AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 14.1998.22
Data decisione, Autorità: 29.09.1998, CEF
Incarto n. 14.98.00022 14.98.00023 14.98.00024 14.98.00025
Lugano 29 settembre 1998 /B/fp/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, vicepresidente Zali e Chiesa (quest'ultimo in sostituzione del giudice Cometta, assente)
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sulle cause a procedura sommaria appellabile promosse con istanze 21 gennaio 1998 da
rappr.
contro
quale debitrice solidale e terza proprietaria dell’immobile
quale debitore solidale e terzo proprietario dell’immobile
tendenti ad ottenere il rigetto provvisorio delle opposizioni interposte ai PE del 24 novembre/9 dicembre 1998 dell’UE di Lugano n. __________ risp. __________ __________ quale debitrice risp. terza proprietaria dell’immobile e al PE n. __________ risp. n. __________ da __________ quale terzo proprietario dell’immobile risp. debitore;
sulle quali istanze la Segretaria assessore della Pretura di Lugano, Sezione 5, con sentenze 25 febbraio 1998 ha così deciso:
__________ quale debitrice - inc. CEF 14.98.22
(PE n. __________, inc. EF __________)
“1. L’istanza è respinta.
__________ quale terzo proprietario dell’immobile - inc. CEF 14.98.23
(PE n. __________, inc. EF __________)
“1. L’istanza è respinta.
__________ quale debitore - inc. CEF 14.98.24
(PE n. __________, inc. EF __________)
“1. L’istanza è respinta.
__________ quale terza proprietaria dell’immobile - inc. CEF 14.98.25
(PE n. __________, inc. EF __________)
“1. L’istanza è respinta.
Sentenze dedotte tempestivamente in appello dalla procedente, che con atto
9 marzo 1998 ha chiesto l’accoglimento delle istanze, con protesta di spese e ripetibili;
con osservazioni 22 aprile 1998 le parti appellate si sono opposte ai gravami;
ritenuto
in fatto:
A. Con PE __________ risp. __________ del 24 novembre/9 dicembre 1998 dell’UE di Lugano __________ (in seguito: __________) ha escusso __________, quale debitrice solidale e terza proprietaria dell’immobile, risp. __________, quale debitore solidale e terzo proprietario dell’immobile, per l’incasso di fr. 660’000.-- oltre interessi al 6.5% dal 1. gennaio 1997, fr. 140’000.-- oltre interessi al 7% dal 1. gennaio 1997 e fr. 67’700.--, indicando quale titolo di credito: “ Forderung aus den 5 Inhaberschuldbriefen (fr. 245’000.-- vom 10.1.1980, 1. Rang; fr. 45’000.-- vom 20.10.1980, 2. Rang vorgang fr. 245’000.--; fr. 210’000.-- vom 12.3.1987, 3. Rang vorgang fr. 290’000.--; fr. 150’000.-- vom 15.3.1987, 4. Rang vorgang fr. 500’000.--; fr. 150’000.-- vom 15.9.1989, 5. Rang vorgang fr. 650’000.--, vorgangsfrei im 1. bis 5. Rang lastend auf Grundbuchparzelle fol. e part. nr. __________, im __________, seit 19.9.1991 fällig (gemäss Schuldanerkennung und Abzahlungsvereinbarung vom 27.2.1997 hat die Schuldnerin/Schuldner die Schuld, die Zinssätze und die fälligen Zinsen anerkannt sowie die Fälligkeiten bestätigt).
1/2) Capital
Fällige Zinsen: per 31.12.1995 (Restbetrag) fr. 15’000.--; per 30.6.1996 fr. 26’350.--; per 31.12.1996 fr. 26’350.--”.
Interposte tempestive opposizioni dagli escussi, la procedente ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretore.
