AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 14.1998.18
Data decisione, Autorità: 22.12.1998, CEF
Incarto n. 14.98.00018
Lugano 22 dicembre 1998 /B/fc/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cometta, presidente Pellegrini e Zali
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 1. dicembre 1997 da
patr. dall'avv. __________
contro
patr. da: __________
tendente ad ottenere il rigetto definitivo dell’opposizione interposta al PE n. __________ del 7/20 agosto 1996 dell’UE di Lugano;
sulla quale istanza la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, con sentenza 12 febbraio 1998 ha così deciso:
“1. L’istanza è accolta e di conseguenza l’opposizione interposta al summenzionato precetto esecutivo è respinta in via definitiva.
Sentenza tempestivamente dedotta in appello dall’escusso che con atto 23 febbraio 1998 ha postulato la reiezione dell’istanza, con protesta di spese e ripetibili;
con osservazioni 27 marzo 1998 la parte appellata si è opposta al gravame, protestate spese e ripetibili;
con istanza 27 marzo 1998 la procedente ha chiesto la prestazione da parte dell’escusso di una cauzione processuale di fr. 7’500.--, con protesta di spese e ripetibili;
con osservazioni 14 aprile 1998 l’escusso si è opposto alla richiesta di prestazione di cauzione processuale, con protesta di spese e ripetibili;
rilevato che con ordinanza presidenziale 26/27 febbraio 1998 l’istanza per effetto sospensivo è stata dichiarata irricevibile;
ritenuto
in fatto:
A. Con PE n. __________ del 7/20 agosto 1996 dell’UE di Lugano la __________ ha escusso __________ per l’incasso di fr. 5’000’000.-- , indicando quale titolo di credito: “atti illeciti, violazione contrattuale.”
Interposta tempestiva opposizione dall’escusso, la procedente ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Pretore.
B. La procedente fonda la sua pretesa su una decisione 20 novembre 1997 (doc. A) emanata dalla United States District Court di __________ (Western District of __________), con la quale è stato autorizzato il ricupero da parte della __________ nei confronti di __________ della somma di US$ 30’000’000.-- oltre interessi del 5.42% dal 20 novembre 1997. Contemporaneamente è stata autorizzata l’immediata esecuzione della sentenza.
C. All’udienza di contraddittorio l’escusso ha postulato in via principale la reiezione dell’istanza, sostenendo - che l’istanza è stata inoltrata oltre tre mesi dopo la scadenza del termine annuale di validità del precetto esecutivo;
che il PE è nullo in quanto l’UE di Lugano non era competente per emettere un PE da notificare a Chiasso,
che la documentazione prodotta non ossequia i requisiti previsti dall’art. 29 LDIP, mancando agli atti un esemplare completo ed autenticato della decisione con traduzione conforme in italiano, l’attestazione di crescita in giudicato della stessa e la prova dell’avvenuta corretta intimazione della citazione all’escusso;
che anche i requisiti dell’art. 25 LDIP non risultano adempiuti, mancando la prova della competenza del Tribunale americano, della crescita in giudicato della sentenza e della compatibilità della decisione con l’ordine pubblico svizzero.
In via subordinata l’escusso ha chiesto che l’esecuzione n. __________ e il sequestro n. __________ dell’UE di Lugano vengano dichiarati nulli.
D. Con sentenza 12 febbraio 1998 la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, ha accolto l’istanza, argomentando che la causa di accertamento del credito è stata promossa il 21 febbraio 1995 e decisa il 20 novembre 1997. Ritenuto che il termine di perenzione del PE rimane sospeso fino alla crescita in giudicato della sentenza di accertamento, già pendente al momento in cui è stato notificato il PE, la validità di quest’ultimo veniva a scadere il 1. dicembre 1998, ritenuto che contro la sentenza 20 novembre 1997 era possibile presentare appello entro dieci giorni dalla sua notificazione. In prima sede l’istanza di rigetto definitivo dell’opposizione, presentata il 1. dicembre 1997, è stata pertanto ritenuta tempestiva, sia per quel che concerne il termine di validità del PE che per quel che riguarda il termine utile di dieci giorni entro il quale doveva essere continuata l’esecuzione (art. 279 cpv. 3 LEF).
La prima giudice ha poi rilevato che ex art. 52 LEF l’esecuzione preceduta da sequestro può essere promossa anche nel luogo in cui si trova l’oggetto sequestrato. Trovandosi i beni oggetto del sequestro a Lugano, l’eccezione di incompetenza dell’UE di Lugano è stata respinta.
La Pretore ha poi rilevato che le condizioni per il riconoscimento e l’esecuzione della sentenza americana in esame sono stabilite dagli art. 25 ss. LDIP. Sulla base di una fotocopia del passaporto dell’escusso ed in particolare di una fotocopia del documento di voto, indicanti alla voce indirizzo: __________ (doc. C), è stato ritenuto che l’escusso era domiciliato negli Stati Uniti e di conseguenza è stata riconosciuta la competenza (indiretta) della corte americana. Per quel che concerne i requisiti previsti dall’art. 29 cpv. 1 LDIP per ottenere il riconoscimento della sentenza americana, la prima giudice ha rilevato che la procedente ha prodotto un esemplare completo della copia, certificata conforme all’originale dal Cancelliere del Tribunale distrettuale di __________, del giudizio contumaciale nella causa civile no. __________, con apostilla certificante l’autenticità della firma del giudice secondo la Convenzione 5 ottobre 1961 dell’Aia e la traduzione italiana del giudizio, certificata conforme all’originale dal notaio Soldati (doc. F), documentazione ossequiante l’art. 29 cpv. 1 lett. a LDIP. In merito alla crescita in giudicato è stato ritenuto che agli atti è stata prodotta la dichiarazione 8 gennaio 1998 (doc. D), munita della traduzione italiana certificata conforme dal predetto notaio, attestante che fino a tale data, nel caso __________, __________ vs. __________, non è stato presentato appello e certificata dal cancelliere del Tribunale distrettuale di __________, che vi ha apposto il sigillo della Corte. Agli atti risulta poi una lettera 16 gennaio 1998 dell’avv. __________ confermante che la sentenza americana è rimasta inimpugnata (doc. E). In merito alla citazione dell’escusso la prima giudice ha ritenuto che la notifica degli atti giudiziali a __________ è avvenuta per via rogatoriale, come risulta dall’attestazione 20 luglio 1996 del Tribunale di appello del Cantone Ticino e dalla dichiarazione giurata resa da __________ davanti alla Corte americana il 31 maggio 1996 (doc. G), per cui l’escusso era a conoscenza del procedimento avviato dalla __________ Inc. nei suoi confronti e quindi in condizione di tutelare i propri interessi. Per quel che riguarda la pretesa violazione del diritto di essere sentito, fatta valere dal debitore, la Pretore ha rinviato alle considerazioni concernenti la citazione. Infine è stata respinta l’eccezione ex art. 27 cpv. 2 lett. c LDIP sollevata da __________, non avendo egli affermato che una causa tra le stesse parti e sullo stesso oggetto era già stata introdotta o decisa in Svizzera o precedentemente decisa in uno Stato terzo.
E. Contro la sentenza pretorile si è tempestivamente aggravato l’escusso riconfermandosi in sostanza nelle sue allegazioni di prima sede.
F. Con osservazioni 27 marzo 1997 la parte appellata si è opposta al gravame, con argomentazioni di cui, se del caso, si dirà in seguito.
