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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 14.1998.40
Data decisione, Autorità: 09.03.1999, CEF
Incarto n. 14.98.00040
Lugano 9 marzo 1999/FA/fc/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cometta, presidente Pellegrini e Zali
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo nella causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 2 febbraio 1998 da
patr. dall'avv. __________
contro
patr. dall'avv. __________
tendente ad ottenere il rigetto definitivo dell’opposizione interposta al PE n. __________ del 12/13 gennaio 1998 dell’UE di Lugano;
sulla quale istanza il Segretario assessore della Pretura di Lugano con sentenza 31 marzo 1998 ha così deciso:
“1. L’istanza è accolta e di conseguenza l'opposizione interposta al precetto esecutivo in esame è respinta in via definitiva per l'importo di fr. 158'485.35 oltre interessi al 5% dal 15.9.1997 e per fr. 151'598.85 oltre interessi al 5% dal 15.12.1997.
Sentenza dedotta tempestivamente in appello da __________ che con atto 7 aprile 1998 ha postulato la reiezione dell’istanza, protestate spese e ripetibili;
con osservazioni 7 maggio 1998 la parte appellata si è opposta al gravame, con protesta di spese e ripetibili;
ritenuto
in fatto:
A. Il 12/13 gennaio 1998 l'UE di Lugano ha emesso nei confronti di __________ il PE n. __________ per l'importo di fr. 158'588.80 oltre interessi al 5% dal 15.9.1997 e fr. 151'598.85 oltre interessi al 5% dal 15.12.1997, quale titolo di credito risulta "decreto arbitrale del 3 luglio 1997". La dicitura "__________" sta a indicare il creditore. L'escusso ha interposto tempestiva opposizione, il procedente ne ha chiesto il rigetto provvisorio al Pretore.
B. __________, che ha inoltrato l'istanza di rigetto, fonda la sua pretesa sul citato decreto arbitrale (doc. B) e sull'atto di cessione 6/7 dicembre 1997 con il quale __________ gli ha ceduto le pretese vantate nei confronti di __________ a dipendenza del decreto arbitrale (doc. C).
C. All'udienza di contraddittorio l'escusso ha fatto valere che sul PE risulterebbe quale creditrice una società semplice, priva di personalità giuridica e comunque diversa dall'istante nella procedura di rigetto. Il rigetto definitivo sarebbe comunque escluso, visto che sul decreto arbitrale non risulta il nome di __________. Il tasso di cambio indicato, poi, non sarebbe corretto, ritenuto che determinante sarebbe la data della domanda di esecuzione. A norma del lodo in esame non sarebbero dovuti interessi.
A mente di __________, sul PE l'indicazione dello studio legale varrebbe unicamente quale indirizzo del creditore. La conversione, a norma del decreto arbitrale, sarebbe dovuta avvenire alla scadenza delle singole rate. L'esclusione della corresponsione degli interessi non si estenderebbe anche agli interessi moratori, che sarebbero comunque dovuti.
D. Con sentenza 31 marzo 1998 il Segretario assessore della Pretura di Lugano ha accolto l'istanza argomentando che l'indicazione sul PE ha senz'altro consentito a __________ di riconoscere il vero creditore. Il decreto arbitrale stabilisce poi che la conversione in franchi deve avvenire alla scadenza delle singole rate; da quel momento devono essere accordati gli interessi di mora, non esclusi dal lodo arbitrale.
E. Contro la sentenza pretorile si è tempestivamente aggravato __________ postulando la reiezione dell'stanza di rigetto definitivo e riconfermandosi, in sostanza, nelle argomentazioni sollevate in precedenza. Il decreto arbitrale stabilisce che la conversione in franchi avvenga sulla base del cambio del giorno in cui gli importi pattuiti verranno pagati. Non essendo stato pagato alcunché, il tasso di cambio applicabile sarebbe quello del giorno di avvio della procedura esecutiva; momento in cui inizierebbero a decorrere gli interessi di mora.
F. Con osservazioni 7 maggio 1998 __________ si è opposto al gravame e ha prodotto copia della domanda di esecuzione 7 gennaio 1998 da lui inviata all'UE di Lugano. La sua qualità di creditore non avrebbe potuto sfuggire all'escusso né causargli incertezze. A norma dell'art. 170 cpv. 1 CO il cessionario beneficia di tutti i privilegi di cui disponeva il cedente, ivi compresa la possibilità di ottenere il rigetto definitivo dell'opposizione. Per il resto ha ribadito la correttezza della sentenza di prima istanza.
Considerato
in diritto
Secondo l'art. 20 cpv. 2 LALEF "all'udienza le parti possono esporre le loro domande, le eccezioni d'ordine e di merito e dovranno produrre, sotto pena di perenzione, i documenti che suffragano le rispettive ragioni e che non fossero già stati prodotti unitamente all'istanza scritta". In appello è esclusa la produzione di nuovi documenti (cfr. art. 321 cpv. 1 lett. b CPC; Flavio Cometta, Il rigetto provvisorio dell'opposizione nella prassi giudiziaria ticinese in Rep 1989, p. 333). La copia della domanda di esecuzione prodotta da __________ con le osservazioni deve quindi essere estromessa dall'incarto e non venir considerata.
Il giudice del rigetto accerta d'ufficio ed in ogni stadio di causa (quindi anche in sede di appello) se la sentenza prodotta costituisce un titolo di rigetto definitivo e se vi è identità fra il creditore, il debitore e il credito indicati nel precetto esecutivo e nell'istanza con il creditore, il debitore ed il credito di cui alla sentenza (cfr. BlSchK 1970 p.85 n. 23).
Gli atti esecutivi in cui una parte è indicata in modo poco chiaro o equivoco sono in principio nulli; tuttavia se la carente designazione consente di riconoscere il vero creditore o debitore, l'atto manchevole va sanato mediante rettifica e l'esecuzione continuata per prevalenti ragioni di economia processuale, la sanzione della nullità costituendo per certo formalismo eccessivo (cfr. Cometta, op. cit., p. 343 e giurisprudenza ivi citata; DTF 114 III 62 ss.; Rep 1968 p. 322).
A titolo abbondanziale si rileva che nemmeno l'esame della domanda di esecuzione prodotta con le osservazioni avrebbe modificato i termini della questione. Determinante è il tenore della comunicazione giunta al debitore e non la responsabilità dell'errore. L'appellato avrebbe dovuto attivarsi introducendo un ricorso ex art. 17 LEF contro l'emanazione del PE.
Tassa di giustizia e indennità seguono la soccombenza (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF).
Per i quali motivi,
richiamato l'art. 69 LEF
pronuncia
I L’appello 7 aprile 1998 di __________, è accolto.
Di conseguenza la sentenza 31 marzo 1998 del Segretario assessore della Pretura di Lugano è così riformata:
"1. L'istanza 2 febbraio 1998 ____________________ è respinta.
II. La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 525.--, già anticipata dall’appellante, è posta a carico di __________, che rifonderà a __________ fr. 1'200.-- a titolo di indennità.
III. Intimazione: - __________
Comunicazione alla Pretura di Lugano
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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