B. La procedente fonda la sua pretesa sui seguenti documenti: una lettera 2 ottobre 1989 (doc. B), con cui ha concesso ai coniugi __________ e __________, quali debitori solidali e terzi proprietari del pegno, un aumento a fr. 800’000.-- di un mutuo ipotecario, una lettera di disdetta 14 marzo 1991 del mutuo ipotecario per il 15 settembre 1991 (doc. C), un riconoscimento di debito e accordo di pagamento rateale 27 febbraio 1997 (doc. D), sottoscritto dagli escussi, in cui quest’ultimi hanno riconosciuto nei confronti della banca mutuante un debito di fr. 800’000.-- oltre agli interessi scaduti ivi espressamente indicati, obbligandosi a pagare una prima rata di fr. 25’000.-- il 15 marzo 1997 e in seguito rate mensili di fr. 10’000.--, con scadenza per il 15 di ogni mese, la prima volta il 15 aprile 1997. L’accordo doc. D prevede che nel caso in cui una rata non fosse stata pagata entro 14 giorni dalla sua scadenza, tutto il restante credito sarebbe divenuto immediatamente esigibile. __________ ha poi prodotto cinque cartelle ipotecarie al portatore per un valore nominale complessivo di fr. 800’000.-- (doc. da E a I), gravanti la part. __________ RF di __________ di proprietà dei coniugi __________ in ragione di ½ ciascuno, ricevute in garanzia per la concessione del predetto mutuo. La procedente pretende il pagamento del capitale più gli interessi maturati come indicato sui PE.
C. All’udienza di contraddittorio gli escussi hanno sostenuto di avere sottoscritto l’accordo doc. D unicamente dopo che un consulente della banca, aveva dichiarato verbalmente che nessuna esecuzione sarebbe stata avviata nei loro confronti. I coniugi __________ hanno contestato sia la validità del doc. D, quale riconoscimento di debito, che gli interessi fissati in tale accordo, ritenendo i tassi del 6.5% risp. del 7% eccessivi. Per questo motivo non hanno più ossequiato l’accordo concluso con la banca. L’11 novembre 1997 la procedente ha sollecitato il versamento, entro il 14 novembre 1997, di fr. 12’000.-- e di fr. 474.10 per il pagamento dell’assicurazione stabili (doc. 1) Il 13 novembre 1997 è stato pagato il premio per l’assicurazione e lo stesso giorno fr. 2’000.-- quale acconto sull’ammortamento (doc. 2 e 3), ritenuto che l’importo restante sarebbe stato corrisposto appena trovato un accordo per quel che concerne i tassi d’interesse. Avuta una risposta negativa in merito al tasso, gli escussi hanno sospeso i pagamenti pattuiti.
D. Con sentenze 25 febbraio 1998 la Segretaria assessore della Pretura di Lugano, Sezione 5, ha respinto le istanze, argomentando che il rigetto provvisorio dell’opposizione può essere concesso solo a condizione che il credito posto in esecuzione sia esigibile. La disdetta 14 marzo 1991 prodotta agli atti dalla procedente (doc. C) è stata largamente superata sia dal lungo tempo trascorso (oltre sei anni), sia dai movimenti sul conto in questione protrattisi fino al 17 luglio 1997 (doc. 4), rispettivamente fino al 13 novembre 1997 (doc. 2 e 3), che dall’accordo di dilazione di pagamento 27 febbraio 1997, sottoscritto in sostituzione di un precedente accordo stipulato il 6 luglio 1995, indicante pure la capitalizzazione degli interessi e il riporto a nuovo dei saldi risultanti a dipendenza di pagamenti rateali intervenuti. In prima sede è stato ritenuto che tutta la documentazione prodotta attesta che, successivamente alla disdetta, vi è stata continuazione del rapporto tra __________ e la parte debitrice, da cui l’irrilevanza in sede di procedura sommaria di una disdetta superata, risalente a oltre sei anni prima e alla quale per atti concludenti la procedente ha rinunciato. La prima giudice non ha nemmeno ritenuto la diffida doc. 1 quale valida disdetta, non rispettando i termini pattuiti dalle parti nel contratto di mutuo. Per mancanza di esigibilità del credito posto in esecuzione, le istanze di rigetto dell’opposizione presentate da __________ sono state respinte.
E. Contro le sentenze pretorili si è tempestivamente aggravata la procedente riconfermandosi in sostanza nelle sue allegazioni di prima sede.