Considerato
in diritto:
a) Ex art. 153 CPC l’istituto della cauzione processuale non trova applicazione nella procedura sommaria di rigetto. Nella OTLEF nulla è detto sulla cauzione processuale: si tratta di silenzio qualificato, avuto riguardo alla specificità della normativa LEF che impone di prescindere da quanto è incompatibile con il principio di celerità che informa, per regola generale, la procedura sommaria di rigetto dell’opposizione legata a termini estremamente brevi. I tempi tecnici legati all’istruttoria incidentale dell’istanza di cauzione, con il conseguente giudizio e fissazione di un termine per prestare cauzione, per non parlare dei mezzi d’impugnazione, convincono che non può esservi spazio per siffatto istituto, né per diritto federale, né per diritto cantonale (Cometta, Il rigetto provvisorio dell’opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in Rep 1989 p. 332).
b) L’istanza di prestazione di una cauzione processuale presentata dalla procedente va quindi respinta.
a) Ex art. 88 cpv. 1 e 2 LEF se l’esecuzione non è stata sospesa in virtù di un’opposizione o di una decisione giudiziale, trascorsi venti giorni dalla notificazione del precetto il creditore può chiederne la continuazione. Questo diritto si estingue trascorso un anno dalla notificazione del precetto. Se è stata fatta opposizione, il termine resta sospeso tra il giorno in cui è stata promossa l’azione giudiziaria o amministrativa e la sua definizione.
b) Nel caso di specie la causa di accertamento del credito è stata promossa dalla __________ negli Stati Uniti il 21 febbraio 1995 e decisa il 20 novembre 1997 (doc. A e F). Il PE in oggetto n. __________, notificato all’escusso il 20 agosto 1996 (doc. A), ossia già pendente causa, è rimasto quindi sospeso ex art. 88 cpv. 2 LEF fino alla crescita in giudicato della predetta sentenza di accertamento, la quale, potendo essere appellata entro 10 giorni (doc. E), è cresciuta in giudicato il 30 novembre 1997. L’istanza di rigetto definitivo dell’opposizione 1. dicembre 1997 in esame è pertanto tempestiva sia per quel che concerne il termine di perenzione del PE, che per quel che concerne il termine di dieci giorni previsto dall’art. 279 cpv. 3 LEF per continuare l’esecuzione.
Ex art. 52 LEF l’esecuzione preceduta da sequestro può essere promossa anche al luogo in cui si trova l’oggetto sequestrato. Ritenuto che i beni oggetto del sequestro si trovano a Lugano, è data la competenza dell’UE di Lugano
Tra la Svizzera e gli Stati Uniti d’America non è stato concluso alcun trattato in materia di riconoscimento ed esecuzione delle rispettive decisioni giudiziarie, per cui le condizioni per il riconoscimento e l’esecuzione della sentenza americana in oggetto sono stabilite dagli art. 25 e ss. LDIP.
In particolare secondo l’art. 25 LDIP una sentenza straniera è riconosciuta in Svizzera se vi era competenza dei tribunali o delle autorità dello Stato in cui fu pronunciata (lett. a), se non può più essere impugnata con un rimedio giuridico ordinario o è definitiva (lett. b) e se non sussiste alcun motivo di rifiuto giusta l’art. 27 LDIP (lett. c).
a) L’art. 26 LDIP precisa quando l’autorità straniera che ha reso il giudizio può essere considerata come internazionalmente competente ai fini del riconoscimento in Svizzera della sua decisione. Ciò si verifica quando una norma della stessa legge (LDIP) lo prevede espressamente o quando il convenuto era domiciliato nello Stato che ha pronunciato il giudizio (lett. a) oppure quando, in caso di controversie patrimoniali, le parti mediante pattuizione si sono sottoposte validamente alla competenza dell’autorità estera (lett. b) o il convenuto si è incondizionatamente costituito in giudizio (lett. c), oppure quando, in caso di domanda riconvenzionale, l’autorità straniera era competente a giudicare la domanda principale e le due domande sono materialmente connesse (lett. d). Giova qui ricordare che la competenza (indiretta) del tribunale straniero che ha pronunciato la sentenza va esaminata d’ufficio e deve essere provata dalla parte che chiede il riconoscimento della decisione (Stephen Berti/Anton Schnyder, Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, Internationales Privatrecht, Basilea 1996, n. 13 ad art. 26 LDIP). Ex art. 149 LDIP le decisioni straniere concernenti pretese in materia di obbligazioni sono riconosciute in Svizzera se sono state pronunciate nello Stato in cui il convenuto era domiciliato oppure vi aveva la residenza abituale. L’art. 149 cpv. 2 LDIP prevede inoltre la competenza del luogo dell’atto illecito se il convenuto non era domiciliato in Svizzera.
