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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 14.1998.9
Data decisione, Autorità: 18.03.1998, CEF
Incarto n. 14.98.00009
Lugano 18 marzo 1998 /FA/fc/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cometta, presidente, Pellegrini e Zali
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo nella causa fallimentare dipendente dall'istanza 3 dicembre 1997 presentata da
contro
patr. dall'avv. __________
sulla quale istanza il Pretore del Distretto di Rivera con sentenza 12 gennaio 1998 ha così deciso:
“1. E' pronunciato il fallimento di __________, a far tempo dal giorno __________, alle ore 14:30.
2./3./4. omissis”
Sentenza dedotta tempestivamente in appello da __________ che con atto 23 gennaio 1998 ne ha postulato l'annullamento;
richiamato il decreto presidenziale 29/30 gennaio 1998 che ha accordato all'appello effetto sospensivo parziale;
ritenuto
in fatto:
A. Con istanza 3 dicembre 1997 __________ ha postulato il fallimento di __________ sulla base del precetto e della comminatoria di fallimento intimati a __________ in rappresentanza del debitore rispettivamente il 27 maggio e 10 ottobre 1997. In data 9/10 dicembre il Pretore del Distretto di Riviera ha citato le parti per l'8 gennaio 1998 ed ha poi decretato il fallimento di __________, con pronunciato 12 gennaio 1998.
B. Con tempestivo appello __________, già __________, ha chiesto l'annullamento del citato decreto pretorile. A mente dell'appellante il decreto di fallimento sarebbe nullo poiché riferito ad una ditta non più figurante a registro di commercio. L'incarto dovrebbe quindi essere ritornato alla Pretura perché proceda a riconvocare le parti. Siccome il nuovo amministratore unico non era a conoscenza della vertenza sarebbero dati i presupposti della restituzione in intero per inosservanza dei termini (art. 137 CPC) e pure della restituzione in intero contro la sentenza (art. 346 CPC).
Considerato
in diritto
1.a) A norma dell'art. 313 bis CPC, applicabile alla presente fattispecie ex art. 25 LALEF, un atto d'appello può essere respinto con breve motivazione ,prima della notificazione, quando si riveli manifestamente infondato.
b) Ritenuto che l'iscrizione della modifica della ditta e della sostituzione dell'amministratore unico è avvenuta, come sostenuto dall'appellante, il 23 dicembre 1997, la precedente istanza di fallimento, così come la citazione, sono da ritenere corrette dal profilo giuridico. Le restituzioni in intero previste dal CPC presuppongono l'assenza di colpa da parte dell'istante. In casu la presunta negligenza del precedente amministratore deve ovviamente essere imputata alla società, che non può quindi avvalersi del citato istituto. Non vi è quindi motivo per ricitare le parti ad una ulteriore udienza di discussione.
c) Unicamente il decreto di fallimento indica una ragione sociale non più attuale. Il Pretore non ha potuto prendere conoscenza del cambiamento intercorso pochi giorni prima. Ciò non implica comunque la nullità del pronunciato, come preteso dall'appellante, bensì unicamente la necessità di una sua rettifica. L'appello va quindi respinto.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 171 e 174 LEF
pronuncia
1.1. Di conseguenza è dichiarato il fallimento di __________, già __________, a far tempo da
martedì __________ alle ore 14.00.
Le spese del presente giudizio con tassa di giustizia per complessivi fr. 100.-- sono poste a carico dell'appellante.
E' ordinata la pubblicazione dei punti 1. e 1.1. del presente dispositivo sul FUSC e sul FUC
Intimazione: - __________
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Riviera.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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