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Numero d'incarto:
14.1998.21
Data decisione, Autorità:
26.03.1998, CEF
Incarto n.
14.98.00021
Lugano
26 marzo 1998
/B/fc/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello
composta
dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini e Zali
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo
sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 12 dicembre
1997 da
contro
tendente
ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta al PE n.
__________ del 19/22 settembre 1997 dell’UE di Lugano;
sulla
quale istanza la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, con sentenza 2 febbraio
1997 ha così deciso:
“1. L’istanza è
accolta e di conseguenza l’opposizione interposta al summenzionato precetto esecutivo
è respinta in via provvisoria.
- La tassa di
giustizia in Fr. 180.--, da anticipare dalla parte istante, è posta a carico
della parte convenuta, con l’obbligo di rifondere a controparte Fr. 300.-- a
titolo di indennità.”
Sentenza
dedotta in appello dall’escusso che con atto 16 febbraio 1998 ha postulato la
reiezione dell’istanza;
ritenuto in
fatto e considerando in diritto
– che
la sentenza 2 febbraio 1998 della Preture del Distretto di Lugano, Sezione 5, è
stata spedita lo stesso giorno per invio raccomandato all’escusso;
– che
secondo la ricerca postale la sentenza è stata distribuita all’appellante il 3
febbraio 1998;
– che
nella procedura sommaria il termine per proporre appello è ridotto a dieci
giorni (art. 308 cpv. 1 e 388 cpv. 3 CPC);
– che
nella concreta fattispecie il termine di dieci giorni ha iniziato a decorrere
il 4 febbraio 1998, ex art. 131 cpv. 1 CPC non essendo compreso nel computo dei
termini il 3 febbraio 1998, giorno della ricezione della sentenza da parte
dell’appellante;
– che
di conseguenza il termine per appellare è giunto a scadenza venerdì 13 febbraio
1998, donde l’irrimediabile tardività dell’atto di appello datato e spedito il
16 febbraio 1998;
– che
pertanto la tassa di giustizia è a carico dell’appellante;
per questi motivi,
richiamati gli art.
308 cpv. 1 e 388 cpv. 3 CPC
pronuncia: 1. L’appellazione
16 febbraio 1998 di __________, è inammissibile siccome tardiva.
-
La
tassa di giustizia di Fr. 100.-- è a carico di __________.
-
Intimazione:
Comunicazione
alla Pretura di Lugano, Sezione 5
Per la Camera
di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente
La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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