AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.2004.226
Data decisione, Autorità: 23.01.2006, IICCA
Titolo: contratto di deposito - ritiro della merce depositata - rappresentanza - estensione della procura - violazione contrattuale
Incarto n. 12.2004.226
Lugano 23 gennaio 2006/fb
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente, Epiney-Colombo e Walser
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2000.539 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2 promossa con petizione 13 settembre 2000 da
AP 1 rappr. da RA 2
contro
AO 1 rappr. dall’ RA 1
chiedente la condanna della convenuta al pagamento di fr. 140'000.- oltre interessi quale risarcimento per inadempienza del contratto di deposito, domanda alla quale la convenuta si è opposta e che il Pretore ha respinto con sentenza 30 novembre 2004;
appellante l’attore, che con atto di appello del 24 dicembre 2004 chiede la riforma del querelato giudizio nel senso dell’accoglimento integrale della petizione;
mentre la convenuta con le proprie osservazioni postula la reiezione del gravame;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto
in fatto: 1. AP 1, iscritto a RC quale ditta individuale, è attivo nel campo della meccanica di precisione. La AO 1 ha invece quale scopo l'esercizio di un'azienda di trasporti, di magazzinaggio e di deposito.
Nel corso del mese di aprile 1990 l’attore depositò presso la convenuta alcune casse contenenti macchinari, in attesa di definirne la destinazione. Egli incaricò poi __________ P__________ di trovare un acquirente per i macchinari di cui trattasi, il quale si presentò nel corso del mese di settembre del 1990 alla convenuta, chiedendo di esaminare il contenuto delle casse. Stante il diniego della depositaria, che non lo ritenne legittimato ad ottenere quanto chiesto, __________ P__________ si ripresentò successivamente presso la convenuta, questa volta accompagnato dall’attore, il quale confermò che egli agiva in sua rappresentanza. Dopo aver esaminato i macchinari a più riprese con vari potenziali acquirenti, nel mese di marzo 1991 __________ P__________, adducendo che le macchine erano state vendute, diede indicazioni alla convenuta di consegnarle al trasportatore S__________ __________ il quale le recapitò alla società M__________ __________ di , società alla quale __________ P le aveva vendute concludendo per proprio conto il contratto, incassando pure personalmente il prezzo di vendita. Quando alcune settimane più tardi AP 1 chiese alla convenuta la restituzione dei macchinari depositati, essa gli spiegò che i medesimi erano stati trasferiti a terzi su richiesta del P__________ al quale egli aveva conferito la facoltà di disporne.
Con petizione 19 novembre 1992 AP 1 ha convenuto in causa la AO 1, chiedendone la condanna al pagamento di fr. 250'000.- oltre interessi al 10% quale risarcimento del danno per inadempienza del contratto di deposito. La causa è poi stata stralciata dai ruoli per intervenuta perenzione processuale con decisione 29 settembre 1997.
Con petizione 13 settembre 2000 AP 1 ha riproposto la sua pretesa chiedendo la condanna della AO 1 al pagamento dell’importo di fr. 140’000 oltre interessi al 7% (poi ridotti al 5% con le conclusioni) dal 6 maggio 1991. L’attore, premesso che il contratto tra le parti è un contratto di deposito retto dagli art. 472 segg. CO, sostiene che parte convenuta ha violato i suoi obblighi di depositario disponendo della merce depositata a favore di terzi non autorizzati, egli non avendo mai dato procura in tal senso a __________ P__________.
Con risposta 20 novembre 2000 la convenuta ha chiesto la reiezione integrale della petizione, contestando l’esistenza di una violazione del contratto di deposito. Essa adduce di essersi validamente liberata seguendo le istruzioni impartitele da __________ P__________, il quale agiva in virtù di una procura conferitagli dall’attore stesso, in base alle quale aveva consegnato i macchinari depositati alla ditta S__________ __________ di , che a sua volta li aveva consegnati all’acquirente M __________ di B__________.
La sentenza 30 novembre 2004 con la quale il Pretore ha respinto la petizione è stata impugnata dall’attore che, con appello 24 dicembre 2004 avversato dalla controparte, chiede di riformare la sentenza impugnata nel senso di accogliere integralmente la petizione.
Considerato
in diritto: 5. Giusta l’art. 472 CO, col contratto di deposito il depositario si obbliga verso il deponente a ricevere una cosa mobile che questi gli affida e a custodirla in un luogo sicuro, ritenuto che il deponente può sempre chiedere la restituzione della cosa depositata con gli eventuali accessori, quand’anche fosse stato pattuito un termine per il deposito (art. 475 CO).
Nel caso concreto non vi sono contestazioni sulla validità del contratto di deposito. È pure pacifico che la depositaria non è stata in grado di restituire al deponente la merce depositata, avendone disposto a favore di terzi. Il Pretore ha però ritenuto che essa si è validamente liberata del proprio obbligo perché si era spossessata dei macchinari depositati seguendo le istruzioni di __________ P__________, che poteva in buona fede considerare rappresentante dell’attore.
Secondo il principio generale, riconosciuto da dottrina e giurisprudenza, la prova dell'esistenza di un rapporto di rappresentanza incombe a colui che si prevale degli effetti di quest'ultima (art. 8 CC; DTF 100 II 200 consid. 8a; Zäch, op. cit. n. 182 ad art. 32 CO).