F. Delle osservazioni degli escussi si di dirà, se del caso, in seguito.
Considerato
in diritto
Le quattro appellazioni sono dirette contro quattro sentenze pretorili aventi la stessa appellante, sostanzialmente riferite a fatti connessi: le cause inc. CEF 14.98.22, 14.98.23, 14.98.24 e 14.98.25 possono quindi essere congiunte ex art. 320 CPC ed evase con una sola sentenza
A norma del nuovo art. 85 RFF (entrato in vigore il 1. gennaio 1997) nell’esecuzione in via di realizzazione del pegno, “salvo menzione contraria espressa, l’opposizione è presunta diretta contro il credito e l’esistenza di un diritto di pegno”.
All’udienza di contraddittorio gli escussi non hanno tuttavia presentato alcuna motivazione contro l’esistenza del diritto di pegno della creditrice, per cui la relativa opposizione non può essere accolta.
a) La nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata ex art. 82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge, implica necessariamente il riconoscimento da parte dell’escusso o del suo rappresentante di un’obbligazione in relazione ad una somma di denaro determinata o facilmente determinabile. Il riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli elementi necessari. Conditio sine qua non è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza o sottratti a possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (cfr. Flavio Cometta, Il rigetto provvisorio dell’opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in Rep 1989 p. 338 con riferimenti).
La volontà di obbligarsi può risultare anche da un atto pubblico redatto nelle forme stabilite dal diritto cantonale, quali le cartelle ipotecarie (Cometta, op. cit, in Rep 1989 p. 337).
b) Il diritto esecutivo serve a realizzare il diritto materiale; un credito non ancora esigibile per diritto materiale al momento dell’invio della domanda d’esecuzione non può essere tenuto in considerazione (Cometta, op. cit. in Rep p. 347; Panchaud/Caprez, Die Rechtsöffnung, § 14 p. 26).
c) Dalla documentazione agli atti emerge che la disdetta 14 marzo 1991 pronunciata da __________ (doc. C) è stata superata dal riconoscimento di debito e accordo di pagamento rateale sottoscritto dalle parti il 27 febbraio 1997 (doc. D), in sostituzione di un precedente accordo 6 luglio 1995. Infatti da questo documento si evince che i coniugi __________ hanno riconosciuto di essere debitori solidalmente nei confronti della banca mutuante del capitale esigibile di fr. 800’000.-- e degli interessi di fr. 7’500.-- esigibili al 30 giugno 1995, fr. 26’350.-- esigibili al 31 dicembre 1995, fr. 26’350.-- esigibili al 30 giugno 1996 e fr. 26’350.-- esigibili al 31 dicembre 1996, oltre a interessi al 6.5% di fr. 660’000.-- dal 1. gennaio 1997 e al 7% di fr. 140’000.-- dal 1. gennaio 1997 e a interessi al 7% sugli interessi esigibili impagati. Quale garanzia del debito sono state indicate nell’accordo doc. D le cartelle ipotecarie del valore nominale complessivo di fr. 800’000.-- (doc. da E a I) pure disdette. Gli escussi si sono obbligati a pagare i predetti debiti con un versamento di fr. 25’000.-- il 15 marzo 1997 e in seguito in rate di fr. 10’000.-- il giorno 15 di ogni mese, la prima volta il 15 aprile 1997. Nel doc. D è poi stata prevista la clausola di scadenza (Verfallklausel), secondo la quale in caso di mancato pagamento entro 14 giorni dalla scadenza di una rata, tutto l’importo diveniva immediatamente esigibile. Gli escussi non hanno affermato e ancor meno dimostrato di avere versato puntualmente le rate previste nel doc. D, per cui il credito residuo, di cui gli escussi avevano riconosciuto l’ammontare, è divenuto automaticamente esigibile. Con lettera 11 novembre 1997 __________ ha interpellato i coniugi __________ (doc. 1) e, riferendosi al riconoscimento di debito e accordo di rateazione doc. D, ha chiesto il pagamento di fr. 14’000.-- oltre al premio dell’assicurazione per stabili entro il 14 novembre 1997, dichiarando che, in caso contrario, avrebbe il giorno stesso promosso esecuzione nei loro confronti. I debitori hanno ammesso di avere versato solo fr. 2’000.-- oltre al premio per la citata assicurazione. Al momento in cui sono state promosse le esecuzioni in oggetto, i crediti fatti valere dall’appellante erano dunque chiaramente esigibili.
