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Il (tentato) suicidio costituisce infortunio assicurato soltanto se è stato commesso in stato di totale incapacità di discernimento. Se l'assicurato ha cagionato il sinistro intenzionalmente, l'assicuratore non è responsabile. Tentato suicidio commesso scientemente,perciò non ha diritto ad indennità | Omnilex