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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 14.1998.38
Data decisione, Autorità: 04.06.1998, CEF
Incarto n. 14.98.00038
Lugano 4 giugno 1998 B/fp/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, vicepresidente Zali e Chiesa (quest'ultimo in sostituzione del presidente giudice Cometta, astenutosi)
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sulla causa fallimentare promossa con istanza 17 marzo 1998 presentata da
__________ rappr. dal __________
contro
patr. dall'avv. __________
sulla quale istanza il Pretore di Bellinzona con sentenza 23 marzo 1998 ha
così pronunciato:
“1. È pronunciato il fallimento del signor __________ a.
1.1. Il fallimento ha effetto alle ore 14.00 del 23 marzo 1998.
2./3./4. omissis”
Sentenza tempestivamente dedotta in appello da __________ che con atto 31 marzo 1998 ha chiesto che venga annullata la decisione di fallimento e decretata la nullità dell’istanza di fallimento 17 marzo 1998 presentata __________, con protesta di spese e ripetibili;
con osservazioni 17 aprile 1998 la parte appellata si è opposta al gravame, protestate spese e ripetibili;
rilevato che con ordinanza presidenziale 2/7 aprile 1998 all’appello è stato concesso effetto sospensivo parziale;
ritenuto
in fatto:
A. Con istanza 17 marzo 1998 __________ ha chiesto il fallimento di __________ fondando la sua richiesta sulla sentenza 6 marzo 1998 di questa Camera, quale Autorità giudiziaria superiore dei concordati, con cui è stato accolto l’appello __________ e riformato il giudizio di prima sede, nel senso che la domanda 16/22 dicembre 1997 di __________ di seconda proroga della moratoria concordataria è stata respinta e revocata la moratoria concessagli il 22 gennaio 1997.
B. Con decisione 23 marzo 1998 il Pretore del Distretto di Bellinzona, ritenuto che sull’istanza di fallimento ex art. 309 LEF il giudice pronuncia senza obbligo di contraddittorio, ha pronunciato il fallimento di __________
C. Contro la sentenza pretorile si è tempestivamente aggravato __________ argomentando che l’istanza 17 marzo 1998 è stata presentata su carta intestata della succursale di __________ dell’__________ sottoscritta da __________ funzionari dell’istituto, ai quali non compete alcun potere di rappresentanza per la succursale e tanto meno per la sede principale. Qualora una persona giuridica è parte in una procedura, lo ius postulandi che le compete può venire esercitato esclusivamente dagli organi statutari (o quanto meno di fatto) della società. Nel caso di specie i __________ non rientrano nel novero degli organi (statutari o di fatto) __________ né possono venire considerati patrocinatori in grado di assicurare alla banca una valida rappresentanza processuale ex art. 64 e 64bis CPC. Addirittura non compete loro nessun potere di rappresentanza iscritto a RC relativo alla succursale di __________ rispettivamente alla sede principale di __________.
L’appellante ha poi eccepito la nullità della precedente procedura concernente la proroga di ulteriori 12 mesi della moratoria concordataria in un primo tempo concessagli, il relativo atto di appello essendo stato non solo presentato dal __________ per il Ticino in rappresentanza della succursale di __________, ma tale atto essendo anche stato sottoscritto da due consulenti giuridici interni all‘istituto di credito, nemmeno loro organi della banca, ai quali comunque non compete nessun potere di rappresentanza iscritto a RC con riferimento alla succursale di __________ o alla sede principale di __________.
D. Delle osservazioni __________ si dirà, se del caso, in seguito.
Considerato
in diritto:
a) Ex art. 174 cpv. 1 LEF la decisione del giudice del fallimento può essere deferita all’autorità giudiziaria superiore entro dieci giorni dalla notificazione. Le parti possono avvalersi di fatti nuovi, se questi si sono verificati anteriormente alla decisione di prima istanza. Trattasi di prove e fatti, già esistenti anteriormente alla decisione di prima sede, che non essendo stati presentati per qualsivoglia motivo, possono essere fatti valere illimitatamente in sede di impugnazione (Amonn/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, Berna 1997, § 36 n. 57 p. 293).
b) Ex art. 97 n. 4 CPC l’indagine giudiziale sulla legittimazione dei rappresentanti di una parte deve avere luogo solo se il giudice ha motivo di dubbio.
c) La persona giuridica esercita la capacità processuale tramite gli organi autorizzati a rappresentarla (art. 54/55 CC). Finché il tribunale o la controparte non giunge a conoscenza di una modifica dei rapporti di rappresentanza, determinante è l’iscrizione a Registro di commercio (Sträuli/Messmer, Kommentar zur Zürcherischen Zivilprozessordnung, Zurigo 1982, § 27/28 n. 4 p. 58/59)
Ex art. 718a cpv. 1 CO le persone autorizzate a rappresentare la società possono fare, in nome di essa, tutti gli atti conformi al fine sociale.
d) L’istanza di fallimento 17 marzo 1998 è stata sottoscritta dai due procuratori . Dall’estratto del Registro di commercio del Canton Zurigo, prodotto dall’ validamente ex art. 174 cpv. 1 LEF con le osservazioni all’appello, trattandosi di prova già esistente anteriormente alla decisione di fallimento, risulta che __________ e __________ sono iscritti a RC, quali procuratori con procura collettiva e diritto di firma a due, dal 23 febbraio 1998 risp. dall’11 marzo 1998 (doc. 2), ossia anteriormente all’istanza di fallimento. L’iscrizione è riferita alla sede centrale __________ di o, per cui il loro potere di rappresentanza copre anche le succursali della banca. Pertanto, contrariamente a quanto sostenuto dall’appellante, la procedura di fallimento è stata promossa con un’istanza sottoscritta da due procuratori validamente legittimati a rappresentare l’ e le sue succursali.
D’altro canto le argomentazioni di __________ in merito alla pretesa nullità della precedente procedura concernente la proroga della moratoria concordataria sono improponibili in questa sede. L’appellante avrebbe infatti, se del caso, dovuto proporle in sede di ricorso contro la relativa sentenza 6 marzo 1998 di questa Camera.
Essendo stato concesso l’effetto sospensivo parziale, si impone la dichiarazione di fallimento di __________.
Tassa di giustizia e indennità seguono la soccombenza (art. 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 171 e 174 cpv. 1 LEF
pronuncia
1.1. Di conseguenza è pronunciato il fallimento di __________, a far tempo da
venerdì 5 giugno 1998 alle ore 14.00.
La tassa di giustizia di Fr. 90.--, già anticipata dall’appellante, è a carico di __________, che rifonderà __________ Fr. 100.--a titolo di indennità.
E` ordinata la pubblicazione dei punti 1. e 1.1. del presente dispositivio sul FUC e sul FUSC.
Intimazione:
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il vicepresidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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