AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 14.1998.19
Data decisione, Autorità: 11.10.1999, CEF
Incarto n. 14.98.00019
Lugano 11 ottobre 1999 B/fc/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cometta, presidente Pellegrini e Zali
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 24 ottobre 1997 da
patr. dall'avv. __________
contro
patr. dall'avv. __________
tendente ad ottenere il rigetto definitivo dell’opposizione interposta al PE n. __________ del 3/4 ottobre 1997 dell’UEF di Blenio;
sulla quale istanza il Pretore della Giurisdizione di Blenio con sentenza 12 febbraio 1998 ha così deciso:
“1. L’istanza 24/27 ottobre 1997 di __________, è parzialmente ammessa.
§ Conseguentemente è rigettata in via definitiva, limitatamente all’importo di fr. 17’500.-- oltre interessi al 5% a far tempo dal 4 agosto 1997, l’opposizione interposta dal signor __________, al PE no. __________ dell’UEF di Blenio, fattogli notificare dalla signora __________.
Sentenza dedotta tempestivamente in appello dall’escusso che con atto 23 febbraio 1998 ha postulato l’accoglimento dell’istanza limitatamente all’importo di fr. 8’544.-- oltre interessi al 5% dal 4 agosto 1997, con protesta di spese e ripetibili;
con atto 30 marzo 1998 la parte appellata ha presentato le sue osservazioni, postulando la reiezione dell’appello; contemporaneamente ha inoltrato appello adesivo, chiedendo il rigetto definitivo dell’opposizione per fr. 21’608.-- oltre interessi al 5% dal 4 agosto 1997, protestate spese e ripetibili;
rilevato che con ordinanza presidenziale 2/4 marzo 1998 l’istanza per effetto sospensivo è stata dichiarata irricevibile;
ritenuto
in fatto
A. Con PE n. __________ del 3/4 ottobre 1997 dell’UEF di __________ ha escusso __________ per l’incasso di fr. 21’608.-- oltre interessi al 5% dal 4 agosto 1997, indicando quale titolo di credito: “Sentenza Pretore di Blenio del 12 ottobre 1993 (inc. no. 1623) - conteggio 4 agosto 1997.”
Interposta tempestiva opposizione dall’escusso, la procedente ne ha chiesto il rigetto definitivo al Pretore.
B. La procedente fonda la sua pretesa su una sentenza di separazione 12 ottobre 1993 del Pretore della Giurisdizione di Blenio (doc. A), con cui è stata omologata la convenzione sottoscritta dai coniugi __________, la quale prevede al punto 3 il pagamento di alimenti da parte dell’escusso di fr. 2’100.-- alla moglie e di fr. 700.-- sempre alla moglie per il figlio __________, nato il __________ e di fr. 700.-- per la figlia __________, nata il __________, complessivamente fr. 3’500.--.
C. All’udienza di contraddittorio l’escusso ha sostenuto che la procedente non è più legittimata a rivendicare il pagamento del contributo alimentare per il figlio __________ almeno dal 1. gennaio 1996, essendo egli divenuto maggiorenne e di conseguenza legittimato a far valere il proprio contributo alimentare__________ ha poi rilevato che nemmeno la procedente è legittimata a chiedere i suoi alimenti per il mese di giugno 1997, in quanto il 22 maggio 1997 ha inoltrato istanza di modifica in via provvisionale del predetto onere contributivo, chiedendone la riduzione risp. la soppressione. In caso di accoglimento della richiesta, dovrebbe subentrare effetto retroattivo dal momento della sua introduzione. Infine l’escusso ha ribadito di avere versato alla creditrice per l’anno 1996 un importo di fr. 30’000.--, confidando che la procedente confermi tali versamenti.
Replicando la procedente ha contestato il pagamento di fr. 30’000.--, spettando alla controparte di dimostrare di avere pagato di più di fr. 16’000.-- per l’anno 1996.
Duplicando l’escusso ha confermato le sue allegazioni di risposta, rinviando al calcolo degli importi dovuti di cui alla lettera 14 agosto 1997 (doc. 4 = doc. C) della sua patrocinatrice al rappresentante legale di controparte.
D. Con sentenza 12 febbraio 1998 il Pretore di Blenio ha accolto parzialmente l’istanza ritenendo la sentenza di separazione 12 ottobre 1993 (doc. A), cresciuta in giudicato, valido titolo di rigetto definitivo dell’opposizione ex art. 80 cpv. 1 LEF, atteso che in casu una sentenza di modifica del contributo alimentare fissato, non è ancora intervenuta.
E. Contro la sentenza pretorile si è tempestivamente aggravato l’escusso riconfermandosi in sostanza nelle sue allegazioni di prima sede. Egli ha rilevato che dalla lettera 4 agosto 1997 (doc. 3 = doc. B) del rappresentante legale della creditrice si evince che manca solo il pagamento degli adeguamenti e che viene ammesso il versamento di fr. 33’000.-- per il 1996.
F. Con le sue osservazioni la procedente ha affermato che il doc. B (= doc. 3) indica con esattezza le sue pretese. Dal canto suo l’appellante non ha dimostrato di avere pagato di più di quanto ammesso nel doc. B.
Considerato
in diritto:
L’appello adesivo presentato da __________ a con le sue osservazioni va dichiarato irricevibile, ritenuto che ex art. 22 cpv. 2 LALEF non è ammesso.
a) Ex art. 81 cpv. 1 LEF se il credito è fondato su una sentenza esecutiva di un’autorità della Confederazione o del Cantone in cui fu promossa l’esecuzione, l’opposizione è rigettata in via definitiva a meno che l’ escusso provi con documenti che dopo la sentenza il debito è stato estinto o il termine per il pagamento è stato prorogato ovvero dimostri che è prescritto.
b) L’escusso ha dichiarato di avere inoltrato una domanda cautelare di diminuzione risp. soppressione dei contributi alimentari. Non essendo tuttavia ancora stata emessa una sentenza di modifica della sentenza di separazione doc. B, quest’ultima decisione resta esecutiva e costituisce in via di principio valido titolo di rigetto definitivo dell’opposizione.
c) L’obbligo di mantenimento dei genitori dura fino al raggiungimento della maggiore età del figlio. Dal 1. gennaio 1996 è maggiorenne chi ha compiuto i diciotto anni (art. 14 CC). Secondo l’art. 13c del Titolo finale del CC gli alimenti fissati, con una sentenza oppure contrattualmente prima del 1. gennaio 1996 “fino alla maggiore età”, sono dovuti fino al compimento del 20° anno di età. Per quel che concerne la legittimazione attiva a chiedere questo contributo si può fare riferimento per analogia all’art. 289 cpv. 1 CC. Questa norma prevede infatti chiaramente che i contributi per il mantenimento spettano al figlio e sono versati al suo rappresentante legale, ossia a chi li ha effettivamente versati. Questi è nel caso normale colui che detiene l’autorità parentale e ciò vale anche dopo il raggiungimento della maggiore età del figlio, se chi detiene l’autorità parentale ha anticipato i contributi dovuti in luogo di colui che era obbligato a pagare (Peter Breitschmid, Basler Kommentar, Schweizerisches Zivilgesetzbuch I, n. 8 ad art. 289 CC).
Di conseguenza dal 1. gennaio 1996 la procedente ha ancora la legittimazione attiva per chiedere il contributo alimentare anche per il figlio __________ fino al compimento del 20. anno di età, ossia fino al __________, essendo egli nato il __________.
d) Secondo la convenzione omologata con la sentenza 12 ottobre 1193 (doc. A) le parti hanno previsto le conseguenze accessorie della separazione come segue:
“
..................
si obbliga a pagare mensilmente, entro il 5 di ogni mese, a titolo di alimenti:
a) alla moglie la somma di fr. 2’100.-- (duemilacento);
b) ad ognuno dei figli la somma di fr. 700.-- (settecento), già comprensivi degli assegni familiari.
Gli importi sono stabiliti in base all’indice dei prezzi al consumo del mese di maggio 1993; saranno aumentati ogni anno, a decorrere dal 1. gennaio, in base al rincaro accordato dallo Stato ai suoi dipendenti.
Se il signor __________ dovesse lasciare l’impiego statale, l’aumento sarà stabilito proporzionalmente a quello dell’indice dei prezzi al consumo; varrà quale termine di paragone l’indice del mese di novembre di ogni anno.
............................. “
Ritenuto che con scritto 4 agosto 1997 (doc. B = doc. 3) il rappresentante legale della procedente ha riconosciuto gli importi versati dall’escusso, indicati in seguito, e che la procedente è rimasta legittimata ad esigere i contributi per il figlio __________, anche se divenuto maggiorenne, fino al __________ (cfr. cons. 2c) il calcolo degli importi ancora dovuti è il seguente :
Sentenza 12 ottobre 1993
alimenti dovuti: fr. 3’500.-- al mese
indice maggio 1993
Carovita accordato dallo Stato, riconosciuto in sede pretorile solo fino al 31 dicembre 1995 (ossia fino al momento della conclusione del rapporto di lavoro con lo Stato (cfr. sentenza impugnata, p. 3, n. 4)::
1994: 2.00%
1995: 0,50%
1996 -
1997 -
Mensilità dovute:
1994: fr. 3’570.-- x 12 mesi = fr. 42’840.--
1995: fr. 3’587.-- x 12 mesi = fr. 43’044.--
1996: fr. 3’587.-- x 12 mesi = fr. 43’044.--
1997: fr. 2’870.-- (madre e figlia) x 6 mesi = fr. 17’221.-- e
fr. 717.-- (figlio) x 2 mesi e 20 giorni = 1’913.-- , complessivamente fr. 19’134.--
Arretrati dovuti (sulla base degli importi pagati, secondo
lo scritto doc. B = doc. 3):
1994: pagati fr. 3’500.-- al mese
arretrati fr. 70.-- x 12 = fr. 840.--
1995: pagati fr. 3’500.-- al mese
arretrati fr. 87.-- x 12 = fr. 1’044.--
1996 :
pagati fr. 3’500.-- x 4 (gennaio a aprile 1996)
pagati fr. 3’000.-- x 3 (maggio a luglio 1996)
pagati fr. 2’000.-- x 5 (agosto a dicembre 1996)
fr. 33’000
arretrati fr. 43’044.-- ./. fr. 33’000.-- = fr. 10’044.--
1997: pagati fr. 2’000.-- x 6 (gennaio a
giugno 1997)= fr. 12’000.--
arretrati fr. 19’134.--./. fr. 12’000.-- = fr. 7’134.--
totale fr. 19’062.--
I contributi arretrati ammontano pertanto a fr. 19’062.--.
Considerato tuttavia che in prima sede il rigetto definitivo dell’opposizione è stato concesso unicamente per fr. 17’500.-- oltre interessi al 5% dal 4 agosto 1997 e che l’appello adesivo presentato da __________ è irricevibile, in questa sede va confermata la sentenza pretorile.
Tassa di giustizia e indennità seguono la soccombenza (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 80/81 LEF
pronuncia
L’appello adesivo 30 marzo 1998 di __________, è irricevibile.
L’appello 23 febbraio 1998 di __________, è respinto.
La tassa di giustizia di fr. 450.--, già anticipata dall’appellante, è posta a carico di __________, il quale rifonderà a __________ fr. 600.-- a titolo di indennità.
Intimazione: -
Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Blenio.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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