Dall’istruttoria risulta che __________ P__________ chiese alla convenuta di visionare i macchinari depositati dall’appellante, ma ciò non gli fu consentito perché essa non lo considerò legittimato a procedere in tal senso. A seguito di quest’episodio, AP 1 contattò telefonicamente il signor B__________, comunicandogli che __________ P__________ era autorizzato a ispezionare la macchina e a mostrarla a eventuali interessati all’acquisto (teste E__________ , verbale 5 novembre 2002, pag. 1). Successivamente AP 1 accompagnò poi personalmente __________ P ai magazzini della convenuta, dove, alla presenza dei signori B (padre e figlio) e di __________ A__________ e __________ C__________, impiegati della convenuta, comunicò che __________ era incaricato di vendere le macchine in deposito. In questa circostanza l’attore non si limitò tuttavia a tale affermazione, precisando che P__________ poteva disporre delle casse come lui stesso (testi __________ C__________ e __________ A__________, verbale 25 febbraio 2002, pag. 2, 4). Nel contesto in cui è stata fatta, tale affermazione era indubbiamente atta far sorgere nelle persone alle quali era diretta la convinzione che i poteri di P__________ non fossero limitati a mostrare i macchinari a potenziali acquirenti, ma che invece egli ne poteva disporre senza limitazione alcuna, come se ne fosse il depositante. Il fatto che l’attore non abbia esplicitamente autorizzato la convenuta anche a consegnare i macchinari al suo rappresentante non muta la situazione, perché l’estensione della procura come da lui comunicata era invero ampia e senza alcuna limitazione, tanto che tale facoltà poteva ragionevolmente esservi inclusa. Né risultano peraltro indizi che avrebbero potuto indurre gli organi o gli ausiliari della convenuta a ritenere che la facoltà di disporre di P__________ fosse in qualche modo limitata. Ciò non è in particolare desumibile dal fatto che egli avesse dapprima chiesto solo di visionare le macchine, né dalla comunicazione telefonica dell’appellante alla convenuta nel senso che di P__________ era autorizzato a ispezionare la macchina e mostrarla ad eventuali interessati all’acquisto (teste E__________ __________, verbale 5 novembre 2002, pag. 1), proprio perché questa situazione è poi stata superata in occasione dell’incontro di cui si è testé detto. Non si può quindi rimproverare alla convenuta di essere stata negligente per aver seguito le istruzioni di P consegnando le casse con i macchinari al vettore da lui incaricato di trasportarle a destinazione senza prima chiedere conferma all’attore di precedere in tal senso, poiché essa ben poteva ritenere che egli vi fosse abilitato.
L’appellante contesta la fedefacenza dei testimoni __________ A__________ e __________ C__________ perché, essendo essi all’epoca della prima deposizione testimoniale - resa nell’ambito dell’istruttoria della causa poi stralciata per perenzione processuale - ancora dipendenti della convenuta, non sarebbero stati disinteressati alla lite, e rileva ancora che, prima della loro testimonianza nella presente procedura, il legale di controparte ha sottoposto loro il verbale della precedente audizione.
Va ricordato in proposito che qualora l’attendibilità di un testimone possa apparire dubbia, sotto un profilo soggettivo, per l’esistenza di un rapporto diretto di dipendenza con una delle parti o di un altro motivo che determini un interesse a deporre a favore di una parte, la credibilità delle sue dichiarazioni può essere intaccata unicamente se è accertata una grave discordanza tra i fatti così come descritti dal teste e quelli desumibili da altre prove (Cocchi/Trezzini, CPC-TI App., ad art. 90 m. 75). Ciò non è il caso in concreto dove le testimonianze di cui trattasi sono coerenti con i fatti come desumibili dall’incarto. In particolare la testimonianza non è in contrasto con quella di __________ P__________, il quale neppure si esprime sul contenuto della comunicazione tra attore e convenuta, non ricordando che all’incontro era presente anche AP 1. Certo, P__________ afferma che AP 1 lo aveva incaricato solo di vendere il macchinario e ammette pure di aver concluso personalmente le trattative con il cliente e venduto per conto proprio incassando personalmente il prezzo di vendita, (verbale 5 novembre 2003, pag. 3) che poi non ha riversato all’attore. Tali limiti della procura rilevano tuttavia dal rapporto interno tra rappresentante e rappresentato e nel caso concreto non nuocciono alla convenuta, l’estensione della procura dovendo essere determinata in base alla comunicazione a lei fatta dall’attore (art. 33 cpv. 3 CO).
In merito a questo modo di procedere si rileva che, all’epoca dei fatti, l’appellata era solita procedere in modo informale, senza l’allestimento di contratti scritti neppure per il deposito (teste __________ C__________, verbale 25 febbraio 2002). All’appellante, cliente abituale della convenuta, questo modo di procedere era ben noto, tant’è che neppure risulta abbia chiesto documenti di sorta al momento in cui ha depositato i macchinari di cui trattasi, e neppure sostiene di averlo fatto in precedenti occasioni. Cosciente di questo modo di procedere, da lui stesso accettato e sul quale non risulta che abbia mai avuto da ridire, egli è qui malvenuto a dolersene.
Peraltro, poiché, per le ragioni già esposte, l’appellata poteva ritenere che P__________ fosse abilitato a disporre dei macchinari, non si vede in quale modo, né l’appellante lo spiega, l’allestimento di una ricevuta o altra documentazione di scarico avrebbe mutato il risultato dell’operazione.
Per i motivi che precedono l’appello dev’essere respinto e la sentenza impugnata confermata. Gli oneri processuali e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi,
pronuncia: 1. L'appello 24 dicembre 2004 di AP 1 è respinto.
a) tassa di giustizia fr. 2’000.-
b) spese fr. 50.-
totale fr. 2’050.-
sono poste a carico dell’appellante, con l’obbligo di rifondere alla controparte fr. 5'000.- per ripetibili di appello.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2
terzi implicati
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster