della comminatoria di fallimento 29 dicembre 1997, atti esecutivi notificati entrambi all'amministratore unico __________
che con tempestivo atto 14 aprile 1998 __________ si è aggravata contro il giudizio pretorile, formulando la seguente "richiesta e motivazione", con la precisazione che "facciamo ricorso nei termini prescritti dalla legge" e "il tutto a costo e risarcimento della __________ ":
"1. La ricorrente è incompetente in materia e utilizza il suo diritto di incompetenza. Se in questa richiesta ci fossero errori formali preghiamo di indicarci la forma esatta con indicazione degli articoli di legge ed inviarci in fotocopia suddetti articoli.
Nel senso dell'art. 193 e 293 LEF pretendiamo l'annullamento del fallimento o un contratto di carenza di beni.
Chiediamo assistenza di diritto legale ed effetto sospensivo dell'intimazione";
che il gravame è ricevibile, le formalità dell'atto d'appello essendo state in sostanza ossequiate;
che la decisione del giudice del fallimento può essere deferita all'autorità giudiziaria superiore entro dieci giorni dalla notificazione, ritenuto che le parti possono avvalersi di fatti nuovi, se questi si sono verificati anteriormente alla decisione di prima istanza (art. 174 cpv.1 LEF);
che l'autorità giudiziaria superiore può annullare la dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo (art. 174 cpv.2 LEF):
il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto;
l'importo dovuto è stato depositato presso l'autorità giudiziaria superiore a disposizione del creditore; o che
il creditore ha ritirato la domanda di fallimento;
che in sede di appello è esclusa la facoltà di addurre nuovi fatti, prove ed eccezioni (art. 321 cpv.1 lett.b CPC, applicabile per il rinvio dell'art. 25 LALEF, con i limiti imposti dall'art. 22 cpv.4 LALEF) che non rientrino nelle ipotesi previste dall'art. 174 LEF;
che i soli nova o pseudonova proponibili presuppongono che il debitore renda verosimile la sua solvibilità e provi per mezzo di documenti che il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto o che l'importo dovuto è stato depositato presso l'autorità giudiziaria superiore a disposizione del creditore o che il creditore ha ritirato la domanda di fallimento;
che il giudizio d'appello sarà quindi fondato nel caso di specie sui documenti prodotti avanti il primo giudice, l'escussa non allegando l'insorgenza di nova, a prescindere in siffatta evenienza dalla carenza del presupposto della verosimiglianza della sua solvibilità;
che l'escussa non ha dimostrato di aver estinto il debito, compresi gli interessi e le spese, prima della declaratoria di decozione (pseudonovum) e nemmeno successivamente (novum);
che l'escussa non prova di aver depositato l'importo dedotto in esecuzione presso l'autorità giudiziaria superiore a disposizione del creditore e nemmeno sostiene che la precettante abbia ritirato la domanda di fallimento;
che il giudizio pretorile è fondato sul precetto esecutivo divenuto esecutorio e sulla successiva comminatoria di fallimento ed è pertanto conforme al diritto esecutivo;
che la fallita è rinviata, se del caso, all'istituto della revoca del fallimento ex art. 195 LEF, proponibile al pretore nel periodo intercorrente tra la scadenza dei termini per le insinuazioni dei crediti e la declaratoria di chiusura del fallimento (art. 195 cpv.2 LEF) nell'ipotesi in cui la fallita provi che tutti i debiti sono stati estinti (art. 195 cpv.1 n.1 LEF), oppure ove produca una dichiarazione scritta di tutti i creditori con cui ritirano le loro insinuazioni (art. 195 cpv.1 n.2 LEF) o quando sia intervenuto un concordato (art. 195 cpv.3 LEF), ritenuto che in caso di revoca del fallimento, la qui appellata sarà reintegrata nella libera disposizione del suo patrimonio;
che l'art. 193 LEF (riferito all'istituto dell'eredità giacente) come pure l'art. 293 LEF (relativo alla procedura concordataria), richiamati dall'appellante, sono manifestamente inconferenti in sede di impugnazione ex art. 174 LEF;
che il gravame della ditta __________ va respinto, con il carico della tassa di giustizia all'appellante (art. 52 e 61 cpv.1 OTLEF) e senza assegnare indennità alla controparte cui non è stato trasmesso l'atto d'appello per le osservazioni;
che, non essendo stato concesso l'effetto sospensivo, gli effetti della declaratoria di decozione restano quelli fissati nel giudizio pretorile, con momento determinante indicato nel 3 aprile 1998 alle ore 14.00;
richiamati gli art. 174 LEF; 22 e 25 LALEF; 313bis CPC;
PRONUNCIA
L'appello 14 aprile 1998 della ditta __________, è respinto.
La tassa di giustizia in Fr. 120.--, da anticipare dall'appellante, resta a carico della ditta __________.
Intimazione a: __________
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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