AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 15.2005.145
Data decisione, Autorità: 21.02.2006, CEF
Titolo: Realizzazione di una quota ereditaria. Determinazione del valore di stima.
Incarto n. 15.2005.145 15.2005.147
Lugano 21 febbraio 2006 CJ/sc/lw
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Pellegrini e Walser
segretario:
Jaques
statuendo sull¿istanza 19 dicembre 2005 di
IS 1
chiedente la determinazione del modo di realizzazione ai sensi dell¿art. 132 LEF dei diritti ereditari spettanti a
CO 2, __________
a titolo personale (inc. 15.05.147) e quale erede di CO 1 (inc. 15.05.145) nella
CC 1
esaminati atti e documenti;
ritenuto in fatto e considerato in diritto:
Il 3 settembre 2004, l¿IS 1, nelle esecuzioni n° __________, __________, __________, __________, __________, __________ e __________, ha pignorato i diritti ereditari spettanti a CO 2 nella CC 1, indicando quale substrato della successione il fondo mapp. n° __________ RFD di __________ (GR). Il valore di stima dei diritti pignorati è stato indicato in fr. 1.--. Gli stessi diritti sono poi stati pignorati a favore di gruppi successivi il 4 gennaio 2005 (es. __________, , e __________), il 15 aprile 2005 (es. __________, __________ e __________) e l¿11 ottobre 2005 (es. __________ e __________);
Il 24 maggio 2005, l¿IS 1, nell¿esecuzione n° __________ diretta contro la successione di CO 1, rappresentata da CO 2, ha pignorato i diritti ereditari spettanti alla defunta (designata con l¿espressione ¿ora eredi¿) nella CC 1, indicando pure in questo caso il fondo mapp. n° __________ RFD di __________ (GR) quale substrato della successione e il valore di stima dei diritti pignorati in fr. 1.--.
Gli esperimenti di conciliazione indetti dall¿Ufficio per il 29 settembre 2005 ¿ ai quali sono stati convocati tutti i creditori di entrambe le escusse ¿ si sono rivelati infruttuosi. Il 30 novembre 2005, è stato assegnato ai creditori e a CO 2 un termine per presentare eventuali proposte concrete sul modo di realizzazione (art. 10 cpv. 1 RDC). Nel termine impartito nessun creditore ha fatto uso di tale facoltà. Il 7 dicembre 2005, CO 2 ha comunicato all¿Ufficio di aver ceduto la sua quota di ¼ alla Fondazione __________ il 6 settembre 2001 a garanzia delle rette mensili arretrate dovute da CO 1.
L¿Ufficio preavvisa la realizzazione all¿asta dei diritti delle escusse nella CC 1.
In concreto, la situazione giuridica dei diritti pignorati non è chiara:
non è dato di sapere come l¿Ufficio abbia calcolato il valore stima di fr. 1.-- attribuito alle quote di comproprietà pignorate né risulta possibile controllarlo, in particolare perché manca nell¿incarto l¿estratto del registro fondiario relativo al fondo mapp. n° __________ RFD di __________;
anche per questo motivo, vi sono dubbi sul fatto di sapere chi siano i membri della CC 1 e quale sia l¿estensione delle loro relative quote (nello scritto 7 dicembre 2005, CO 2 afferma che la sua quota è di ¼);
i diritti ereditari di quest¿ultima risultano essere stati ceduti alla Fondazione __________; l¿Ufficio avrebbe quindi dovuto comunicare il pignoramento anche alla Fondazione per consentirle un¿eventuale rivendicazione ai sensi dell¿art. 106 LEF;
l¿Ufficio non ha indicato chi siano i membri della comunione ereditaria fu CO 1; questo dato di fatto era però necessario per poterli citare all¿esperimento di conciliazione relativa alla realizzazione della quota di CO 2 (o della Fondazione).
A futura memoria, conviene precisare che se CO 2 dovesse risultare essere l¿unica erede di CO 1, le esecuzioni dirette contro quest¿ultima sarebbero da considerare estinte (stante la fusione dei due patrimoni) a partire dal momento dell¿accettazione della successione o della scadenza del termine di rinuncia (art. 566 s. CC), fatta salva la loro continuazione contro CO 2 nell¿ipotesi di cui all¿art. 59 cpv. 3 LEF (cfr. Sandra Laydu Molinari, La poursuite pour les dettes successorales, tesi Losanna 1999, p. 166 ad § 2 e pp. 238 s. ad § 1).
È infine opportuno ricordare che se il valore di stima di un oggetto pignorabile (in concreto: le quote successorie) non risulta nemmeno sufficiente a coprire le spese di realizzazione, l¿Ufficio deve rinunciare a pignorarli (art. 92 cpv. 2 LEF), a meno che un creditore ne chieda la realizzazione anticipandone le relative spese.
Richiamati gli art. 49, 59, 92, 132 LEF, nonché 9 e 10 del Regolamento del Tribunale federale concernente il pignoramento e la realizzazione dei diritti in comunione (RDC),
pronuncia:
L¿istanza 19 dicembre 2005 dell¿IS 1 relativa all¿esecuzione diretta contro CO 1 è evasa nel senso dei considerandi.
L¿istanza 19 dicembre 2005 dell¿IS 1 relativa alle esecuzioni dirette contro CO 2 è evasa nel senso dei considerandi.
Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.
Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d¿appello, in conformità dell¿art. 19 LEF.
Intimazione all¿IS 1 (con entrambi gli incarti).
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d¿appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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