Pertanto, contrariamente a quanto ritenuto in sede pretorile, il doc. D, così come le cartelle ipotecarie doc. da E a I costituiscono validi riconoscimenti di debito ex art. 82 LEF. Le istanze di rigetto provvisorio dell’opposizione presentate da __________ vanno quindi accolte e di conseguenza le sentenze pretorili riformate.
Tasse di giustizia e indennità seguono la soccombenza (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF).
Per i quali motivi,
richiamato l’art. 82 LEF
pronuncia
I. Le cause inc. CEF 14.98.22, 14.98.23, 14.98.24 e 14.98.25 sono dichiarate congiunte.
II. L’appello 9 marzo 1998 di __________, è accolto (inc. CEF 14.98.22).
Di conseguenza la sentenza 25 febbraio 1998 della Segretaria assessore della Pretura di Lugano, Sezione 5, è così riformata:
“1. L’istanza 21 gennaio 1998 di __________, è accolta.
Di conseguenza l’opposizione interposta da __________ al PE n. __________ del 27 novembre/9 dicembre 1997 dell’UE di Lugano è rigettata in via provvisoria per fr. 660’000.-- oltre interessi al 6.5% dal 1. gennaio 1997, fr. 140’000.-- oltre interessi al 7% dal 1. gennaio 1997 e fr. 67’700.--.
II.1. La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 750.--, già anticipata dall’appellante, è a carico di __________, che rifonderà a __________ fr. 500.-- a titolo di indennità.
III. L’appello 9 marzo 1998 di __________, è accolto (inc. CEF 14.98.23).
Di conseguenza la sentenza 25 febbraio 1998 della Segretaria assessore della Pretura di Lugano, Sezione 5, è così riformata:
“1. L’istanza 21 gennaio 1998 __________, è accolta.
Di conseguenza l’opposizione interposta da __________ al PE n. __________ del 27 novembre/9 dicembre 1997 dell’UE di Lugano è rigettata in via provvisoria per fr. 660’000.-- oltre interessi al 6.5% dal 1. gennaio 1997, fr. 140’000.-- oltre interessi al 7% dal 1. gennaio 1997 e fr. 67’700.--.
III.1. La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 750.--, già anticipata dall’appellante, è a carico di __________, che rifonderà a __________ fr. 500.-- a titolo di indennità.
IV. L’appello 9 marzo 1998 di __________, è accolto (inc. CEF 14.98.24).
Di conseguenza la sentenza 25 febbraio 1998 della Segretaria assessore della Pretura di Lugano, Sezione 5, è così riformata:
“1. L’istanza 21 gennaio 1998 di __________, è accolta.
Di conseguenza l’opposizione interposta da __________ al PE n. __________ del 27 novembre/9 dicembre 1997 dell’UE di Lugano è rigettata in via provvisoria per fr. 660’000.-- oltre interessi al 6.5% dal 1. gennaio 1997, fr. 140’000.-- oltre interessi al 7% dal 1. gennaio 1997 e fr. 67’700.--.
IV.1. La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 750.--, già anticipata dall’appellante, è a carico di __________, che rifonderà a __________ fr. 500.-- a titolo di indennità.
V. L’appello 9 marzo 1998 di __________, è accolto (inc. CEF 14.98.25).
Di conseguenza la sentenza 25 febbraio 1998 della Segretaria assessore della Pretura di Lugano, Sezione 5, è così riformata:
“1. L’istanza 21 gennaio 1998 di __________, è accolta.
Di conseguenza l’opposizione interposta __________ al PE n. __________ del 27 novembre/9 dicembre 1997 dell’UE di Lugano è rigettata in via provvisoria per fr. 660’000.-- oltre interessi al 6.5% dal 1. gennaio 1997, fr. 140’000.-- oltre interessi al 7% dal 1. gennaio 1997 e fr. 67’700.--.
V.1. La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 750.--, già anticipata dall’appellante, è a carico di __________, che rifonderà a __________ fr. 500.-- a titolo di indennità.
VI. Intimazione:
Comunicazione alla Pretura di Lugano, Sezione 5
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il vicepresidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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