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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 14.1998.30
Data decisione, Autorità: 01.04.1998, CEF
Incarto n. 14.98.00030
Lugano 1 aprile 1998/FC/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cometta, presidente Pellegrini e Zali
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo nella causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 4 settembre 1997 di rigetto provvisorio dell'opposizione da
contro
(già rappr. __________
istanza accolta dal Pretore del Distretto di Riviera con sentenza 1. ottobre 1997 per l'importo di fr. 1'208'950.-- oltre accessori;
sentenza dedotta in appello da __________ in liquidazione che con atto 4 marzo 1998 denominato "appello (art. 388 CPC) con istanza di restituzione in intero contro il lasso dei termini (art. 137 ss. CPC) con domanda di effetto sospensivo (art. 330 CPC)" ha chiesto "la restituzione in intero per inosservanza del termine per ricorrere in cassazione", la concessione dell'effetto sospensivo e l'annullamento della sentenza pretorile, protestate spese e ripetibili;
ritenuto di dover prescindere, visto l'esito, dall'intimazione dell'atto d'appello alla precettante;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERANDO IN DIRITTO
che con sentenza 1. ottobre 1997 il Pretore del Distretto di Riviera ha accolto l'istanza dell'__________ di rigetto provvisorio dell'opposizione interposta da ____________________ in liquidazione al precetto esecutivo n. __________ dell'UEF di Riviera per l'importo di fr. 1'208'950.-- oltre accessori;
che l'escussa è stata rappresentata dalla __________
che con decisione 14/17 febbraio 1998 la Delegazione tutoria del Comune di __________ ha istituito una curatela ex art. 393 cpv.4 CC alla __________ in liquidazione e affidato il mandato di curatore amministrativo all'avv. __________;
che il 20 febbraio 1998 la Delegazione tutoria ha inviato alla curatrice amministrativa la credenziale di nomina, pervenuta a quest'ultima - a suo dire
che con appello 4 marzo 1998 la curatrice assevera che "in data odierna [le] è pervenuta la decisione del Pretore qui impugnata", donde la conclusione che "risulta evidente che sono dati i presupposti dell'art. 137 CPC di restituzione in intero contro il lasso dei termini" perché "la sottoscritta rappresentante legale dell'istante ignorava, senza sua colpa, che era stata emanata una decisione contro una certa società __________, già cresciuta in giudicato, in base alla quale si agisce ora in via esecutiva indebitamente nei confronti della società __________ ", ritenuto che "contrariamente al vero nell'istanza la società __________ era stata indicata rappresentante della __________, mentre non lo era in nessun caso";
che la curatrice nulla dice sul titolo di rigetto provvisorio dell'opposizione che il primo giudice ha individuato nella cartella ipotecaria al portatore di nominali fr. 1'900'000.-- in garanzia del prestito immobiliare a termine fisso concesso alla parte debitrice e scaduto il 16 settembre 1996, con riferimento al contratto concluso fra le parti il 15 novembre 1994 a tenore del quale il prestito era stato ridotto a fr. 1'250'000.--;
che la curatrice si limita a censurare carenze nella rappresentanza;
che il primo giudice ha motivato la corretta notifica del precetto esecutivo e degli atti ulteriori alla __________ sulla base della giurisprudenza di questa Camera;
che siffatto procedere appare giustificato nel caso di specie;
che pertanto la decisione impugnata, datata 1. ottobre 1997 e data alla posta il giorno successivo, è giunta alla __________ nei primi giorni di ottobre;
che il termine per impugnare decorre da tale momento;
che il fatto che la curatrice ne abbia avuto nozione solo il 26 febbraio 1998 è questione senza rilevanza procedurale;
che la tardività dell'appello non è emendabile con il ricorso alla restitutio in integrum ex art. 137 CPC, atteso che alla restituzione in tema di diritto esecutivo federale si applica in termini cogenti l'art. 33 cpv.4 LEF;
che per l'art. 33 cpv.4 LEF chi è stato impedito ad agire entro il termine stabilito da un ostacolo non imputabile a sua colpa può chiedere all'autorità di vigilanza o all'autorità giudiziaria competente la restituzione del termine;
che l'impedito deve, entro il medesimo termine dalla cessazione dell'impedimento, inoltrare la richiesta motivata e compiere presso l'autorità competente l'atto omesso;
che nel caso di specie l'istituto della restituzione ex art. 33 cpv.4 LEF non giova all'escussa che nulla argomenta sulla motivazione del primo giudice che ha portato al rigetto provvisorio dell'opposizione;
che, anche a prescindere dall'evidente mancanza del presupposto dell'impedimento non imputabile a sua colpa, l'escussa non ha compiuto presso l'autorità competente e nelle debite forme l'atto omesso;
che il gravame si evidenzia come un maldestro tentativo, al limite del temerario, per differire artatamente la conclusione della disputa di diritto esecutivo;
che, nei limiti della sua ricevibilità, il gravame va pertanto respinto;
richiamati gli art. 33 cpv.4 LEF; 18, 20 e 22 LALEF; 49 e 61 cpv.1 OTLEF
PRONUNCIA
L'appello con istanza di restituzione in intero di __________ in liquidazione, __________, in quanto ricevibile è respinto.
La tassa di giustizia in Fr. 300.-- è a carico di __________ in liquidazione.
Intimazione a: __________
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Riviera, Biasca.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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