AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 14.1998.15
Data decisione, Autorità: 09.12.1998, CEF
Incarto n. 14.98.00015
Lugano 9 dicembre 1998 B/fc/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cometta, presidente Pellegrini e Zali
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 5 dicembre 1997 da
patr. dallo __________
contro
patr. dall'avv. __________
tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta al PE n. __________ del 16/20 giugno 1997 dell’UE di Lugano;
sulla quale istanza la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, con sentenza 3 febbraio 1998 ha così deciso:
“1. L’istanza è accolta e di conseguenza l’opposizione interposta al summenzionato precetto esecutivo è respinta in via provvisoria.
Sentenza dedotta tempestivamente in appello dall’escusso che con atto 16 febbraio 1998 ha postulato la reiezione dell’istanza, con protesta di spese e ripetibili;
rilevato che la parte appellata non ha presentato osservazioni;
preso atto che con ordinanaza presidenziale 18/20 febbraio 1998 l’istanza per effetto sospensivo è stata dichiarata irricevibile;
ritenuto
in fatto
A. Con PE n. __________ del 16/20 giugno 1997 dell’UE di Lugano __________ ha escusso __________ per l’incasso di fr. 100’000.-- oltre interessi al 9% dal 21 marzo 1991, indicando quale titolo di credito: “Riconoscimento di debito”.
Interposta tempestiva opposizione, il procedente ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretore.
B. Il procedente fonda la sua pretesa su una dichiarazione sottoscritta dalle parti il 23 giugno 1994 (doc. A), del seguente tenore
“ Schuldanerkennung
Von __________ (Schuldner) wird hiermit anerkannt den Betrag von
100’000.-- Schweizer Franken (Einhunderttausend)
an __________, (Schuldgeber) zu schulden.
Der Schuldbetrag ist ab 21. März 1991 mit 9% Zinsen zu verzinsen. Die Schuld zuzüglich der angefallenen Zinsen kann vom Schuldgeber mit monatlicher Kündigungsfrist im Ganzen oder teilweise gekündigt werden. Ebenso kann die Schuld vom Schuldner im Ganzen oder teilweise plus Zinsen zurückbezahlt werden.”
Il creditore ha poi prodotto una lettera 2 ottobre 1995 inviatagli dall’escusso (doc. F) ed un avviso 25 marzo 1991 __________ di addebito sul suo conto dell’importo di fr. 100’000.-- a favore di __________ (doc. G), così come due solleciti di pagamento 6 febbraio 1997 (doc. B) risp. 13 giugno 1997 (doc. C).
C. All’udienza di contraddittorio l’escusso ha contestato la validità del doc. A, non essendo stato prodotto in originale o in copia autentica o fotografica. Egli ha poi affermato di non ricordare, nè di poter confermare di avere sottoscritto tale documento. D’altro canto non gli è possibile decifrare se la firma apposta sul doc. A, tra l’altro di scarsa qualità, sia realmente la sua oppure se si tratti di una falsificazione, ritenuto che il procedente non gli ha versato la somma di fr. 100’000.--. L’escusso ha poi contestato l’esigibilità del presunto mutuo, le lettere doc. B e C non essendogli mai state notificate.
