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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 14.1998.34
Data decisione, Autorità: 29.05.1998, CEF
Incarto n. 14.98.00034
Lugano 29 maggio 1998 B/fc/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cometta, presidente Pellegrini e Zali
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sulla causa fallimentare dipendente dall’istanza 19 febbraio 1998 presentata da
contro
patr. dallo Studio legale __________
sulla quale istanza la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, con sentenza 20 marzo 1998 ha così deciso:
“1. È pronunciato il fallimento della __________ a far tempo da venerdì 20 marzo 1998 alle ore 14.00.
2./3./4. omissis”
Sentenza tempestivamente dedotta in appello il 25 marzo 1998 dalla __________ che ne postula l’annullamento;
richiamato il decreto presidenziale 27/31 marzo 1998 che ha accordato all’appello effetto sospensivo parziale;
rilevato che la parte appellata non ha presentato osservazioni;
ritenuto
in fatto: A. Con istanza 19 febbraio 1998 la __________ ha chiesto il fallimento della __________ per Fr.5’089.40 oltre accessori e dedotti eventuali acconti.
B. All’udienza di contraddittorio dell’11 marzo 1998 l’escussa non è comparsa.
C. L’appellante ha rilevato di avere concluso il 17 marzo 1998 un accordo con la creditrice in merito alle modalità di pagamento ed ha prodotto una lettera datata 17 marzo 1998 della __________ confermante la concessione di una dilazione di pagamento alla __________ (doc. 2).
Considerato
in diritto: 1. Giusta l'art. 172 n. 3 LEF il giudice rigetta la domanda di fallimento quando il debitore provi con documenti che il creditore gli ha concesso una dilazione.
Per l'art. 174 cpv. 1 LEF la decisione del giudice del fallimento può essere deferita all’autorità giudiziaria superiore entro dieci giorni dalla notificazione. Le parti possono avvalersi di fatti nuovi, se questi si sono verificati anteriormente alla decisione di prima istanza.
L’appellante adduce per la prima volta in sede d’appello, di aver ottenuto dalla creditrice una dilazione di pagamento prima della declaratoria di fallimento. A sostegno del suo assunto liberatorio ha prodotto quanto indicato nella narrativa fattuale sub C. Questo documento costituisce prova sufficiente della concessione di una dilazione ante declaratoria di decozione: il fallimento va quindi annullato ex art. 174 cpv. 1 LEF.
La tassa di giustizia è posta a carico dell’appellante, siccome non comparsa avanti al primo giudice, in ambo le sedi (art. 49 OTLEF).
Non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 1 OTLEF).
Le spese dell’Ufficio fallimenti sono caricate all’appellante.
Per questi motivi,
richiamati gli art. 171, 172 e 174 LEF
pronuncia: I. L’appello 25 marzo 1998 della __________ è accolto e di conseguenza il giudizio di prima sede è così riformato:
“1. La dichiarazione di fallimento 20 marzo 1998 pronunciata dalla Pretore del Distretto d Lugano, Sezione 5, inc. __________, nei confronti della __________ è annullata.
La tassa di giustizia di prima sede di fr. 80.--, da anticipare come di rito, è posta a carico della __________.
Le spese dell’Ufficio dei fallimenti di Lugano, da anticipare come di rito, sono poste a carico della
II. La tassa di giustizia di fr. 120.-- del presente giudizio, già anticipata dall’appellante, resta a suo carico.
III. Intimazione:
– Studio legale __________;
– __________;
– Ufficio dei fallimenti di Lugano;
– Ufficio esecuzione di Lugano;
– Ufficio dei registri di Lugano.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente: La segretaria:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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