AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.2005.279
Data decisione, Autorità: 20.03.2006, TRAM
Titolo: Trasformazione parziale di una stazione di benzina in bar-caffetteria-paninoteca fuori della zona edificabile
Incarto n. 52.2005.279
Lugano 20 marzo 2006
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Flavio Canonica, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 2 settembre 2005 di
RI 1 patrocinata da: PA 1
contro
la decisione 17 agosto 2005 (n. 3878) del Consiglio di Stato, che ha respinto il ricorso presentato dall'insorgente contro la risoluzione 10 marzo 2005 con cui il CO 2 le aveva negato il permesso edilizio per la trasformazione parziale di una stazione di benzina in bar-caffetteria-paninoteca sul mapp. n. 97, fuori della zona edificabile;
viste le risposte:
7 settembre 2005 del CO 2;
13 settembre 2005 del Consiglio di Stato;
20 settembre 2005 di CO 1;
preso atto della replica 7 ottobre 2005 e delle dupliche:
18 ottobre 2005 del Consiglio di Stato;
19 ottobre 2005 del CO 2;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. La RI 1 SA è proprietaria del mapp. n. 87 RFPD di __________ dove gestisce una stazione di benzina ed un chiosco. Il fondo di complessivi 1'822 mq è ubicato lungo la strada cantonale che dall'incrocio __________ conduce verso i valichi di __________ e __________ ed è così censito a RF:
A) distributore benzina mq 186
B) autorimessa mq 40
C) lavaggio mq 21
G) pensilina mq 207
K) fabbricato mq 28
d) piazzale mq 790
e) piazzale mq 550
Il 16 dicembre 2004 la ricorrente ha chiesto al CO 2 il permesso di utilizzare all'interno del fabbricato sub A una superficie di circa 40 mq, attualmente adibita a negozio (125 mq) per realizzarvi un bar-caffetteria-paninoteca dotato di ventiquattro posti a sedere (sei tavoli) e di un'entrata separata. Al progetto si sono tempestivamente opposti CO 1 ed il Dipartimento del territorio, che lo ha contestato dal profilo pianificatorio; il previsto aumento di traffico comporterebbe nuove implicazioni rilevanti su territorio e ambiente giusta l'art. 43 cpv. 1 lett. b OPT.
Preso atto dell'avviso negativo espresso dall'autorità cantonale, con risoluzione 10 marzo 2005 il municipio di Genestrerio ha negato all'insorgente la licenza edilizia richiesta.
B. Con giudizio 17 agosto 2005 il Consiglio di Stato ha respinto il gravame interposto dalla ricorrente contro la suddetta decisione municipale. Il Governo ha negato che il controverso intervento edilizio potesse beneficiare di un'autorizzazione giusta l'art. 43 OPT (edifici e impianti aziendali divenuti non conformi alla destinazione della zona giusta l'art. 37a LPT). La chiusura della pensilina sub G con una vetrata (autorizzata dal municipio il 5 maggio 1983) costituirebbe da sola un ampliamento della superficie utilizzata in modo non conforme alla destinazione della zona superiore al 30% (art. 43 cpv. 2 OPT) e non consentirebbe quindi ulteriori interventi. In secondo luogo, la realizzazione del bar comporterebbe un aumento del traffico con nuove ed importanti ripercussioni foniche e atmosferiche su territorio e ambiente ai sensi dell'art. 43 cpv. 1 lett. b OPT.
C. Contro il predetto giudizio governativo la RI 1 SA si aggrava davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo il rilascio della licenza edilizia richiesta in virtù degli art. 24c e 37a LPT.
La ricorrente contesta che gli ampliamenti effettuati in passato superano il valore soglia del 30% previsto dalla legge. Sostiene inoltre che a fronte dell'intenso traffico lungo la strada cantonale (9'650 - 15'000 movimenti giornalieri) quello indotto dal nuovo esercizio pubblico sarebbe del tutto trascurabile e quindi insuscettibile di far insorgere nuove implicazioni rilevanti su territorio e ambiente ai sensi dell'art. 43 cpv. 1 lett. b OPT. Il nuovo bar avrebbe altresì un effetto deterrente nei confronti di potenziali rapinatori. Il giudicato governativo violerebbe dunque la garanzia della proprietà e la libertà economica dell'insorgente.
D. All'accoglimento del gravame si oppongono il Consiglio di Stato e il comune di Genestrerio, senza formulare particolari osservazioni, come pure CO 1 con argomenti che verranno semmai ripresi nei seguenti considerandi.
E. Con la replica la ricorrente chiede in particolare di estromettere dall'incarto la risposta presentata da CO 1, in quanto sprovvisto della necessaria legittimazione attiva. Censura, questa, contestata dal resistente, che in sede di duplica sostiene di essere membro della comunione ereditaria proprietaria di un fondo situato nelle immediate vicinanze del mapp. n. 97.
Considerato, in diritto
Esso può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm). Non è infatti compito di questo tribunale rimediare alle carenze istruttorie poste in essere dalle istanze inferiori (art. 65 PAmm).
Non essendo ad ubicazione vincolata, l'opera in contestazione non può nemmeno essere autorizzata in base all'art. 24 LPT.
Resta da esaminare se, come sostiene la ricorrente, la licenza possa esserle accordata giusta gli art. 24c LPT e 41-42 OPT, rispettivamente giusta gli art. 37a LPT e 43 OPT, ritenuto che il progetto non può in ogni caso essere autorizzato in base ad altre disposizioni disciplinanti gli interventi ammissibili fuori della zona edificabile. Neppure la ricorrente lo sostiene.