D. Con sentenza 3 febbraio 1998 la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, ha accolto l’istanza ritenendo che non avendo l’escusso eccepito di falso il doc. A, questo documento è in linea di principio idoneo a costituire titolo di rigetto dell’opposizione. L’affermazione del debitore di non ricordare di avere sottoscritto la dichiarazione doc. A è stata ritenuta irrilevante, atteso che non è stata eccepita falsificazione della firma e che con scritto 2 ottobre 1995 l’escusso ha confermato allo zio di non essere in grado di rimborsare la somma di fr. 100’000.--, chiedendo nel contempo un ulteriore finanziamento di fr. 20’000.--, necessario per avviare un nuovo progetto (doc. F). In prima sede il mutuo è stato ritenuto disdetto sulla base della lettera 2 ottobre 1995, inviata al procedente dall’escusso, in quanto quest’ultimo facendo riferimento ad una somma di fr. 100’000.--, ha manifestato la sua volontà di ripagare il debito, pur non essendo in grado di farlo per mancanza di mezzi. Secondo la prima giudice è indubbio che l’importo di fr. 100’000.-- si riferisce al mutuo concesso il 21 marzo 1991, le allegazioni in merito sollevate dall’escusso essendo prive di qualsiasi riscontro oggettivo. L’eccezione d’inesigibilità del credito è stata quindi respinta, atteso che le lettere doc. B e C costituiscono unicamente un’ulteriore messa in mora riferita al mancato rimborso. L’avviso della __________ doc. G attesta d’altronde l’addebito effettuato il 25 marzo 1991 sul conto del creditore dell’importo di fr. 100’000.--, su ordine di bonifico 22 marzo 1991, quindi il giorno seguente la data di inizio della decorrenza degli interessi di ritardo del 9% pattuiti con il riconoscimento di debito e quindi dalla data di concessione del mutuo, il che dimostra che la somma mutuata è stata trasferita, la coincidenza di date non lasciando alcun dubbio sul beneficiario della somma prelevata dal conto del procedente, che viene d’altronde espressamente indicato nella persona di __________ (doc. G).
In prima sede l’insieme dei documenti agli atti è stato pertanto considerato valido riconoscimento di debito ex art. 82 LEF.
E. Contro la sentenza pretorile si è tempestivamente aggravato l’escusso riconfermandosi in sostanza nelle sue allegazioni di prima sede.
Considerato
in diritto
a) La nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata ex art. 82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge, implica necessariamente il riconoscimento da parte dell’escusso o del suo rappresentante di un’obbligazione in relazione ad una somma di denaro determinata o facilmente determinabile. Il riconoscimento di debito può essre dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli elementi necessari. Conditio sine qua non è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza o sottratti a possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (cfr. Flavio Cometta, Il rigetto provvisorio dell’opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in Rep 1989 p. 338 con riferimenti).
b) Il giudice del rigetto accerta d’ufficio ed in ogni stadio di causa (quindi anche in sede di appello) se la documentazione prodotta costituisce valido riconoscimento di debito.
Pertanto, indipendentemente dalle allegazioni risp. dalle contestazioni delle parti, la questione a sapere se è dato un valido riconoscimento di debito ex art. 82 LEF va esaminata d’ufficio.
c) Il contratto di mutuo costituisce riconoscimento di debito per il rimborso della somma mutuata, quando cumulativamente sono adempiuti i seguenti requisiti:
vi è contratto di mutuo scritto;
vi è la prova documentale (che può risultare dal contratto medesimo o da una ricevuta separata) che il mutuante ha trasferito al mutuatario il capitale pattuito;
la pretesa deve essere inoltre esigibile (cfr. CEF 19 giugno 1990 in re J./W.SA).
d) Documenti prodotti in fotocopia e sostanzialmente non contestati siccome contrari al vero sono suscettibili di principio, ove ne ricorrano i presupposti ex art. 82 LEF, di costituire titolo idoneo al rigetto provvisorio dell’opposizione (Cometta, op. cit. in Rep 1989 p. 338).
e) Per l’art. 82 cpv. 2 LEF il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione a meno che il debitore sollevi e giustifichi immediatamente delle eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito; all’escusso incombe l’onere di dimostrare la verosimiglianza delle eccezioni che deduce in giudizio. Secondo la giurisprudenza le eccezioni non solo devono essere esposte in modo convincente ma devono anche essere sostanziate in modo perlomeno verosimile nel senso che a conforto delle allegazioni devono esserci riscontri oggettivi (cfr. in senso convergente l’obiter dictum della II Corte civile del Tribunale federale nella sentenza 13 ottobre 1986 in re H.B. c. H. SA in Rep 1987 p. 150-151 cons. 3; CEF 12 gennaio 1988 in re Na. c. V.O.; Panchaud/Caprez, Die Rechtsöffnung, Zurigo 1980, § 26 p. 61); BlSchK 1982 p. 95-97; SJZ 1974 p. 228 n. 44, 1971 p. 26-28; BJM 1970 p. 83-85; ZR 1967 n. 110; Marcel Caprez, La mainlevée provisoire, FJS 186 p. 6; ZBJV 1944 p. 416).
