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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 14.1998.42
Data decisione, Autorità: 29.05.1998, CEF
Incarto n. 14.98.00042
Lugano 29 maggio 1998 /FA/fc/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cometta, presidente Pellegrini e Zali
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo nella causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 10 marzo 1997 da
patr. dall'avv. __________
contro
patr. dall'avv. __________
tendente ad ottenere il fallimento di __________ sulla base della comminatoria di fallimento 31 gennaio 1997 emessa dall'UEF di Mendrisio;
sulla quale istanza il Segretario assessore della Pretura di Mendrisio-Sud con sentenza 2 aprile 1998 ha così deciso:
“1. E' pronunciato il fallimento __________, a far tempo da oggi alle ore 14.00.
Sono ordinate le comunicazioni e le pubblicazioni di rito.
La tassa di giustizia, comprensiva delle spese, in fr. 60.--, è posta a carico della massa fallimentare"
Sentenza dedotta tempestivamente in appello da __________ che con atto 9 aprile 1998 ha postulato l'annullamento della dichiarazione di fallimento;
con osservazioni 11 maggio 1998 la parte appellata non si è opposta alla revoca del fallimento;
rilevato che con decreto presidenziale 16/20 aprile 1998 è stato accordato effetto sospensivo parziale all'appello;
ritenuto
in fatto:
A. In data 31 gennaio 1997 l'UEF di Mendrisio ha emesso una comminatoria di fallimento nell'esecuzione n. __________ promossa da __________ nei confronti di __________, a cui è stata notificata il 10 febbraio 1997.
B. Sulla base della citata comminatoria e dell'istanza di fallimento 10 marzo 1997 il Segretario assessore della Pretura di Mendrisio Sud ha pronunciato, in data 2 aprile 1998, il fallimento di __________ i.
C. Con ricorso 9 aprile 1998 __________ postula l'accertamento di nullità della comminatoria di fallimento e l'annullamento della dichiarazione di fallimento. Egli riunisce nello stesso atto due gravami che competono alla CEF, uno quale autorità di vigilanza, l'altro quale seconda istanza giudiziaria.
Per quel che riguarda la dichiarazione di fallimento __________ sostiene di aver completamente tacitato il creditore istante e di aver reperito ultimamente un'importante somma che permetterebbe di far fronte agli impegni più importanti dell'azienda.
D. Con osservazioni 11 maggio 1998 la controparte non si è opposta all'annullamento del fallimento.
Considerato
in diritto: 1. a) Ex art. 174 cpv. 2 n. 1 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto.
L’autorità giudiziaria superiore può considerare fatti e prove nuovi, subentrati dopo la dichiarazione di fallimento (nova autentici o in senso proprio, ossia “echte nova”, in contrapposizione agli pseudonova, ossia “unechte nova”), solo se risultano adempiuti i presupposti elencati all’art. 174 cpv. 2 n. 1-3 LEF. I nova autentici non vengono considerati d’ufficio, ma è il debitore che li deve espressamente far valere e provare con documenti, sempre che renda verosimile la sua solvibilità. Questa considerazione dei nova in senso proprio da parte dell’autorità giudiziaria superiore ha come scopo di evitare fallimenti senza senso di debitori ancora solvibili. La solvibilità può tra l’altro essere determinata ricorrendo al concetto opposto di insolvibilità, concetto noto nella LEF. L’illiquidità deve essere oggettiva. Essa deve impedire al debitore di tacitare i suoi creditori alla scadenza dei loro crediti. Non deve infatti trattarsi di una difficoltà passeggera, il debitore deve bensì trovarsi per un periodo indeterminato in questa situazione. Un indizio di insolvibilità può emergere dal numero e dal valore delle esecuzioni pendenti, così come pure da eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di fallimento in esame. Anche il fatto di non esser in grado di pagare modesti importi indica insolvibilità. La solvibilità deve essere resa verosimile sulla base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti, estratti bancari, contratti di credito ecc., mentre semplici dichiarazioni del debitore sono insufficienti. Dal debitore viene inoltre pretesa la produzione, già con l’atto di appello, di estratti dell’Ufficio di esecuzione. La questione della solvibilità influenza infatti pure la decisione sulla concessione dell’effetto sospensivo (Amonn/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, Berna 1997, § 37 n. 58 p. 294, § 38 n. 14 p. 305; Jürgen Bronimann, Novenrecht und Weiterziehung des Entscheides des Konkursgerichtes gemäss Art. 174 E SchKG, p. 446 ss. in Festschrift H.U. Walder, Recht- und Rechtsdurchsetzung, Zurigo 1994).
b) In casu l’appellante ha prodotto due dichiarazioni del creditore datate 9 e 14 aprile (doc. B e G) in cui viene confermato il pagamento del credito posto in esecuzione oltre agli interessi maturati.
Essendo il pagamento avvenuto dopo la dichiarazione di fallimento 2 aprile 1998, trattasi di un fatto nuovo in senso proprio, per cui il debitore deve rendere verosimile la sua solvibilità.
Dalla documentazione prodotta si evince che sono in corso delle trattative per il risanamento della ditta di ____________________Nulla di concreto è stato però provato e il lungo tempo trascorso dall'inoltro del gravame senza che il fallito abbia potuto sostanziare l'avverarsi degli avvenimenti prospettati non parla certo a favore della solvibilità di __________ Egli ha poi omesso di produrre l'estratto UEF a lui riferito. La sua solvibilità non può quindi per nulla essere considerata verosimile.
Di conseguenza ne va dichiarato il fallimento.
Non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 1 OTLEF).
Per questi motivi,
richiamati gli art. 171, 172 e 174 LEF
pronuncia: 1. Il ricorso [recte:appello] 9 aprile 1998 di __________, è respinto.
1.1 Di conseguenza è dichiarato il fallimento di __________, a far tempo da __________ alle ore 14.00.
La tassa di giustizia di Fr. 90.--, già anticipata da __________ resta a suo carico.
E` ordinata la pubblicazione dei punti 1. e 1.1. del presente dispositivo sul FUC e sul FUSC.
Intimazione:
– __________
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Mendrisio-Sud.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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