Riallacciandosi all'ordinamento retto dal previgente art. 24 cpv. 2 LPT, l'art. 24c cpv. 2 LPT permette in sostanza di cambiare parzialmente la destinazione, di ampliare con moderazione e di ricostruire gli edifici che per effetto di modifiche dell'assetto pianificatorio subentrate in epoca successiva alla loro edificazione sono venuti a trovarsi in contrasto con la destinazione della zona. Di regola, tale evento va ricondotto all'entrata in vigore della legge federale contro l'inquinamento delle acque (LIA, 1° luglio 1972; RU 1972 I 950), che per la prima volta ha separato la zona edificabile da quella non edificabile (DTF 129 II 398, consid. 4.2.1.; Peter Karlen, Die Ausnahmebewilligung nach Art. 24 - 24d RPG, in ZBl 2001, pag. 296; UST, Nuovo diritto della pianificazione del territorio, Commenti relativi all'OPT e raccomandazioni per l'attuazione, ad art. 24c LPT, n. 2.1).
Ammessi sono unicamente modici interventi che non sovvertono l'identità dell'edificio preesistente, sia dal profilo qualitativo, sia dal profilo quantitativo (art. 42 cpv. 1 OPT; Peter Hänni, Planungs-, Bau- und besonderes Umweltschutzrecht, Bern 2002, pag. 197). Il quesito di sapere se l'identità dell'edificio o dell'im-pianto resti sostanzialmente immutata, va valutato tenendo conto di tutte le circostanze. Va in ogni caso risolto negativamente se la superficie utilizzata in modo non conforme alla destinazione della zona è ampliata per più del 30 per cento (art. 42 cpv. 3 lett. a OPT), rispettivamente la superficie utilizzata in modo non conforme alla destinazione della zona dentro o fuori del volume esistente dell'edificio è ampliata in totale per più di 100 mq (lett. b).
3.2. Secondo gli art. 37a LPT e 43 OPT, cambiamenti di destinazione anche totali e ampliamenti di edifici e impianti utilizzati a scopi commerciali eretti prima del 1° gennaio 1980 o non più conformi alla destinazione della zona in seguito a modifica dei piani d'utilizzazione possono essere autorizzati se, cumulativamente:
a. l'edificio o l'impianto è stato legalmente costruito o modificato;
b. non insorgono nuove implicazioni rilevanti su territorio e ambiente;
c. la nuova utilizzazione non è inammissibile secondo un altro atto legislativo federale;
d. è necessaria tutt'al più una leggera estensione dell'urba-nizzazione esistente;
e. tutti i costi d'infrastruttura, causati dal cambiamento di destinazione degli edifici e impianti, sono assunti dal proprietario;
f. non vi si oppongono interessi importanti della pianificazione del territorio.
4.L'art. 24c LPTpuò trovare in concreto applicazione soltanto se la stazione di benzina sub A era conforme al diritto vigente al momento della sua realizzazione e se essa è divenuta non conforme alla zona di utilizzazione a seguito di una modifica legislativa. Il Consiglio di Stato ha tuttavia omesso di accertare l'anno di costruzione del suddetto fabbricato. Non è quindi possibile determinarsi sulla sua originaria legalità materiale. Essa andrà negata se l'edificio è stato eretto dopo l'11 luglio 1980, giorno in cui è entrato in vigore il PR di __________, che ha escluso il fondo della ricorrente dalla zona edificabile. Andrà invece ammessa se il manufatto è stato costruito prima dell'entrata in vigore della LFIA, avvenuta il 1. luglio 1972. Qualora la stazione di benzina fosse stata realizzata nel lasso di tempo compreso tra i suddetti estremi temporali, il Consiglio di Stato dovrà invece far capo alla legge federale contro l'inquinamento delle acque (LFIA), che ha per la prima volta separato la zona edificabile da quella non edificabile (cfr. USTE, Autorizzazioni in virtù dell'art. 24c LPT: trasformazioni a edifici e impianti divenuti non conformi alla destinazione di zona, N. 2.1). L'Esecutivo cantonale dovrà in particolare stabilire se al momento della sua edificazione il manufatto era compreso nel perimetro del PGC, rispettivamente nel cosiddetto territorio edificabile ristretto ai sensi degli art. 27 e 28 OPA (cfr. RDAT 1977 n. 110). Analoghe considerazioni valgono per l'applicabilità degli art. 37a LPT e 43 OPT (cfr. Hänni, op. cit., p. 201).
Dato l'esito, non si prelevano né tassa di giustizia né spese.
Lo Stato, ai cui servizi il difetto riscontrato deve essere addebitato, verserà alla ricorrente un adeguato importo a titolo di ripetibili.
Per questi motivi,
visti gli art. 22, 24, 24 a-d, 37a LPT; 39, 41, 42, 43 OPT; 21 LE; 2, 3, 18, 31, 43, 46, 60, 61, 65 PAmm;
dichiara e pronuncia:
§. Di conseguenza:
1.1. la decisione 17 agosto 2005 (n. 3878) del Consiglio di Stato è annullata.
1.2. gli atti sono rinviati al Consiglio di Stato, affinché, completati gli accertamenti, statuisca nuovamente sul ricorso inoltratogli.
Non si preleva tassa di giustizia. Lo Stato verserà alla ricorrente fr. 1'000.– a titolo di ripetibili.
Contro la presente decisione, nella misura in cui è fondata sul diritto pubblico federale, è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale di Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione.
Intimazione a:
; ; ; ; Ufficio federale dello sviluppo territoriale, 3003 Berna.
terzi implicati
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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