f) Una firma su di un riconoscimento di debito è presunta autentica, ossia non falsa. Se la firma è contestata, ossia eccepita di falso, incombe all’escusso rendere verosimile che la firma non è la sua (Cometta, op. cit. in Rep 1989 p. 338; Panchaud/Caprez, op. cit. § 4 n. 1). Ciò può essere fatto producendo firme, possibilmente coeve, che consentano il controllo di conformità, ritenuto che se presentano una struttura sostanzialmente diversa il grado di verosimiglianza dell’eccezione di falsità richiesto ex art. 82 cpv. 2 LEF è raggiunto. Difformità da lievi a medie non sono sufficienti, a meno che altri elementi fattuali concorrano a determinare un giudizio diverso (CEF 10 giugno 1998 in re M. G. c. L.P. cons. 3 b).
g) L’escusso ha dichiarato di non ricordare di avere sottoscritto il doc. B e di non riuscire a decifrare se si tratta della sua firma o di una falsificazione. Egli non ha tuttavia fornito alcun riscontro oggettivo, atto a rendere verosimile che non si tratta della sua firma - per esempio producendo altri documenti recanti la sua firma -, che consenta il controllo di conformità. L’eccezione di falso va quindi respinta.
h) Nel caso di specie il procedente ha prodotto una dichiarazione sottoscritta dalle parti il 23 giugno 1994 (doc. A), in cui l’escusso riconosce di dovere al procedente l’importo di fr. 100’000.-- oltre interessi al 9% dal 21 marzo 1991.
Dalla notifica di addebito emessa dalla __________ il 25 marzo 1991 (doc. G) emerge che secondo l’ordine 22 marzo 1991 il conto di __________ è stato addebitato dell’importo di fr. 100’000.-- a favore di __________. Pertanto, ritenuto che l’ordine di addebito di fr. 100’000.-- risale al 22 marzo 1991, ossia esattamente al giorno seguente l’inizio della decorrenza degli interessi pattuiti con il doc. A e quindi al giorno seguente la concessione del mutuo, non si può che dedurre che la somma addebitata al procedente a favore dell’escusso si riferisce al debito riconosciuto in seguito dall’escusso con il doc. A. In casu vi è pertanto sia contratto scritto che la prova del trasferimento della somma mutuata al debitore. L’appellante ha contestato anche l’esigibilità della somma posta in esecuzione, sostenendo di non avere ricevuto le due lettere (doc. B e C). Il procedente ha però prodotto uno scritto 2 ottobre 1995 (doc. F), inviatogli dall’appellante, in cui __________ esprime la volontà di ripagare il suo debito, riferendosi ad un importo di fr. 100’000.--, pur mancandogli i mezzi. Orbene questo importo coincide esattamente con la somma oggetto del riconoscimento di debito doc. A, mentre l’escusso si è limitato a contestare la pretesa posta in esecuzione, senza fornire alcun riscontro oggettivo atto a rendere verosimile che con il predetto scritto doc. F egli abbia inteso il rimborso di un altro debito di tale importo. La sua eccezione di inesigibilità va pertanto respinta. Di conseguenza, risultando adempiuti i requisiti di cui al considerando 1.c), il doc. A costituisce, come correttamente ritenuto in prima sede, valido riconoscimento di debito ex art. 82 LEF. La sentenza pretorile va quindi confermata.
La tassa di giustizia segue la soccombenza, mentre non si assegnano indennità, in mancanza di petitum in tal senso, la parte appellata non avendo presentato osservazioni (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF).
Per i quali motivi,
richiamato l’art. 82 LEF
pronuncia
L’appello 16 febbraio 1998 di __________, è respinto.
La tassa di giustizia di fr. 450.--, già anticipata dall’appellante, resta a carico di __________.
intimazione:
Comunicazione alla Pretura di Lugano, Sezione 5
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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