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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 14.1998.37
Data decisione, Autorità: 22.05.1998, CEF
Incarto n. 14.98.00037
Lugano 22 maggio 1998 B/fc/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cometta, presidente Pellegrini e Zali
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo nella procedura fallimentare dipendente dall’istanza 18 febbraio 1998
presentata da
contro
patr. dall'__________
sulla quale istanza la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, con sentenza 20 marzo 1998 ha così deciso:
“1. È pronunciato il fallimento ____________________a far tempo da venerdì 20 marzo 1998, alle ore 14.00.
2./3./4. omissis”
Sentenza tempestivamente dedotta in appello il 27 marzo 1998 da __________ che ne postula l’annullamento;
richiamato l’ordinanza presidenziale 31 marzo /3 aprile 1998 che ha accordato all’appello effetto sospensivo parziale;
ritenuto
in fatto: A. Con istanza 18 febbraio 1998 la __________ ha chiesto il fallimento di __________ per Fr. 3’280.-- oltre accessori e dedotti eventuali acconti.
B. All’udienza di contraddittorio dell’11 marzo 1998 l’escussa non è comparsa.
C. L’appellante adduce di avere saldato completamente il suo debito prima della declaratoria di fallimento, avendo versato alla creditrice il 18 marzo 1998 l’importo di complessivi Fr. 3’573.50, ed ha prodotto una ricevuta della __________ in tal senso (doc. C).
D. La creditrice non ha formulato osservazioni.
Considerato
in diritto: 1. Giusta l'art. 172 n. 3 LEF il giudice rigetta la domanda di fallimento quando il debitore provi con documenti che il debito, compreso gli interessi e le spese, è stato estinto.
Per l'art. 174 cpv. 1 LEF la decisione del giudice del fallimento può essere deferita all’autorità giudiziaria superiore entro dieci giorni dalla notificazione. Le parti possono avvalersi di fatti nuovi, se questi si sono verificati anteriormente alla decisione di prima istanza.
L’appellante adduce per la prima volta in sede d’appello, di aver saldato il suo debito prima della declaratoria di fallimento. A sostegno del suo assunto liberatorio ha prodotto quanto indicato nella narrativa fattuale sub C. Questo documento costituisce prova sufficiente dell’avvenuto pagamento ante declaratoria di decozione: il fallimento va quindi annullato ex art. 174 cpv. 1 LEF.
La tassa di giustizia è posta a carico dell’appellante, non essendo comparsa avanti al primo giudice, in ambo le sedi (art. 49 OTLEF).
Non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 1 OTLEF).
Le spese dell’Ufficio fallimenti sono caricate all’appellante.
Per questi motivi,
richiamati gli art. 171, 172 e 174 LEF
pronuncia: I. L’appello 27 marzo 1998 di __________, è accolto e di conseguenza il giudizio di prima sede è così riformato:
“1. La dichiarazione di fallimento 20 marzo 1998 pronunciata dalla Pretore del Distretto d Lugano, Sezione 5, inc. __________, nei confronti __________, è annullata.
La tassa di giustizia di prima sede di fr. 80.--, da anticipare come di rito, è posta a carico __________
Le spese dell’Ufficio dei fallimenti di Lugano, da anticipare come di rito, sono poste a carico __________.”
II. La tassa di giustizia di Fr. 120.-- del presente giudizio, già anticipata dall’appellante, resta a suo carico.
III. Intimazione a: - __________
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il Presidente: La segretaria:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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