b) Nel caso in esame la procedente ha asserito sulla base di fotocopie dei documenti di voto e del passaporto dell’escusso (doc. C), che questi era domiciliato negli Stati Uniti al momento dell’introduzione, il 21 febbraio 1995, della causa civile davanti alla Corte distrettuale di __________ o in __________, per cui era data la competenza del Tribunale americano ex art. 26 lett. a LDIP.
Nell’ambito dell’udienza di contraddittorio l’escusso non ha contestato di essere stato domiciliato negli Stati Uniti in quel periodo. Dalla fotocopia dell’attestazione di voto dell’escusso risulta infatti che egli era registrato a __________. La fotocopia del passaporto è invece illeggibile. A questo proposito va poi rilevato che l’escusso con il suo atto di appello ha confermato di essere stato domiciliato negli Stati Uniti al momento dell’introduzione della predetta causa civile (cfr. punto 9 dell’atto di appello).
Pertanto va ritenuta data la competenza (indiretta) della Corte americana che ha pronunciato la sentenza di cui viene chiesto il riconoscimento.
a) Per l’art. 27 cpv. 2 lett. a LDIP una decisione straniera non può essere riconosciuta in Svizzera qualora “una parte provi di non essere stata citata regolarmente né secondo il diritto del suo domicilio né secondo il diritto della sua dimora abituale, eccetto che si sia incondizionatamente costituita in giudizio”. La regolarità o meno della citazione, almeno quanto a lingua, via di trasmissione e tipo di notifica (consegna semplice o con ricevuta), viene giudicata in base alle norme vigenti nello Stato del domicilio o della dimora del destinatario al momento dell’introduzione della causa. In vista del riconoscimento della sentenza, nei rapporti internazionali si pretende una notificazione effettiva almeno della prima citazione. Notificazione effettiva significa che i documenti da notificare siano pervenuti fisicamente al destinatario (così Volken, IPRG-Kommentar, Zurigo 1993, n. 32 e ss. ad art. 27 LDIP; Dutoit, Commentaire de la loi fédérale du 18 décémbre 1987, Basilea et al. 1996 n. 8 ad art. 27 LDIP; Gerhard Walter, Internationales Zivilprozessrecht der Schweiz, Berna et al. 1995, p. 286 e 335; Berti/Schnyder, op. cit. n. 12 e 13 ad art. 27 LDIP). La garanzia della citazione regolare ha per scopo quello di assicurare ad ogni parte il diritto di essere sentita, e in particolare di consentire alla parte convenuta una conoscenza sufficiente del procedimento introdotto nei suoi confronti per permetterle di far valere i propri mezzi di difesa (DTF 97 I 252; 117 Ib 350). Essa si estende pertanto solo alla prima citazione, quella che introduce il procedimento (Volken, op. cit. n. 31 ad art. 27 LDIP; Dutoit, op. cit. n. 8 ad art. 27 LDIP; Berti/Schnyder, op. cit. n. 11 ad art. 27 LDIP). L’art. 27 cpv. 2 lett. a LDIP serve a garantire al convenuto il suo diritto di essere sentito. Se i requisiti posti non vengono ossequiati, il riconoscimento della sentenza straniera va rifiutato (Adrian Dörig, Anerkennung und Vollstreckung US-amerikanischer Entscheidungen in der Schweiz, Diss. 1998, San Gallo, p. 382 e 392).
