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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 14.1998.31
Data decisione, Autorità: 28.07.1998, CEF
Incarto n. 14.98.00031
Lugano 28 luglio 1998 B/fc/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cometta, presidente, Pellegrini e Chiesa (quest'ultimo in sostituzione del giudice Zali, assente)
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 28 gennaio 1998 da
patr.
contro
patr.
tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta al PE n. __________ del 31 gennaio/5 febbraio 1997 dell’UE di Lugano;
sulla quale istanza la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, con sentenza 4 marzo 1998 ha così deciso:
“1. La causa di cui all’incarto no. __________ di questa Pretura è stralciata dai ruoli.
Sentenza dedotta tempestivamente in appello dal procedente che con atto 16 marzo
1998 ha postulato la riduzione dell’indennità di prima sede a Fr. 2’000.--, protestate spese ripetibili;
con osservazioni 20 aprile 1998 la parte appellata si è opposta al gravame;
ritenuto
in fatto:
A. Con PE n. __________del 31 gennaio/5 febbraio 1997 dell’UE di Lugano l’ing. __________ ha escusso la __________ per l’incasso di Fr. 974’600.-- oltre interessi al 5% dal 15 gennaio 1997, indicando quale titolo di credito: “contratto del 23.6.1995 e diffida del 15.1.97 (pari a Lit. 1’100’000’000 al cambio di acquisto 29.1.1997).
Interposta opposizione dall’escussa, il procedente ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretore.
B. Con sentenza 4 marzo 1998 la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, dopo la comunicazione del procedente con scritto 3 marzo 1998 del ritiro della domanda di rigetto dell’opposizione, ha stralciato la causa dai ruoli, essendo divenuta priva d’oggetto, condannando __________ a rifondere alla __________ Fr. 7’000.-- a titolo di indennità.
C. Con atto 16 marzo 1998 il procedente si è appellato contro la sentenza pretorile contestando l’indennità assegnata in prima istanza all’escussa, ritenendola eccessiva in considerazione delle particolari circostanze del caso, ossia del tempo e delle spese sostenute da controparte. Egli ha rilevato che la preparazione dell’udienza di contraddittorio non ha richiesto alcuno studio particolare dell’incarto, ritenuto che l’udienza davanti alla Pretore del Distretto di Lugano ha fatto seguito ad un’udienza davanti alla Pretura di Mendrisio-Nord in una procedura esecutiva parallela contro un debitore solidale della __________. In questa procedura l’indennità è stata fissata in Fr. 3’000.--. Questa somma, benché sia comunque elevata, appare certamente più adeguata alle peculiarità del caso di specie.
D. Delle osservazioni della parte appellata si dirà, se del caso, in seguito.
Considerato
in diritto
a) Ex art. 61 cpv. 1 OTLEF nelle contestazioni concernenti tra l’altro il rigetto o l’ammissibilità di un’opposizione il giudice può, a domanda della parte vincente, condannare la parte soccombente a pagare un’equa indennità come risarcimento delle spese. In DTF 113 III 110 cons. 3b) e 3c) il Tribunale federale ha rilevato che l’equa indennità può essere assegnata per la perdita di tempo e per le spese e che il suo ammontare va fissato nella decisione. Sulla modalità della sua determinazione il Tribunale federale si è espresso in DTF 119 III 69, rilevando che l’indennità, nella procedura di rigetto dell’opposizione, comprende anche le spese derivanti dal patrocinio di un avvocato. La valutazione dell’equa indennità ha luogo in applicazione del diritto federale (art. 61 cpv. 1 OTLEF), ritenuto che si può far capo alla TOA solo in termini di semplice riferimento e avuto riguardo alle peculiarità del caso di specie (cfr. DTF 119 III 69 cons. 3b e rif. ivi). Ex art. 18 cpv. 1 TOA, applicabile per analogia e nei limiti posti dall’art. 61 cpv. 1 OTLEF, per le procedure sommarie previste dalla LEF l’onorario va dal 10% al 50% dell’onorario normale calcolato giusta l’art. 9 TOA, ritenuto un massimo di Fr. 20’000.--.
b) Nel caso di specie in considerazione del valore litigioso di Fr. 974’600.-- oltre interessi al 5% dal 15 gennaio 1997, della natura della disputa, come pure del tempo necessario in termini di razionalità - ritenuto che il procedente ha ritirato l’istanza di rigetto solo dopo il contraddittorio, al quale il patrocinatore di controparte ha partecipato -, l’indennità assegnata dal primo giudice appare giustificata. A questa conclusione si giunge anche in considerazione del fatto che la valutazione del Pretore di Mendrisio-Nord non pregiudica questo giudizio e avuto riguardo alla latitudine di giudizio che connota le valutazioni riferite all’equa indennità secondo l’art. 62 cpv. 1 OTLEF. Abbondanzialmente si osserva che l’appellante costruisce la sua tesi anche sul dogma che l’equa indennità calcolata dall’altro Pretore sia giusta, il che non costituisce oggetto di questo giudizio.
La tassa di giustizia segue la soccombenza, mentre non si assegnano indennità, in mancanza di petitum in tal senso (art. 51, 54 , 67 e 68 OTLEF).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 82 LEF e 62 cpv. 1 OTLEF
pronuncia
L'appello 16 marzo 1998 dell’__________ __________, è respinto.
La tassa di giustizia di Fr. 200.--, già anticipata dall’appellante, resta a carico dell’__________.
Intimazione a: - __________
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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