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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 14.1998.26
Data decisione, Autorità: 02.11.1998, CEF
Incarto n. 14.98.00026
Lugano 2 novembre 1998 /FA/fc/kc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cometta, presidente, Pellegrini e Zali
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo nella causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 16 dicembre 1997 da
(patr. dall’avv. __________)
Contro
(patr. dall'avv. __________)
tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta ai PE n. __________ e __________ del 19/20 novembre 1997 dell’UEF di Mendrisio;
sulla quale istanza il Segretario assessore della Pretura di Mendrisio-Sud con sentenza 24 febbraio 1998 ha così deciso:
“1. L’istanza 16 dicembre 1997 è parzialmente accolta: di conseguenza le opposizioni interposte da __________, avverso i precetti esecutivi no. __________ e __________ dell'UEF di Mendrisio notificati in data 20 novembre 1997 sono rigettate in via provvisoria limitatamente a fr. 600'000.-- oltre interessi al 5% dal 1° ottobre 1997.
Sentenza dedotta tempestivamente in appello da __________ che con atto 9 marzo 1998 ha postulato l'integrale accoglimento dell'istanza, protestate spese e ripetibili;
ritenuto
in fatto: A. Con PE n. __________ e __________ del 19/20 novembre 1997 dell'UEF di Mendrisio __________ ha escusso __________ e __________ (debitori solidali e comproprietari del pegno) per l'incasso di fr. 600'000.-- oltre interessi al 7% dal 1° maggio 1996, indicando quale titolo di credito "mutuo ipotecario C. I. al portatore da nom. CHF 600'000.-- a carico __________ e __________ (debitori solidali), gravante in I rango la part. __________ RFD __________, isc. doc. __________". L'escusso ha interposto tempestive opposizioni, la procedente ne ha chiesto il rigetto provvisorio al Pretore, fondando la sua pretesa sulla citata cartella ipotecaria (doc. F).
B. All'udienza di contraddittorio è comparsa unicamente l'escutente, che si è riconfermata nell'istanza.
C. Con sentenza 24 febbraio 1998 il Segretario assessore ha parzialmente accolto l'istanza rigettando in via provvisoria l'opposizione e riconoscendo unicamente interessi al 5% dal 1° ottobre 1997. Gli interessi non partecipano infatti della natura di cartavalore della cartella ipotecaria.
D. Contro la sentenza pretorile si è tempestivamente aggravata la __________ sostenendo che la cartella ipotecaria in esame costituirebbe un riconoscimento di debito per il capitale oltre gli interessi al 7% dalla data di emissione. La giurisprudenza citata dal giudice di prime cure differenzierebbe tra indicazione del tasso di interesse massimo e indicazione di quello effettivo. In casu sarebbe data la seconda ipotesi, ragione per cui gli interessi sarebbero da riconoscere.
Considerato
in diritto: 1. La nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata ex art. 82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge, implica necessariamente il riconoscimento da parte dell'escusso o del suo rappresentante di un'obbligazione in relazione ad una somma di denaro determinata o facilmente determinabile. Il riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli elementi necessari. Conditio sine qua non è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza e sottratti a possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (cfr. Flavio Cometta, Il rigetto provvisorio dell'opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in Rep 1989 p. 338 con riferimenti).
Ex art. 82 cpv. 1 LEF se il credito si fonda sopra un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata, il creditore può chiedere il rigetto provvisorio dell’opposi-zione. La volontà di obbligarsi può risultare da un atto pubblico redatto nelle forme stabilite dal diritto cantonale, come per esempio le cartelle ipotecarie (cfr. Cometta, op. cit., p. 337 con riferimenti).
Ai sensi dell'art. 842 CC la cartella ipotecaria costituisce un credito personale garantito da pegno immobiliare. Il debitore può essere persona diversa dal proprietario dell’immobile gravato (cfr. Steinauer, Les droits réels, Berna 1992, vol III, § 79 m. 2636 p. 100).
Nelle cartelle ipotecarie è fissato solo l’obbligo di pagamento di un interesse ed il relativo tasso massimo, che serve però solo da limite alla garanzia immobiliare, per cui gli interessi non partecipano della natura di cartavalore della cartella ipotecaria. Infatti nella cartella ipotecaria è fissato solo l’obbligo come tale di pagare un interesse che in generale non corrisponde al tasso effettivamente concordato tra le parti. La cartella ipotecaria può rinviare a tale accordo separato in merito all’interesse e al pagamento (cfr. DTF 115 II 353/354; SJZ 1968 p. 77; Fritzsche/ Walder, Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I, Zurigo 1984, § 20 m. 2 p. 258; Panchaud/Caprez, Die Rechtsöffnung, Zurigo 1980, § 77 n. 18 p. 199).
Anche se non sono stati previsti interessi contrattuali, il creditore di una cartella ipotecaria può pretendere a partire dalla disdetta del credito interessi di mora al 5% (cfr. Daniel Staehelin in: Commentario basilese, Zivilgesetzbuch II, Basilea e Francoforte sul Meno 1998, n. 27 ad art. 854 CC).
Il giudice del rigetto accerta d'ufficio ed in ogni stadio di causa (quindi anche in sede d'appello) se la documentazione prodotta costituisce valido riconoscimento di debito (cfr. Cometta, op. cit., p. 331).
La cartella ipotecaria doc. F indica __________ e __________ quali debitori solidali e comproprietari del fondo. Essa costituisce, di principio e indipendentemente dall’importo del credito causale e dalla sua esigibilità, titolo di rigetto dell’opposizione per il credito di fr. 600'000.-- ivi incorporato.
Non vi è pero titolo di rigetto per gli interessi al 7%, che non partecipano della natura di cartavalore della cartella (cfr. sub cons. 4). Si è quindi rettamente determinato il Segretario assessore rigettando l'opposizione per la somma in capitale oltre ad interessi al 5% dal 1° ottobre 1998, data della disdetta della cartella (cfr. doc. G).
La tassa di giustizia segue la soccombenza (art. 48, 49, 61 cpv. 1 OTLEF). Non si assegnano indennità, non avendo la parte appellata presentato osservazioni.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 82 LEF, 842 ss. CC,
pronuncia: 1. L’appello 9 marzo 1998 di __________, è respinto.
La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 225.--, già anticipata dall’appellante, rimane a suo carico. Non si assegnano indennità.
Intimazione:
– __________
Comunicazione alla Pretura di Mendrisio-Sud.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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