b) Per la notifica di atti giudiziari e extragiudiziari americani in materia civile e commerciale ad un convenuto con domicilio o residenza abituale in Svizzera si applica la Convenzione relativa alla notificazione e alla comunicazione all’estero degli atti giudiziari e extragiudiziari in materia civile o commerciale, conclusa all’Aia il 15 novembre 1965 ed entrata in vigore per la Svizzera il 1. gennaio 1995 (RS 0.274.131). Questa convenzione, nella forma ratificata dalla Svizzera, determina i requisiti, che vanno adempiuti affinché la citazione sia conforme all’art. 27 cpv. 2 lett. a LDIP. Accanto all’esclusiva applicazione della predetta convenzione dal punto di vista svizzero vanno considerati, come già ritenuto al precedente considerando, i seguenti punti: l’ammissibilità delle modalità di notificazione (1), la forma concreta della notificazione (2), così come la lingua, in cui il documento da notificare deve essere redatto (3) (Dörig, op. cit, p. 382).
c) Secondo l’art. 5 della predetta Convenzione
“l’Autorità centrale dello Stato richiesto procede o fa procedere alla notificazione o alla comunicazione dell’atto:
a) o secondo le forme prescritte dalla legislazione dello Stato richiesto per la notifica o la comunicazione degli atti redatti in questo Paese e che sono destinati alle persone che si trovano sul suo territorio;
b) o secondo la forma particolare chiesta dal richiedente, purché tale forma non sia incompatibile con la legge dello Stato richiesto;
Salvo il caso previsto al comma precedente lettera b), l’atto può sempre essere consegnato al destinatario che lo accetti volontariamente.
Se l’atto deve essere notificato o comunicato in conformità al primo comma, l’Autorità centrale può chiedere che l’atto sia redatto o tradotto nella lingua o in una delle lingue ufficiali del suo paese.
La parte della richiesta conforme al modulo allegato alla presente Convenzione, che contiene gli elementi essenziali dell’atto, viene consegnata al destinatario.”
Giusta l’art. 6 sempre della predetta Convenzione
“L’Autorità centrale dello Stato richiesto o ogni autorità che esso abbia designato a tal fine, redige un’attestazione secondo il modulo allegato alla presente Convenzione.
L’attestazione dà atto dell’esecuzione della richiesta; indica la forma, il luogo e la data dell’esecuzione nonché la persona alla quale l’atto è stato consegnato, se del caso, precisa il fatto che ne ha impedito l’esecuzione.
Il richiedente può chiedere che l’attestazione che non sia redatta dall’Autorità centrale o da un’autorità giudiziaria venga vistata da una di queste autorità.
L’attestazione è direttamente indirizzata al richiedente.”
d) Nella sua sentenza contumaciale 20 novembre 1997 relativa a __________ (doc. A) il Tribunale distrettuale __________ ha dichiarato che il 13 giugno 1995 l’escusso ha correttamente ricevuto copie certificate della citazione e dell’atto di causa insieme alle traduzioni autenticate delle stesse conformemente alla Convenzione relativa alla trasmissione all’estero di atti giudiziali o extragiudiziali in questioni civili o commerciali firmata all’Aia il 15 novembre 1965 e all’art. 4 della Procedura civile delle norme federali degli stati Uniti (doc. F punto 2). A comprova della notificazione degli atti giudiziari concernenti la procedura sfociata nella predetta sentenza, la procedente ha prodotto la fotocopia di un’attestazione del Tribunale di appello del Cantone Ticino 20 luglio 1995 - indicante che il 13 giugno 1996 i documenti sono stati consegnati a __________ a __________ mediante lettera raccomandata -, il relativo allegato costituito dalla copia praticamente illeggibile di una ricevuta di ritorno, così come la traduzione di una “attestazione giurata” di __________ (doc. G).
Nella sua dichiarazione resa a Lugano in lingua inglese, nella versione tradotta in italiano, __________ ha affermato quanto segue:
“
DICHIARAZIONE DI __________
Sono a conoscenza dei fatti indicati qui di seguito e sono esatti e corretti.
Sono direttore della __________ dall’aprile 1994.
Il 13.6.1996 una copia della petizione nel caso sopra indicato è stata consegnata tramite lettera raccomandata al __________. In quel tempo il signor __________ usava come recapito postale l'indirizzo di __________.
La signora __________ ha firmato l’attestazione di ricevuta a nome del signor __________ e ha consegnato tali documenti al signor __________.
Dichiaro sotto pena di falso giuramento che quanto precede esatto e corretto.
Fatto a __________, il __________”
Orbene, esaminando la “dichiarazione giurata” di __________ si rileva che sulla prima pagina, nella versione inglese, appare l’indicazione della Corte americana ( “United States District Court, Western District of __________ , __________ Division”), a cui fanno seguito i nomi delle parti, mentre in calce sia della dichiarazione in inglese che della traduzione in italiano, è indicato che questa è stata “fatta” a Lugano. Pertanto, contrariamente a quanto ritenuto in prima sede, non solo __________ non ha reso la sua dichiarazione davanti ad una corte americana, ma non è dato nemmeno sapere in presenza di chi egli l’ha rilasciata a Lugano.
Nella sua dichiarazione __________ ha poi affermato che il 13 maggio 1995 una copia della petizione è stata consegnata tramite lettera raccomandata all’escusso all’indirizzo di __________ a __________ - che __________ usava quale recapito postale -, e che __________ ha firmato l’attestazione di ricevuta a nome di , al quale ha consegnato i documenti. Dalla ricevuta di ritorno prodotta dalla procedente, quale allegato all’attestazione del Tribunale di appello del Cantone Ticino (doc. G), si riesce a mala pena a dedurre la firma “ ”. Tuttavia né dall’attestazione del Tribunale di appello, né dalla ricevuta di ritorno e nemmeno dalla dichiarazione di __________ risulta indicazione alcuna in merito a __________ e alla sua funzione in relazione all’escusso, ritenuto che secondo __________, l’appellante disponeva in __________ a __________ unicamente di un recapito postale e non di un ufficio.
Sulla base delle precedenti considerazioni l’attestazione del Tribunale di appello del Cantone Ticino con annessa una ricevuta di ritorno firmata non da __________, bensì da persona non identificabile, non può costituire documento idoneo a comprovare la consegna effettiva degli atti giudiziari all’appellante, come richiesto dall’art. 27 cpv. 2 lett. a LDIP. Personaggio chiave della notifica sarebbe invece dovuto essere __________, atteso che __________ si è dovuto limitare in sostanza a meri relata refero di ridotta efficacia probatoria.
Visto l’esito, si prescinde dall’esaminare la portata che l’istituto dell’affidavit o dichiarazione giurata ha in una procedura di riconoscimento di sentenza straniera, con il solo rilievo che la massima apodittica espressa in Rep 1996 p. 261, in cui viene affermato che nell’ambito del riconoscimento di sentenze straniere, le parti hanno la facoltà di ricorrere a tutti i mezzi di prova necessari, indipendentemente dalle limitazioni imposte dal carattere sommario della procedura di rigetto, tra cui si annoverano pure gli “affidavits”, è errata nella sua assolutezza.
Contrariamente a quanto ritenuto in prima sede, l’istanza di rigetto definitivo dell’opposizione presentata __________ va quindi respinta e di conseguenza la sentenza pretorile riformata.
Tassa di giustizia e indennità seguono la soccombenza (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 2 OTLEF), con il solo rilievo che la tassa di prima sede viene ridotta a fr. 2'000.-- conformemente all'art. 48 OTLEF e le ripetibili sono ridotte a fr. 7'000.-- in entrambe le sedi.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 80/81 LEF, 25 e ss. LDIP
pronuncia:
I. L’istanza di prestazione di cauzione 27 marzo 1998 della __________, USA, è respinta.
II. L’appello 23 febbraio 1998 di __________ , USA, è accolto.
Di conseguenza la sentenza 12 febbraio 1998 della Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, è così riformata:
“1. L’istanza 1. dicembre 1997 della __________, USA, è respinta.
III. La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 3’000.--, già anticipata dall’appellante, è a carico della __________, che rifonderà a __________ fr. 7’000.-- a titolo di indennità.
IV. Intimazione:
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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